Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2024

Cassazione n. 19874/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Rlevato che l'unico motivo d'impugnazione comune a entrambi i ricorrenti contesta la correttezza della qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 641 cod. pen., denunciando la illogicità della motivazione, ma sulla base della diversa lettura delle emergenze processuali (in particolare il contenuto del contratto e i rapporti intercorrenti tra gli imputati e l'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]) e di una diversa ricostruzione storica dei fatti oltre che di un diverso giudizio di rilevanza delle fonti di prova.

Considerato che con tali connotati il ricorso è inammissibile, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); ribadito, inoltre, che il ricorso per cassazione presentato al fine di porre la questione relativa alla corretta qualificazione giuridica è ammissibile solo quando per la sua soluzione non siano necessari accertamenti di fatto (cfr.

Rv. 272651 - 01; Rv. 259730 - 01), mentre nel caso in esame, invece, per come visto, vengono richieste valutazioni di fatto; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 6 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Santis D E [OSCURATO:PERSONA] A iN cAMJi.

R1.n 2 O MAG 2 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Rlevato che l'unico motivo d'impugnazione comune a entrambi i ricorrenti contesta la correttezza della qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 641 cod. pen., denunciando la illogicità della motivazione, ma sulla base della diversa lettura delle emergenze processuali (in particolare il contenuto del contratto e i rapporti intercorrenti tra gli imputati e l'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]) e di una diversa ricostruzione storica dei fatti oltre che di un diverso giudizio di rilevanza delle fonti di prova. Considerato che con tali connotati il ricorso è inammissibile, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); ribadito, inoltre, che il ricorso per cassazione presentato al fine di porre la questione relativa alla corretta qualificazione giuridica è ammissibile solo quando per la sua soluzione non siano necessari accertamenti di fatto (cfr. Rv. 272651 - 01; Rv. 259730 - 01), mentre nel caso in esame, invece, per come visto, vengono richieste valutazioni di fatto; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 6 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Santis D E [OSCURATO:PERSONA] A iN cAMJi. R1.n 2 O MAG 2 4
Sentenza Cassazione n. 19874/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris