CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21592/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] I3RANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui l'imputato è stato condannato per i delitti di cui agli artt. 110, 624-bis e 625 cod. pEn., 367 cod. pen. 2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art.114 cod. pen. è inammissibile in quanto inedito, proposto per la prima volta in sede di legittimità, e genericamente formulato, proponendo assertivamente una ricostruzione dei fatti che condurrebbe all'applicazione del beneficio, solo in astratto invocato. 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 aprile 202