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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 37553/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/20 [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con sentenza del 13 gennaio 2020, la Corte d'Appello di Caltanisetta confermava la sentenza resa dal Tribunale di Enna del 12 novembre 2018, con la quale TOMASELLO [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena, sospesa, di anni uno di reclusione, riconosciute le attenuanti generiche, in relazione al reato di cui all'art. 5 D.Igs. n. 74 del 2000, per avere omesso, nella qualità di amministratore e legale rappresentante della ditta "[OSCURATO:SOCIETA]", di presentare la dichiarazione dei redditi [OSCURATO:PERSONA] per l'esercizio 2012, al fine di evadere l'imposta per un importo di euro 3.084.046,92, e la dichiarazione IVA, al fine di evadere l'imposta per un importo di euro 647.649,85; fatto commesso in Enna il 31/7/2013.

2. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione TOMASELLO [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore di fiducia, avente ad oggetto un unico motivo di doglianza ampiamente articolato, con il quale si censura violazione della legge processuale penale e della legge penale rispettivamente in ordine agli artt. 192, 546 lett. e) e 530 cpv. cod. proc. pen. e l'art 5 del D.L.gs. 74/2000.

2.1. In particolare, si lamenta che la Corte territoriale non avrebbe fornito adeguata risposta alle molteplici censure sollevate con l'atto di gravame.

Invero, il giudice di seconde cure avrebbe fondato il proprio convincimento sulla base di mere deduzioni che figuravano nel PVC redatto dagli uffici finanziari, malgrado la giurisprudenza abbia affermato il principio di diritto che è sempre necessaria un'autonoma valutazione degli elementi in esso contenuti.

Orbene, le conclusioni raggiunte nel PVC sarebbero state il prodotto di un accertamento compiuto in modo meramente induttivo, in assenza di documentazione idonea, come le dichiarazioni dei redditi di impresa e scritture contabili attendibili sia per l'anno 2012 che per quello successivo, senza esperire riscontri bancari, né tantomeno verifiche patrimoniali per gli anni 2009,2010 e 2011.

2.2. Si censurano, poi, svariati errori logici che inficerebbero le conclusioni raggiunte nel PVC, accolte dalla Corte territoriale senza confutare i rilievi difensivi sul punto.

In primo luogo, gli accertatori sarebbero giunti alla illogica, e non comprovata, deduzione secondo la quale le rimanenze finali di magazzino risalenti agli anni 2009, 2010 e 1011, il cui ammontare era stato riconosciuto "gonfiato" per espedienti posti in essere dalla società e pertanto non attendibile, sarebbero state integralmente rivendute nell'anno 2012 e con un ricarico del 50% rispetto -al costo di acquisto.

Inoltre, i verbalizzanti erano pervenuti ad una inesatta determinazione dell'IVA da versare all'erario, considerando esclusivamente la posta passiva derivante dalle vendite ai clienti, senza procedere ad una compensazione con quella attiva collegata agli acquisti.

Tanto considerato, i giudici di merito avrebbero omesso di procedere ad una autonoma determinazione dell'importo dell'imposta evasa al fine di escludere la rilevanza penale del fatto, negando ingiustificatamente l'acquisizione ex art 603 cod. proc. pen. di copia delle dichiarazioni dei redditi degli anni 2009, 2010 e 2011 e degli estratti conto bancari relativi al 2012, i quali avrebbero invece dimostrato come l'effettivo ammontare dell'IVA da versare all' erario risultasse inferiore alla soglia di punibilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso risulta generico e privo di un reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata, in quanto si limita a denunciare errori di accertamento, già oggetto dei motivi di appello ai quali è stata data compiuta risposta nella sentenza qui impugnata.

Invero, è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso, ex multis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019 [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 - 01, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01)

2. Analizzando nello specifico la doglianza spesa dalla difesa, in relazione all'accertamento asseritamente induttivo contenuto nel PVC, l'inconferenza di tale assunto si desume dal fatto che la verifica è stata compiuta sulla base dei dati forniti dalla parte, in contraddittorio, e di quelli desumibili dalle fatture passive, in mancanza di elementi comprovanti l'esistenza dei costi sostenuti e di oneri deducibili.

Pertanto in mancanza di elementi dimostrativi dei costi, le deduzioni svolte nel processo verbale di accertamento costituiscono prova logica fondata sugli elementi conoscitivi forniti dallo stesso imputato.

Di conseguenza in sede di legittimità il ricorrente si è limitato a contestare un dato fattuale (il metodo di calcolo della base imponibile), lamentando la mancata verifica da parte dei giudici di appello circa l'esistenza di spese e costi necessari per la produzione del reddito, senza però chiarire di avere richiesto tale verifica di merito allegando elementi documentali idonei a contestare in maniera adeguata il calcolo dell'imposta evasa.

Tale censura si risolve perciò in una mera contestazione della decisione di merito, che risulta invece espressa con motivazione ampia, adeguata e logica.

3. Quanto alla specifica doglianza relativa alla mancata rinnovazione probatoria, va poi ricordato che è principio consolidato che la rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata, come avvenuto nel caso di specie (cfr. Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, G., Rv. 274230-01).

Orbene, i giudici d'appello hanno ritenuto superfluo il richiesto supplemento istruttorio, considerato che il costo del venduto era stato determinato sulla base dei dati ricavati dalle indicazioni fornite dalla parte dei dati contabili relativi alle annualità precedenti e nel contraddittorio con l'imputato, inoltre hanno, con giudizio logico e del tutto immune da censure, che la percentuale di ricarico stabilita fosse coerente non solo con la natura e le caratteristiche dei beni venduti, anche perché determinata sulla base della media dei dati relativi altre esercizi precedenti.

