CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43926/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 36 OSSERVA , Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato infatti che tali motivi sono declinati in fatto e sono comunque meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2, ove congrua giustificazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale per il reato ascritto, sia dal punto di vista oggettivo - in conformità, tra tante, a Sez. 6, n. 1334 del 12/12/2018, dep. 2019, Rv. 274836 - che soggettivo); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/1-