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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 39561/2021

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]

11. maggio 1946 avverso la sentenza emessa in data 24 settembre 2019 dalla Corte d'Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Firenze respingendo l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Lucca del 17 febbraio 2010, ha confermato la responsabilità del predetto per concorso nel reato di ricettazione di un assegno in bianco e, riconosciuta la contestata recidiva reiterata, ha applicato la pena di giustizia. 2.Avverso la sentenza impugnata propone ricorso l'imputato con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 2.1 Vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del Francalacci poiché la corte, nonostante la specifica doglianza d'appello, ha confermato il coinvolgimento del ricorrente nella ricettazione posta in essere dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], desumendolo dal fatto che Francalacci aveva accompagnato il correo in occasione dell'acquisto ed era presente alla consegna dell'assegno di provenienza furtiva, trascurando che l'ipotesi del consapevole concorso del ricorrente nella condotta fraudolenta del coimputato è smentita dalla costatazione che, mentre [OSCURATO:PERSONA] in quell'occasione utilizzò una carta di identità falsa, Francalacci fornì il proprio autentico documento di identità.

Inoltre non emerge la prova di un altro elemento valorizzato in sentenza, e cioè che vi fossero indagini in corso nei confronti dei due imputati in ordine ad altri illeciti commessi con analoghe modalità.

Il ricorrente ribadisce che non vi è alcuna prova che Francalacci abbia posto in essere la condotta di ricettazione anche solo sotto il profilo concorsuale. 2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dal capoverso dell'articolo 648 cod.pen., motivato in forza della gravità del fatto. 2.3 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'articolo 62 comma primo n. 1 cod.pen., poiché la corte ha affermato che la condotta illecita ha causato alla persona offesa un danno patrimoniale di lire 820.000, ma così facendo ha valorizzato il danno della truffa mentre la ricettazione ha per oggetto un modulo di assegno bancario in bianco. 2.4 Violazione di legge poiché la corte ha erroneamente dichiarato inammissibile il motivo di appello relativo al diniego di riconoscimento del vincolo della continuazione con i fatti giudicati con sentenze definitive del Tribunale di Livorno del 6 luglio 2001 e del 9 febbraio 2004, tra i quali era già stato riconosciuto il vincolo della continuazione, e nel respingere l'istanza è incorsa in una motivazione generica. 2.5 Violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla riconosciuta recidiva, poiché nel vigore della normativa precedente alla novella del 2005 in la recidiva reiterata specifica comportava un aumento facoltativo fino a due terzi della pena, mentre il tribunale ha applicato un aumento fisso di due terzi e la corte non ha fornito idonea motivazione circa l'entità di detto aumento che avrebbe potuto essere modulato diversamente, stante la non accentuata pericolosità sociale del ricorrente. 2.6 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena poiché la corte si è discostata dal minimo edittale dopo aver escluso la fattispecie attenuata e ha operato l'aumento massimo di due terzi per la recidiva.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile in quanto generico.

Ed infatti tutte le censure proposte con il ricorso costituiscono una pedissequa reiterazione dei motivi di appellmi quali la corte ha fornito adeguata e congrua risposta, immune dai vizi dedotti. 1.1 Per superare le obiezioni difensive, la Corte di appello territoriale ha chiarito ampiamente il ruolo del ricorrente, specificando che "la persona offesa ha descritto la coppia degli imputati come formata da due persone che non si trovavano casualmente nel negozio ma che, al contrario, si erano recate sul posto insieme a chiedere informazioni sui telefoni anche nei giorni precedenti; inoltre la persona offesa ha chiaramente riferito che gli imputati erano entrambi interessati all'acquisto (ed infatti i telefoni erano ben tre), tanto che la titolare dell'esercizio commerciale, che pure era stata pagata con un assegno a firma del sedicente Farinelli (alias [OSCURATO:PERSONA]), aveva chiesto i documenti a tutti e due.

Se ciò non bastasse, andava considerato che il Francalacci aveva agito a stretto contatto con il [OSCURATO:PERSONA] e che, pertanto, era con lui mentre questi si presentava come "Farinelli" e forniva un documento falso alla venditrice, circostanza che pertanto il correo non poteva ignorare.

La corte ha poi valorizzato che, secondo quanto riferito dal teste di P.G. i due imputati avevano partecipato in coppia ad altre truffe e ricettazioni, eseguite con le stesse modalità, su cui erano in corso indagini.

Anche dalla sentenza di primo grado emerge che nella disponibilità del Francalacci venne trovata altra merce provento di analoghi reati di ricettazione di assegni e truffa.

Anche gli altri motivi formulati con il ricorso reiterano censure già superate dalla corte territoriale con argomentazioni immuni dai vizi dedotti. 1.2 E' stato affermato che la "particolare tenuità", nel delitto di ricettazione, va desunta da una complessiva valutazione del fatto che comprenda le modalità dell'azione, la personalità dell'imputato e il valore economico della "res" (Sez. 2, Sentenza n. 42866 del 20/06/2017, Rv. 271154 e non rileva esclusivamente il valore della cosa ricettata, ma si deve avere riguardo anche agli elementi previsti dall'art. 133 cod. pen., ivi compresi i precedenti penali. (Sez. 2, Sentenza n. 3188 del 08/01/2009 Ud. (dep. 22/01/2009 ) Rv. 242667 - 01)) e nel caso in esame i giudici di merito hanno operato una complessiva valutazione del fatto, avendo riguardo sia alle modalità dell'azione, sia alla personalità dell'imputato, sia al valore economico dei beni, evidenziando una non infima rilevanza criminosa della condotta e della personalità del Francalacci, recidivo reiterato. 1.3 E' noto, inoltre, che non è configurabile la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità con riferimento al delitto di ricettazione avente ad oggetto assegni in bianco e documenti, poiché il valore da considerare per la valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello, non determinabile, derivante dalla sua potenziale utilizzabilità (Sez. 2, Sentenza n. -24075 del 04/02/2015, Rv. 264115). 1.4 Il quarto motivo relativo al mancato riconoscimento della continuazione è manifestamente infondato poiché la corte ha correttamente ritenuto la censura di appello aspecifica e quindi inammissibile poiché, a fronte della dettagliata ed esaustiva motivazione resa dal primo giudice, che ha escluso l'unicità del disegno criminoso affermando l'estemporaneità delle iniziative criminose legate piuttosto alla propensione a delinquere dell'imputato, l'appellante non ha formulato alcuna specifica controdeduzione, limitandosi a richiamare criteri generali e proprio per questo generici. 1.5 Il quinto motivo è inammissibile poiché la Corte di Appello ha dato atto che la recidiva non è obbligatoria e ha reso adeguata motivazione in ordine alla accentuata pericolosità del Francalacci, confermando l'entità dell'aumento stabilito dal tribunale, in ragione delle modalità della condotta e dei precedenti a suo carico, senza incorrere in alcuna violazione del divieto di reformatio in peius, nella piena consapevolezza della possibilità di modulare la pena in misura inferiore. 1.6 II sesto motivo è manifestamente infondato poiché la corte ha correttamente affermato che la censura del gravame era generica in quanto si limitava a lamentare l'eccessivo rigore della pena senza formulare le ragioni a sostegno di tale apodittica affermazione e senza neppure considerare che la pena base è stata determinata in misura prossima al minimo edittale e l'entità complessiva è determinata dall'aumento sanzionatorio connesso alla recidiva qualificata. 2.L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 05 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11. maggio 1946 avverso la sentenza emessa in data 24 settembre 2019 dalla Corte d'Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Firenze respingendo l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Lucca del 17 febbraio 2010, ha confermato la responsabilità del predetto per concorso nel reato di ricettazione di un assegno in bianco e, riconosciuta la contestata recidiva reiterata, ha applicato la pena di giustizia. 2.Avverso la sentenza impugnata propone ricorso l'imputato con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 2.1 Vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del Francalacci poiché la corte, nonostante la specifica doglianza d'appello, ha confermato il coinvolgimento del ricorrente nella ricettazione posta in essere dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], desumendolo dal fatto che Francalacci aveva accompagnato il correo in occasione dell'acquisto ed era presente alla consegna dell'assegno di provenienza furtiva, trascurando che l'ipotesi del consapevole concorso del ricorrente nella condotta fraudolenta del coimputato è smentita dalla costatazione che, mentre [OSCURATO:PERSONA] in quell'occasione utilizzò una carta di identità falsa, Francalacci fornì il proprio autentico documento di identità. Inoltre non emerge la prova di un altro elemento valorizzato in sentenza, e cioè che vi fossero indagini in corso nei confronti dei due imputati in ordine ad altri illeciti commessi con analoghe modalità. Il ricorrente ribadisce che non vi è alcuna prova che Francalacci abbia posto in essere la condotta di ricettazione anche solo sotto il profilo concorsuale. 2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dal capoverso dell'articolo 648 cod.pen., motivato in forza della gravità del fatto. 2.3 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'articolo 62 comma primo n. 1 cod.pen., poiché la corte ha affermato che la condotta illecita ha causato alla persona offesa un danno patrimoniale di lire 820.000, ma così facendo ha valorizzato il danno della truffa mentre la ricettazione ha per oggetto un modulo di assegno bancario in bianco. 2.4 Violazione di legge poiché la corte ha erroneamente dichiarato inammissibile il motivo di appello relativo al diniego di riconoscimento del vincolo della continuazione con i fatti giudicati con sentenze definitive del Tribunale di Livorno del 6 luglio 2001 e del 9 febbraio 2004, tra i quali era già stato riconosciuto il vincolo della continuazione, e nel respingere l'istanza è incorsa in una motivazione generica. 