Per le ragioni sopra esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/20 [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con sentenza del 13 gennaio 2020, la Corte d'Appello di Caltanisetta confermava la sentenza resa dal Tribunale di Enna del 12 novembre 2018, con la quale TOMASELLO [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena, sospesa, di anni uno di reclusione, riconosciute le attenuanti generiche, in relazione al reato di cui all'art. 5 D.Igs. n. 74 del 2000, per avere omesso, nella qualità di amministratore e legale rappresentante della ditta "[OSCURATO:SOCIETA]", di presentare la dichiarazione dei redditi [OSCURATO:PERSONA] per l'esercizio 2012, al fine di evadere l'imposta per un importo di euro 3.084.046,92, e la dichiarazione IVA, al fine di evadere l'imposta per un importo di euro 647.649,85; fatto commesso in Enna il 31/7/2013. 2. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione TOMASELLO [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore di fiducia, avente ad oggetto un unico motivo di doglianza ampiamente articolato, con il quale si censura violazione della legge processuale penale e della legge penale rispettivamente in ordine agli artt. 192, 546 lett. e) e 530 cpv. cod. proc. pen. e l'art 5 del D.L.gs. 74/2000. 2.1. In particolare, si lamenta che la Corte territoriale non avrebbe fornito adeguata risposta alle molteplici censure sollevate con l'atto di gravame. Invero, il giudice di seconde cure avrebbe fondato il proprio convincimento sulla base di mere deduzioni che figuravano nel PVC redatto dagli uffici finanziari, malgrado la giurisprudenza abbia affermato il principio di diritto che è sempre necessaria un'autonoma valutazione degli elementi in esso contenuti. Orbene, le conclusioni raggiunte nel PVC sarebbero state il prodotto di un accertamento compiuto in modo meramente induttivo, in assenza di documentazione idonea, come le dichiarazioni dei redditi di impresa e scritture contabili attendibili sia per l'anno 2012 che per quello successivo, senza esperire riscontri bancari, né tantomeno verifiche patrimoniali per gli anni 2009,2010 e 2011. 2.2. Si censurano, poi, svariati errori logici che inficerebbero le conclusioni raggiunte nel PVC, accolte dalla Corte territoriale senza confutare i rilievi difensivi sul punto. In primo luogo, gli accertatori sarebbero giunti alla illogica, e non comprovata, deduzione secondo la quale le rimanenze finali di magazzino risalenti agli anni 2009, 2010 e 1011, il cui ammontare era stato riconosciuto "gonfiato" per espedienti posti in essere dalla società e pertanto non attendibile, sarebbero state integralmente rivendute nell'anno 2012 e con un ricarico del 50% rispetto -al costo di acquisto. Inoltre, i verbalizzanti erano pervenuti ad una inesatta determinazione dell'IVA da versare all'erario, considerando esclusivamente la posta passiva derivante dalle vendite ai clienti, senza procedere ad una compensazione con quella attiva collegata agli acquisti. Tanto considerato, i giudici di merito avrebbero omesso di procedere ad una autonoma determinazione dell'importo dell'imposta evasa al fine di escludere la rilevanza penale del fatto, negando ingiustificatamente l'acquisizione ex art 603 cod. proc. pen. di copia delle dichiarazioni dei redditi degli anni 2009, 2010 e 2011 e degli estratti conto bancari relativi al 2012, i quali avrebbero invece dimostrato come l'effettivo ammontare dell'IVA da versare all' erario risultasse inferiore alla soglia di punibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso risulta generico e privo di un reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata, in quanto si limita a denunciare errori di accertamento, già oggetto dei motivi di appello ai quali è stata data compiuta risposta nella sentenza qui impugnata. Invero, è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso, ex multis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019 [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 - 01, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01) 2. Analizzando nello specifico la doglianza spesa dalla difesa, in relazione all'accertamento asseritamente induttivo contenuto nel PVC, l'inconferenza di tale assunto si desume dal fatto che la verifica è stata compiuta sulla base dei dati forniti dalla parte, in contraddittorio, e di quelli desumibili dalle fatture passive, in mancanza di elementi comprovanti l'esistenza dei costi sostenuti e di oneri deducibili. Pertanto in mancanza di elementi dimostrativi dei costi, le deduzioni svolte nel processo verbale di accertamento costituiscono prova logica fondata sugli elementi conoscitivi forniti dallo stesso imputato. Di conseguenza in sede di legittimità il ricorrente si è limitato a contestare un dato fattuale (il metodo di calcolo della base imponibile), lamentando la mancata verifica da parte dei giudici di appello circa l'esistenza di spese e costi necessari per la produzione del reddito, senza però chiarire di avere richiesto tale verifica di merito allegando elementi documentali idonei a contestare in maniera adeguata il calcolo dell'imposta evasa. Tale censura si risolve perciò in una mera contestazione della decisione di merito, che risulta invece espressa con motivazione ampia, adeguata e logica. 3. Quanto alla specifica doglianza relativa alla mancata rinnovazione probatoria, va poi ricordato che è principio consolidato che la rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata, come avvenuto nel caso di specie (cfr. Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, G., Rv. 274230-01). Orbene, i giudici d'appello hanno ritenuto superfluo il richiesto supplemento istruttorio, considerato che il costo del venduto era stato determinato sulla base dei dati ricavati dalle indicazioni fornite dalla parte dei dati contabili relativi alle annualità precedenti e nel contraddittorio con l'imputato, inoltre hanno, con giudizio logico e del tutto immune da censure, che la percentuale di ricarico stabilita fosse coerente non solo con la natura e le caratteristiche dei beni venduti, anche perché determinata sulla base della media dei dati relativi altre esercizi precedenti. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
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