CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 13728/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
alla Corte di appello diGenovavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l'annullamento del provvedimento impugnatoRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Genova, decidendosull'appello dell'imputato, in parziale riforma della sentenza del G.u.p. delTribunale di Genova del 29/06/2023, ha ridotto ad anni 2, mesi 6 di reclusioneed euro 445 di multa, la pena di anni 2, mesi 10 di reclusione ed euro 1.000 dimulta precedentemente inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 437cod. pen. (capo A), 56, 629 cod. pen. (capo B), 629 cod. pen. (capo C).Secondo le conformi sentenze di merito il [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della ditta ditrasporti [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e datore di lavoro di [OSCURATO:PERSONA] eDumitrascu Andrei, avrebbe costretto i due autisti di autocarri a manomettere(fino a renderlo non funzionante) l'apparecchio cronotachigrafo installato suimezzi per motivi di sicurezza, al fine di non fargli effettuare le prescritte pausedurante i viaggi e accelerare così i tempi di consegna, aumentando in tal modo iprofitti dell'impresa e mettendo al contempo a rischio l'incolumità degli autisti edegli altri utenti della strada.2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazionel'imputato, tramite il suo difensore, deducendo il motivo che di seguito sienuncia nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173disp. att. cod. proc. pen.Con unico motivo si deduce violazione di legge in relazione ai reati diestorsione di cui ai capi B) e C). Il difensore evidenzia che era stata affermata lapenale responsabilità dell'imputato in difetto dell'elemento della minaccia verso idue dipendenti. La minaccia non poteva infatti consistere nella solaprospettazione del licenziamento, evento che rientra nella normale dinamicalavorativa e nelle prerogative del datore di lavoro. Inoltre, non vi era stataalcuna costrizione posto che ai due dipendenti era stata lasciata la libertà discegliere se disattivare o meno il cronotachigrafo, tanto che il Purcaro non avevaaccettato e si era dimesso, mentre il Dumitrascu aveva accettato evidentementeper convenienza anche sua. All'imputato si poteva al più rimproverare di averecceduto verso i dipendenti con espressioni inappropriate, ma che si potevanogiustificare in ragione della sua condizione personale e psicologica, diimprenditore operante in un settore particolarmente duro e competitivo. IlBanica avrebbe in sostanza usato espressioni inappropriate ma solo al fine disalvare la sua azienda e i posti di lavoro e non anche con la volontà di minacciarei lavoratori. Si evidenzia infine che, per le ragioni esposte, ricondurre i fatticontestati nell'ambito del delitto di estorsione comportava conseguenzeeccessive e sproporzionate, alle quali si doveva ovviare escludendo la rilevanzapenale del fatto ovvero inquadrandolo in un illecito di gravità più contenuta.Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni.Il ricorrente lamenta violazione di legge deducendo l’erronea qualificazionedei fatti a lui ascritti ai capi B) e C) come estorsione tentata ed estorsioneconsumata, in quanto a suo dire difetterebbe l'elemento della minaccia, tale nonpotendo essere, come invece ritenuto dalla Corte territoriale, la sempliceprospettazione del licenziamento dei due lavoratori.Il motivo è inammissibile sotto diversi profili.1.1. In primo, si tratta a ben vedere, di una violazione di legge che non erastata dedotta nei motivi di appello. Nell'appello, infatti, il difensore aveva chiestounicamente la derubricazione dei fatti nei reati di violenza privata consumata etentata, sul presupposto che il vantaggio conseguito dall'imputato e il dannoarrecato alle persone offese era talmente esiguo da rendere eccessiva esproporzionata la sussunzione delle condotte nel più grave delitto di estorsione.La sussistenza della minaccia non era stata dunque minimamente posta indiscussione, atteso che anche il reato di cui all'art. 610 cod. pen. ha tra i suoielementi costitutivi la violenza o appunto la minaccia. Il motivo è dunqueinammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.1.2. Il motivo difetta poi di specificità in quanto non si confrontaminimamente con le sentenze di merito, nelle quali i giudici avevanoadeguatamente spiegato che il licenziamento prospettato ai due dipendenti alfine di costringerli a prestarsi ad una pratica illegale (disattivazione delcronotachigrafo), peraltro costituente anche un illecito amministrativo