2.5 Violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla riconosciuta recidiva, poiché nel vigore della normativa precedente alla novella del 2005 in la recidiva reiterata specifica comportava un aumento facoltativo fino a due terzi della pena, mentre il tribunale ha applicato un aumento fisso di due terzi e la corte non ha fornito idonea motivazione circa l'entità di detto aumento che avrebbe potuto essere modulato diversamente, stante la non accentuata pericolosità sociale del ricorrente. 2.6 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena poiché la corte si è discostata dal minimo edittale dopo aver escluso la fattispecie attenuata e ha operato l'aumento massimo di due terzi per la recidiva.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile in quanto generico. Ed infatti tutte le censure proposte con il ricorso costituiscono una pedissequa reiterazione dei motivi di appellmi quali la corte ha fornito adeguata e congrua risposta, immune dai vizi dedotti. 1.1 Per superare le obiezioni difensive, la Corte di appello territoriale ha chiarito ampiamente il ruolo del ricorrente, specificando che "la persona offesa ha descritto la coppia degli imputati come formata da due persone che non si trovavano casualmente nel negozio ma che, al contrario, si erano recate sul posto insieme a chiedere informazioni sui telefoni anche nei giorni precedenti; inoltre la persona offesa ha chiaramente riferito che gli imputati erano entrambi interessati all'acquisto (ed infatti i telefoni erano ben tre), tanto che la titolare dell'esercizio commerciale, che pure era stata pagata con un assegno a firma del sedicente Farinelli (alias [OSCURATO:PERSONA]), aveva chiesto i documenti a tutti e due. Se ciò non bastasse, andava considerato che il Francalacci aveva agito a stretto contatto con il [OSCURATO:PERSONA] e che, pertanto, era con lui mentre questi si presentava come "Farinelli" e forniva un documento falso alla venditrice, circostanza che pertanto il correo non poteva ignorare. La corte ha poi valorizzato che, secondo quanto riferito dal teste di P.G. i due imputati avevano partecipato in coppia ad altre truffe e ricettazioni, eseguite con le stesse modalità, su cui erano in corso indagini. Anche dalla sentenza di primo grado emerge che nella disponibilità del Francalacci venne trovata altra merce provento di analoghi reati di ricettazione di assegni e truffa. Anche gli altri motivi formulati con il ricorso reiterano censure già superate dalla corte territoriale con argomentazioni immuni dai vizi dedotti. 1.2 E' stato affermato che la "particolare tenuità", nel delitto di ricettazione, va desunta da una complessiva valutazione del fatto che comprenda le modalità dell'azione, la personalità dell'imputato e il valore economico della "res" (Sez. 2, Sentenza n. 42866 del 20/06/2017, Rv. 271154 e non rileva esclusivamente il valore della cosa ricettata, ma si deve avere riguardo anche agli elementi previsti dall'art. 133 cod. pen., ivi compresi i precedenti penali. (Sez. 2, Sentenza n. 3188 del 08/01/2009 Ud. (dep. 22/01/2009 ) Rv. 242667 - 01)) e nel caso in esame i giudici di merito hanno operato una complessiva valutazione del fatto, avendo riguardo sia alle modalità dell'azione, sia alla personalità dell'imputato, sia al valore economico dei beni, evidenziando una non infima rilevanza criminosa della condotta e della personalità del Francalacci, recidivo reiterato. 1.3 E' noto, inoltre, che non è configurabile la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità con riferimento al delitto di ricettazione avente ad oggetto assegni in bianco e documenti, poiché il valore da considerare per la valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello, non determinabile, derivante dalla sua potenziale utilizzabilità (Sez. 2, Sentenza n. -24075 del 04/02/2015, Rv. 264115). 1.4 Il quarto motivo relativo al mancato riconoscimento della continuazione è manifestamente infondato poiché la corte ha correttamente ritenuto la censura di appello aspecifica e quindi inammissibile poiché, a fronte della dettagliata ed esaustiva motivazione resa dal primo giudice, che ha escluso l'unicità del disegno criminoso affermando l'estemporaneità delle iniziative criminose legate piuttosto alla propensione a delinquere dell'imputato, l'appellante non ha formulato alcuna specifica controdeduzione, limitandosi a richiamare criteri generali e proprio per questo generici. 1.5 Il quinto motivo è inammissibile poiché la Corte di Appello ha dato atto che la recidiva non è obbligatoria e ha reso adeguata motivazione in ordine alla accentuata pericolosità del Francalacci, confermando l'entità dell'aumento stabilito dal tribunale, in ragione delle modalità della condotta e dei precedenti a suo carico, senza incorrere in alcuna violazione del divieto di reformatio in peius, nella piena consapevolezza della possibilità di modulare la pena in misura inferiore. 1.6 II sesto motivo è manifestamente infondato poiché la corte ha correttamente affermato che la censura del gravame era generica in quanto si limitava a lamentare l'eccessivo rigore della pena senza formulare le ragioni a sostegno di tale apodittica affermazione e senza neppure considerare che la pena base è stata determinata in misura prossima al minimo edittale e l'entità complessiva è determinata dall'aumento sanzionatorio connesso alla recidiva qualificata. 2.L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 05 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA]
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