CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2022
Cassazione n. 33851/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28 settembre 2021 emessa dalla Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso è stato proposto senza l'osservanza del termine per impugnare stabilito dalla legge perché, a fronte di sentenza del 28 settembre 2021 depositata nel termine riservato di giorni novanta, il ricorso risulta depositato presso la cancelleria del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 9 marzo 2022, quindi oltre la scadenza del termine di quarantacinque giorni decorrente dalla data prevista per il deposito, che nel caso cadeva il 10 febbraio 2022. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] sliere estensore ...I1 Preside