CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08720/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27439/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima sita in Roma, Viale delle Milizie n. 1. –controricorrente – nonché [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore. –intimata – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. ABRUZZO n. 550/03/2016, depositata in data30 maggio 201 6 . Cartella di pagamento IRPEFUdita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. In data 2 dicembre 201 4 il concessionario della riscossione [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S .p.A.) notificava a [OSCURATO:PERSONA] l a cartella di pagamento n. 05420140009158286, emessa sul ruolo , n. 2014/250352, formato a seguito di liquidazione ex art. 36 - bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e/o 54 - bis del d.P.R. 2 6 ottobre 197 7 , n. 6 33, del Mod. Unico P.F. 201 1 relativo al periodo d’imposta 2010, per l'importo complessivo di € 40.144,75. L' Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di L’Aquila, infatti, constatato che l'imposta IRPEF dovuta e dichiarata per l'anno 20 10 era pari a € 53 . 761,00, considerava gli acconti sospesi nella misura pari a quest'ultimo importo. Al contrario, il contribuente indicava nel Mod. Unico 201 1 acconti (non versati per effetto della sospensione dei versamenti dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010, disposta con OPCM del 6 giugno 2009, n. 3780 a seguito del sisma di Aprile 2009) pari a €80.571,00, evidenziando , di conseguenza, un credito in dichiarazione pari a €26.810,00. 2. Avverso la cartella di pagamento il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di L’Aquila; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato. 3. La C.t.p.,con sentenza n. 288 / 02/2015 , accoglieva il ricorso del contribuente. 4. Contro tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. dell’Abruzzo. Si costituiva anche il contribuente, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado. Si costituiva, ancora, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S .p.A.), chiedendo l’estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva e la conferma del proprio operato. 5. Con sentenza n. 550/03/ 201 6 , depositata in data 30 maggio 2016, la C.t.r. adita rigettava il gravame dell’Ufficio, compensando tra le parti le spese di lite. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. dell’Abruzzo, l’Agenzia delle Entrate ha propostoricorso per cassazione affidato a un motivo. Il contribuente ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S .p.A.) è rimasta intimata non avendo svolto attività difensiva. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 22 febbraio 2024. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: « Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. - Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto: artt. 1, c omma primo, D.M. 9 aprile 2009, 1 , comma primo, O.P.C.M. n. 3780 /2009 , 25 , c omma secondo, del D.L.1° luglio 2009, n. 78 conv. in L. 3 agosto 2009, n. 102, 39 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122 e Provv.ti [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate del 16 marzo 2010 , n . 42341 e del 23 novembre 2010 , n. 151122; art t . 22 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), 14 Disp. Prel. Cod. Civ.; artt. 54 e 54 –bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 » l’ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha consentito la compensazione dell’eccedenza d'imposta derivante da versamenti in acconto non "eseguiti" (calcolati con il metodo storico) con tributi scadenti fuori dal periodo di riferimento dell’agevolazione normativa in oggetto (ossia dopo il 20 giugno o 20 dicembre 2010 ), così dilatando indebitamente l’arco temporale della stessa e, dunque, facendo applicazione analogica di disposizioni aventi carattere eccezionale; in questo modo, ha ritenuto immune da censure un comportamento del contribuente configurante, invece, abuso del diritto. 2. Va premesso che in data 31 ottobre 2023, il contribuente ha aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6, comma 2-ter del d.l. n. 119/2018 convertito dalla legge n. 136/2018 ed ha allegato la copia della domanda medesima nonché copia della quietanza di versamento della prima rata. 2.1. Orbene , v ista la documentazione depositata in data 10 febbraio 2024 dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136e rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estintocon il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. 3. In conclusione, va dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata con spese a carico di chi le ha anticipate. P.Q.M. La Corte dichiara