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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 30 marzo 2023

Cassazione n. 25209/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 5 1/4 5 • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna, a carico di [OSCURATO:PERSONA], resa dal Tribunale di Marsala, in data 3 marzo 2020, alla pena ritenuta di giustizia, relativamente al reato di cui all'art. 75, comma 1, d.

Igs. n. 159 del 2011. 2.Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, avv.

F. Frusteri, denunciando, con un motivo unico, inosservanza ed erronea applicazione di legge penale in relazione all'art. 75, comma 1, d.

Igs. n. 159 del 2011.

Si deduce che l'imputato, a fronte di decreto applicativo della misura di prevenzione, del 10 dicembre 2014, era stato inizialmente sottoposto alla misura in data 21 aprile 2015, nonché, dopo un periodo di detenzione subito, nuovamente sottoposto alla medesima misura, a partire dal 7 giugno 2017.

Tanto, senza alcuna verifica della persistenza della pericolosità del proposto.

All'uopo, il ricorrente ha prodotto sentenza di assoluzione, pronunciata dalla Corte di appello di Palermo, per il medesimo titolo di reato, relativo alle identiche censure devolute in questa sede, insistendo per l'assoluzione e richiamando la decisione delle Sezioni unite di questa Corte, n. 51407 del 21 giugno 2018.

Con memoria conclusiva, fatta pervenire a mezzo p.e.c., la difesa ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso, ulteriormente argomentando. 3.Si osserva che, alla luce delle argomentazioni devolute e della non manifesta infondatezza delle censure prospettate, si impone, in difetto di elementi che possano condurre al proscioglimento nel merito, ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen. (Sez.

U n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274) di dichiarare l'intervenuta prescrizione del reato ascritto al ricorrente, con conseguente annullamento senza rinvio della pronuncia, per essere i reati ascritti estinti per intervenuta prescrizione. 3.1.Va ricordato, infatti, che, nella consolidata interpretazione di questa Corte, soltanto un ricorso per cassazione inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni).3.2.

I reati ascritti all'imputato sono fattispecie contravvenzionali che, tenuto conto di plurimi atti interruttivi intervenuti medio tempore (sentenza di primo grado del 24 giugno 2019), si prescrivono in anni cinque, quale termine massimo derivante dal combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen. 3.3.

Sicché, tenuto conto della data del fatto (ultimo episodio risalente al 22 ottobre 2017) e della sussistenza di cause di sospensione del corso della prescrizione, per giorni 25 (per rinvio su richiesta della difesa, dal 28 ottobre 2019 al 12 novembre 2019), i reati ascritti al ricorrente sono estinti alla data odierna, pur aggiungendo 64 giorni di sospensione per l'emergenza da pandemia Covid-19.

4. Segue a quanto sin qui esposto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per essere i reati ascritti al ricorrente estinti per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione Così deciso il 30 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 5 1/4 5 • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna, a carico di [OSCURATO:PERSONA], resa dal Tribunale di Marsala, in data 3 marzo 2020, alla pena ritenuta di giustizia, relativamente al reato di cui all'art. 75, comma 1, d. Igs. n. 159 del 2011. 2.Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, avv. F. Frusteri, denunciando, con un motivo unico, inosservanza ed erronea applicazione di legge penale in relazione all'art. 75, comma 1, d. Igs. n. 159 del 2011. Si deduce che l'imputato, a fronte di decreto applicativo della misura di prevenzione, del 10 dicembre 2014, era stato inizialmente sottoposto alla misura in data 21 aprile 2015, nonché, dopo un periodo di detenzione subito, nuovamente sottoposto alla medesima misura, a partire dal 7 giugno 2017. Tanto, senza alcuna verifica della persistenza della pericolosità del proposto. All'uopo, il ricorrente ha prodotto sentenza di assoluzione, pronunciata dalla Corte di appello di Palermo, per il medesimo titolo di reato, relativo alle identiche censure devolute in questa sede, insistendo per l'assoluzione e richiamando la decisione delle Sezioni unite di questa Corte, n. 51407 del 21 giugno 2018. Con memoria conclusiva, fatta pervenire a mezzo p.e.c., la difesa ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso, ulteriormente argomentando. 3.Si osserva che, alla luce delle argomentazioni devolute e della non manifesta infondatezza delle censure prospettate, si impone, in difetto di elementi che possano condurre al proscioglimento nel merito, ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen. (Sez. U n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274) di dichiarare l'intervenuta prescrizione del reato ascritto al ricorrente, con conseguente annullamento senza rinvio della pronuncia, per essere i reati ascritti estinti per intervenuta prescrizione. 3.1.Va ricordato, infatti, che, nella consolidata interpretazione di questa Corte, soltanto un ricorso per cassazione inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni).3.2. I reati ascritti all'imputato sono fattispecie contravvenzionali che, tenuto conto di plurimi atti interruttivi intervenuti medio tempore (sentenza di primo grado del 24 giugno 2019), si prescrivono in anni cinque, quale termine massimo derivante dal combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen. 3.3. Sicché, tenuto conto della data del fatto (ultimo episodio risalente al 22 ottobre 2017) e della sussistenza di cause di sospensione del corso della prescrizione, per giorni 25 (per rinvio su richiesta della difesa, dal 28 ottobre 2019 al 12 novembre 2019), i reati ascritti al ricorrente sono estinti alla data odierna, pur aggiungendo 64 giorni di sospensione per l'emergenza da pandemia Covid-19. 4. Segue a quanto sin qui esposto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per essere i reati ascritti al ricorrente estinti per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione Così deciso il 30 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 25209/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris