CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 luglio 2026
Cassazione n. 27571/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2026 del TRIB. SORVEGLIANZA di Cataniaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 10 marzo 2026 il Tribunale di sorveglianza di Cataniaha respinto il reclamo proposto dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza del 25 marzo 2025 del magistrato di sorveglianza di Siracusa,che aveva respinto l’istanza ex art. 35-ter ord. pen. proposta dal detenuto conriferimento a periodi di detenzione sofferti presso il carcere di Caltagirone epresso quello di Augusta.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il detenuto, per iltramite del difensore.Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione conriferimento al periodo di detenzione presso il carcere di Caltagirone conriferimento al quale nel provvedimento non vi è alcuna motivazione.Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione conriferimento al periodo di detenzione presso il carcere di Augusta, perché lamotivazione dell’ordinanza impugnata, che ricava la risposta al reclamo dalletabelle relativi a periodi di detenzione diversi da quelli oggetto dell’istanza, èpriva di senso logico.3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiestol’accoglimento del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è fondato.1. Sono fondati entrambi i motivi.Con riferimento al carcere di Caltagirone, nell’ordinanza non vi è alcunamotivazione; manca, quindi, una risposta alle censure proposte dal reclamante.Mancando del tutto di motivazione, l’ordinanza impugnata è illegittima, in quantoemessa, sul punto, in violazione di legge (v., per tutte, Sez. U, n. 5876 del28/01/2004, P.c. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710 – 01).Con riferimento al carcere di Augusta, il percorso logico dell’ordinanzaimpugnata non è comprensibile, in quanto non si riesce a capire perché dalriferimento a dati forniti dall’amministrazione penitenziaria relativi a periodidiversi da quelli dell’istanza - in cui, a leggere il provvedimento impugnato, ildetenuto sarebbe stato ristretto in spazio inferiore ai 3 mq - si dovrebbe ricavarela risposta negativa alle censure del ricorrente riferite ai periodi oggettodell’istanza.In definitiva, in questa parte della motivazione c’è un salto logico che larende non intelleggibile. Poiché il vizio di illogicità manifesta della motivazioneconsegue anche alla violazione dei principi della logica formale (Sez. 1, n. 53600del 24/11/2016, dep. 2017, Sanfilippo, Rv. 271636) deve ritenersi chel’ordinanza sia affetta da un vizio della motivazione e che anche su tale punto ilricorso sia fondato.Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sonostate rivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Catania.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]