che liesponeva a sanzioni, non poteva costituire un semplice esercizio di un diritto. Lamotivazione dei giudici di merito è peraltro pienamente conforme ai principi didiritto più volte ribaditi da questa Corte, secondo i quali costituisce intimidazioneillegittima, idonea, come tale, ad integrare il delitto di estorsione ex art. 629 cod.pen., anche una minaccia dalla parvenza esteriore di legalità allorquando siafatta, non già con l'intenzione di esercitare un diritto, ma allo scopo di coartarel'altrui volontà e di ottenere risultati non consentiti attraverso prestazioni nondovute nell'an o nel quantum o quando, pur correlandosi ad un dirittoriconosciuto e tutelato dall'ordinamento se ne realizzi, suo tramite, un distorto edabusivo esercizio per il conseguimento di scopi contra ius, dovendosi valutare sial'eccedenza del mezzo rispetto allo scopo perseguito che l'eccedenza del fineperseguito rispetto alla portata del diritto esercitato (Sez. 2, n. 17574 del21/03/2013, Conti, Rv. 256219–01; Sez. 2, n. 34242 del 11/07/2018, DelZompo, Rv. 273542–01). Analogamente è a dirsi in relazione alla prospettazionedifensiva, volta ad escludere la sussistenza della minaccia in ragione dellapossibilità dei lavoratori di rifiutare le condizioni proposte. Questa Corte ha infattichiarito che la stessa nozione di minaccia implica proprio che sia rimessa allavittima del reato la scelta della condotta ultima da adottare, ma nellaconsapevolezza che ove questa dovesse essere diversa da quella rappresentata epretesa dal soggetto attivo, si avrebbe la conseguenza del male ingiustoprospettato; proprio da tale caratteristica propria della minaccia discende chel'estorsione è il tipico reato per la cui perpetrazione è richiesta la cooperazionedella vittima mediante la coartazione della sua volontà. Da ciò discende che larimessione al soggetto passivo della scelta della condotta da adottare non èconsiderazione cui poter fare ricorso al fine di escludere la sussistenza dellaminaccia e, con essa, dell'estorsione (Sez. 2, n. 3724 del 29/10/2021, dep.2022, Rv. 282521–01).1.3 Parimenti aspecifico è il motivo di ricorso nella parte in cui pretende divalorizzare la condizione psicologica ed emotiva dell’imputato – vale a dire laforte pressione cui era sottoposto dovendo sopravvivere economicamente in unsettore molto concorrenziale – ai fini di escludere la sussistenza dei reati. Comecorrettamente evidenziato dai giudici di merito, infatti, la “condizione psicologica”del ricorrente, da questi invocata come scusante delle illegittime richieste rivolteai dipendenti, non riguarda gli elementi costitutivi del reato ma attiene ai motividello stesso, che come è noto sono del tutto irrilevanti ai fini dell'elementopsicologico del reato (Sez. 6, n. 2389 del 20/11/1991, dep. 1992, Rv. 189286 –01). Peraltro, la Corte territoriale ha evidenziato che la suddetta condizionepsicologica ed emotiva del [OSCURATO:PERSONA] non era stata in alcun modo provata,risultando dunque una mera allegazione difensiva; argomento col quale, ancorauna volta, il difensore non si confronta.1.4. Anche le doglianze in punto di qualificazione del fatto risultano del tuttogeneriche, come del resto lo erano quelle articolate nei motivi di appello. Edinvero, le sentenze di merito avevano affermato: 1) che il pregiudizio economicoper i lavoratori era consistito nella rinuncia a molteplici diritti (irrinunciabili),afferenti alla sicurezza sul lavoro (propria e degli utenti della strada), alla salutedei dipendenti, alla corresponsione degli straordinari; 2) che il vantaggio per ildatore di lavoro consisteva invece nei maggiori ricavi ottenuti mediantel'aumento della produttività dell'impresa di trasporto ottenuto proprio con lesuddette rinunce dei dipendenti. A fronte di tali valide motivazioni – peraltroconformi all'orientamento di questa Corte secondo il quale ben può integrare ildelitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che costringe i lavoratori,con minacce larvate di licenziamento, ad accettare la corresponsione ditrattamenti retributivi deteriori e non adeguati alla prestazioni effettuate (Sez. 2,n. 3724 del 29/10/2021, dep. 2022, Lattanzio, Rv. 282521 – 01) – il difensore siè limitato a dedurre un argomento del tutto generico e non conferente, vale adire che il danno per i lavoratori vi era stato ma era talmente modesto dagiustificare la derubricazione.2. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilitàdell'impugnazione, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché,non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. Sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente