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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16900/2024

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ordinanza sul ricorso iscritto al n. 2918/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. , Midagli a Domenico, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Varese, via Maspero n. 5 (P.E.C.: [OSCURATO:EMAIL]) , sono elettivamente domiciliati, come da procura speciale in calceal ricorso; –ricorrenti – Contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l l a Lombardian. 2752/49/ 20 1 5, depositata il 22 . 06 .2015 ; e sul ricorso iscritto al n. 4482/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , in qualità di soci della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentat i e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Varese, via Maspero n. 5 (P.E.C.: [OSCURATO:EMAIL]), sono elettivamente domiciliati, come da procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 3343/38/2015, depositata il 15.07.2015; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del16 gennaio 2024 . [OSCURATO:PERSONA] - C on la sentenza n. 2752/49/2015, la CTR della Lombardia accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTP di Varese che aveva acco lto il ricorso propost o dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l ’avviso di accertamento, per imposte dirette e IVA, in relazione all’anno 200 6 , con il quale erano stati ripresi a tassazione maggiori ricavi, a seguito dell’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti , emesse dall’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], ed era stato attribuito ai soci un maggior reddito di partecipazione; - c on la sentenza n. 3343 / 38 /2015 , la C TR del l a Lombardia accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza dellaCTP di Varese che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di soci della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., avverso l’avviso di accertamento, per IRPEF, in relazione all’anno 2006, emesso per il maggior reddito di partecipazione, a seguito di quello notificato alla società; -da entrambe le sentenze impugnate emerge che: - il raddoppio dei termini di decadenza dell’azione accertativa era legittimo, ai sensi degli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto operava al mero riscontro di fatti comportanti l’obbligo di denuncia penaleex art. 331 cod. proc. pen.; - poiché per la verifica svolta nei confronti della società non vi era stato alcun accesso, non era prevista, all’esito di detta verifica, la redazione del processo verbale di constatazione e non operava il termine dilatorio previsto dall’art. 12 della l. n. 212 del 2000; - nel merito era stata dimostrata l’inesistenza delle operazioni fatturate, atteso che i lavori indicati nei documenti contabili non erano stati materialmente eseguiti, erano descritti in modo generico, in molti casi non esistevano contratti stipulati in forma scritta, i soggetti che avrebbero dovuto eseguire i lavori commissionati dalla ricorrente non risultavano dipendenti né della impresa Germanò né delle sue imprese fornitrici e all’incasso degli assegni bancari seguivano altrettanti prelevamenti in contanti; - a fronte di un quadro indiziario certo, preciso e concordante, i contribuenti non avevano fornito elementi idonei a smentire quanto rilevato nell’atto impositivo; - l a società e i soci impugnava no la sentenza n. 2752/49/2015 con ricorso per cassazione, affidato atre motivi ; -l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso ; - i soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano la sentenza n. 3343/38/2015 con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;-l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] - Preliminarmente va rilevato che i due ricorsi (quello proposto dalla società avverso le sentenze della CTR della Lombardia n. 2752/49/2015, iscritto al n. 2918/2016 R.G., e quello proposto dai soci avverso la sentenza della medesima CTR n. 3343/38/2015, iscritto al n. 4482/2016 R.G.) vanno riuniti, trattandosi di cause connesse ex art. 274 cod. proc. civ., trovando detta norma applicazione anche in sede di legittimità, non solo per garantire economia processuale e minor costo del giudizio, oltre al principio di certezza del diritto, ma soprattutto, a maggior ragione, in presenza di sentenze pronunciate in grado di appello con riferimento a contenzioso litisconsortile e impugnate, ciascuna, con separati ricorsi per cassazione (Cass. n. 3789 del 15/02/2018; Cass. n. 6073 del 24/02/2022); - ciò posto, c on il primo motiv o del ricorso n. 2918/2016 R.G. , si deducela violazione e falsa applicazione degli art t . 43, comma 1 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.,per avere la CTR errato nel ritenere applicabile la disciplina sul raddoppio dei termini previsti per l’accertamento, sebbene la denuncia penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] fosse stata presentata solo dopo lo spirare dei termini di decadenza ordinari, come si evinceva dal documento prodotto dall’Ufficio, che non riguardava la denuncia presentata nei confronti del Midaglia, ma solo la richiesta avanzata alla Procura della [OSCURATO:PERSONA] per l’utilizzo, ai fini fiscali, dei dati e delle notizie acquisite nel corso della verifica fiscale effettuata nei confronti dell’impresa Germanò; -con il secondo motivo, si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 12, commi 2, 4 e 7, della l. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR disatteso l’eccezione di nullità dell’accertamento, perla mancata consegna della copia del PVC ai contribuenti e per il mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni, successivo a quello di notificazione del PVC, previsto per la presentazione di osservazioni e richieste che l’Agenzia deve considerare nel motivare l’avviso di accertamento; -con il terzo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, 5 e 11 del d.lgs. n. 446 del 1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto esaustive le presunzioni fornite dall’Ufficio, sebbene prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, senza esaminare la documentazione prodotta dai contribuenti; - i due motivi del ricorso n. 4482/2016 R.G. si presentano identici, rispettivamente, al primo e al secondo motivo del ricorso n. 2918/2016 R.G.; - sempre in via preliminare occorre rilevare che l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed a prescindere dalla percezione degli stessi (art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986), comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra tutti i soggetti (società e tutti i soci) ai quali il suddetto accertamento si riferisce.

Ed invero, qualora sia proposto ricorso tributario anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, la controversia - salvo il caso in cui i soci prospettino questioni personali - non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato; -il giudice investito dal ricorso proposto da uno (o da alcuni) soltanto dei soggetti interessati, pertanto, deve procedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio celebratosi senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Cass., Sez.

U., 4 giugno 2008, n. 14815; Cass., 14 dicembre 2012, n. 23096; Cass., 28 novembre 2014, n. 25300; Cass., 20 aprile 2016, n. 7789; Cass., 25 giugno 2018, n. 16730; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27603); - la dichiarazione di nullità dell’intero giudizio può, tuttavia, essere evitata «quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e del contenuto dell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: 1) identità oggettiva quanto a "causa petendi" dei ricorsi; 2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; 3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; 4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici.

In tal caso, la ricomposizione dell'unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111, comma 2, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l'osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio» (Cass. n. 29843 del 2017; Cass. n. 6073 del 2022); -nella specie, il ricorso proposto dai soci [OSCURATO:PERSONA], Antonio e Pasquale, avverso i distinti avvisi di accertamenti emessi nei loro confronti per il reddito di partecipazione, è stato trattato separatamente dal ricorso proposto dalla società avverso l’avviso di accertamento emesso nei confronti della stessa, sia in primo grado (essendo stati i predetti ricorsi oggetto di due distinte pronunce emesse dalla medesima sezione 3 della CTP di Varese, ma in date diverse, come si evince dalle intestazioni delle sentenze di appello), sia in grado di appello (essendo stati trattati da diverse sezioni in date diverse); -la ricomposizione successiva del contraddittorio in sede di legittimità di cause decise separatamente nel merito (senza la originaria partecipazione congiunta di tutti i litisconsorti necessari) richiede, come si è già detto, non solo la piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e del contenuto dell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, l'identità oggettiva quanto a causa petendi e la simultanea proposizione degli stessi avverso l'unitario avviso di accertamento posto a fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società sia di tutti i suoi soci, ma anche la simultanea trattazione dei processi innanzi ad entrambi i giudici del merito e la identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici (Cass. n. 29843 del 13/12/2017; Cass. n. 26648 del 10/11/2017); - la mancanza di trattazione unitaria comporta la violazione del litisconsorzio necessario, con conseguente rimessione della causa al primo giudice, non potendo la causa essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto dei litisconsorti (Cass. Sez.

U. n. 14815 del 4/06/2008 e Cass. n. 6073/2022 cit.);- in conclusione, va dichiarata la nullità della sentenza impugnata e della sentenza di primo grado, dichiarandosi assorbiti i motivi di entrambi i ricorsi, con rimessione delle parti alla CTP di Varese, alla quale competerà anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, per la celebrazione del giudizio di primo grado nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.

P.Q.M.

La Corte dispone la riunione del ricorso n. 4482/2016 R.G. al ricorso n. 2918/2016 R.G. e, decidendo sugli stessi, annulla la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado, dichiarando assorbiti i motivi di entrambi i ricorsi; rimette le parti innanzi alla CTP di Varese per la rinnovazione del giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti della società e di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ordinanza sul ricorso iscritto al n. 2918/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. , Midagli a Domenico, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Varese, via Maspero n. 5 (P.E.C.: [OSCURATO:EMAIL]) , sono elettivamente domiciliati, come da procura speciale in calceal ricorso; –ricorrenti – Contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l l a Lombardian. 2752/49/ 20 1 5, depositata il 22 . 06 .2015 ; e sul ricorso iscritto al n. 4482/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , in qualità di soci della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentat i e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Varese, via Maspero n. 5 (P.E.C.: [OSCURATO:EMAIL]), sono elettivamente domiciliati, come da procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 3343/38/2015, depositata il 15.07.2015; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del16 gennaio 2024 . [OSCURATO:PERSONA] - C on la sentenza n. 2752/49/2015, la CTR della Lombardia accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTP di Varese che aveva acco lto il ricorso propost o dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l ’avviso di accertamento, per imposte dirette e IVA, in relazione all’anno 200 6 , con il quale erano stati ripresi a tassazione maggiori ricavi, a seguito dell’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti , emesse dall’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], ed era stato attribuito ai soci un maggior reddito di partecipazione; - c on la sentenza n. 3343 / 38 /2015 , la C TR del l a Lombardia accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza dellaCTP di Varese che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di soci della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., avverso l’avviso di accertamento, per IRPEF, in relazione all’anno 2006, emesso per il maggior reddito di partecipazione, a seguito di quello notificato alla società; -da entrambe le sentenze impugnate emerge che: - il raddoppio dei termini di decadenza dell’azione accertativa era legittimo, ai sensi degli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto operava al mero riscontro di fatti comportanti l’obbligo di denuncia penaleex art. 331 cod. proc. pen.; - poiché per la verifica svolta nei confronti della società non vi era stato alcun accesso, non era prevista, all’esito di detta verifica, la redazione del processo verbale di constatazione e non operava il termine dilatorio previsto dall’art. 12 della l. n. 212 del 2000; - nel merito era stata dimostrata l’inesistenza delle operazioni fatturate, atteso che i lavori indicati nei documenti contabili non erano stati materialmente eseguiti, erano descritti in modo generico, in molti casi non esistevano contratti stipulati in forma scritta, i soggetti che avrebbero dovuto eseguire i lavori commissionati dalla ricorrente non risultavano dipendenti né della impresa Germanò né delle sue imprese fornitrici e all’incasso degli assegni bancari seguivano altrettanti prelevamenti in contanti; - a fronte di un quadro indiziario certo, preciso e concordante, i contribuenti non avevano fornito elementi idonei a smentire quanto rilevato nell’atto impositivo; - l a società e i soci impugnava no la sentenza n. 2752/49/2015 con ricorso per cassazione, affidato atre motivi ; -l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso ; - i soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano la sentenza n. 3343/38/2015 con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;-l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] - Preliminarmente va rilevato che i due ricorsi (quello proposto dalla società avverso le sentenze della CTR della Lombardia n. 2752/49/2015, iscritto al n. 2918/2016 R.G., e quello proposto dai soci avverso la sentenza della medesima CTR n. 3343/38/2015, iscritto al n. 4482/2016 R.G.) vanno riuniti, trattandosi di cause connesse ex art. 274 cod. proc. civ., trovando detta norma applicazione anche in sede di legittimità, non solo per garantire economia processuale e minor costo del giudizio, oltre al principio di certezza del diritto, ma soprattutto, a maggior ragione, in presenza di sentenze pronunciate in grado di appello con riferimento a contenzioso litisconsortile e impugnate, ciascuna, con separati ricorsi per cassazione (Cass. n. 3789 del 15/02/2018; Cass. n. 6073 del 24/02/2022); - ciò posto, c on il primo motiv o del ricorso n. 2918/2016 R.G. , si deducela violazione e falsa applicazione degli art t . 43, comma 1 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.,per avere la CTR errato nel ritenere applicabile la disciplina sul raddoppio dei termini previsti per l’accertamento, sebbene la denuncia penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] fosse stata presentata solo dopo lo spirare dei termini di decadenza ordinari, come si evinceva dal documento prodotto dall’Ufficio, che non riguardava la denuncia presentata nei confronti del Midaglia, ma solo la richiesta avanzata alla Procura della [OSCURATO:PERSONA] per l’utilizzo, ai fini fiscali, dei dati e delle notizie acquisite nel corso della verifica fiscale effettuata nei confronti dell’impresa Germanò; -con il secondo motivo, si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 12, commi 2, 4 e 7, della l. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR disatteso l’eccezione di nullità dell’accertamento, perla mancata consegna della copia del PVC ai contribuenti e per il mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni, successivo a quello di notificazione del PVC, previsto per la presentazione di osservazioni e richieste che l’Agenzia deve considerare nel motivare l’avviso di accertamento; -con il terzo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, 5 e 11 del d.lgs. n. 446 del 1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto esaustive le presunzioni fornite dall’Ufficio, sebbene prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, senza esaminare la documentazione prodotta dai contribuenti; - i due motivi del ricorso n. 4482/2016 R.G. si presentano identici, rispettivamente, al primo e al secondo motivo del ricorso n. 2918/2016 R.G.; - sempre in via preliminare occorre rilevare che l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed a prescindere dalla percezione degli stessi (art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986), comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra tutti i soggetti (società e tutti i soci) ai quali il suddetto accertamento si riferisce. Ed invero, qualora sia proposto ricorso tributario anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, la controversia - salvo il caso in cui i soci prospettino questioni personali - non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato; -il giudice investito dal ricorso proposto da uno (o da alcuni) soltanto dei soggetti interessati, pertanto, deve procedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio celebratosi senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Cass., Sez. U., 4 giugno 2008, n. 14815; Cass., 14 dicembre 2012, n. 23096; Cass., 28 novembre 2014, n. 25300; Cass., 20 aprile 2016, n. 7789; Cass., 25 giugno 2018, n. 16730; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27603); - la dichiarazione di nullità dell’intero giudizio può, tuttavia, essere evitata «quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e del contenuto dell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: 1) identità oggettiva quanto a "causa petendi" dei ricorsi; 2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; 3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; 4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici. In tal caso, la ricomposizione dell'unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111, comma 2, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l'osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio» (Cass. n. 29843 del 2017; Cass. n. 6073 del 2022); -nella specie, il ricorso proposto dai soci [OSCURATO:PERSONA], Antonio e Pasquale, avverso i distinti avvisi di accertamenti emessi nei loro confronti per il reddito di partecipazione, è stato trattato separatamente dal ricorso proposto dalla società avverso l’avviso di accertamento emesso nei confronti della stessa, sia in primo grado (essendo stati i predetti ricorsi oggetto di due distinte pronunce emesse dalla medesima sezione 3 della CTP di Varese, ma in date diverse, come si evince dalle intestazioni delle sentenze di appello), sia in grado di appello (essendo stati trattati da diverse sezioni in date diverse); -la ricomposizione successiva del contraddittorio in sede di legittimità di cause decise separatamente nel merito (senza la originaria partecipazione congiunta di tutti i litisconsorti necessari) richiede, come si è già detto, non solo la piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e del contenuto dell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, l'identità oggettiva quanto a causa petendi e la simultanea proposizione degli stessi avverso l'unitario avviso di accertamento posto a fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società sia di tutti i suoi soci, ma anche la simultanea trattazione dei processi innanzi ad entrambi i giudici del merito e la identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici (Cass. n. 29843 del 13/12/2017; Cass. n. 26648 del 10/11/2017); - la mancanza di trattazione unitaria comporta la violazione del litisconsorzio necessario, con conseguente rimessione della causa al primo giudice, non potendo la causa essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto dei litisconsorti (Cass. Sez. U. n. 14815 del 4/06/2008 e Cass. n. 6073/2022 cit.);- in conclusione, va dichiarata la nullità della sentenza impugnata e della sentenza di primo grado, dichiarandosi assorbiti i motivi di entrambi i ricorsi, con rimessione delle parti alla CTP di Varese, alla quale competerà anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, per la celebrazione del giudizio di primo grado nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. P.Q.M. La Corte dispone la riunione del ricorso n. 4482/2016 R.G. al ricorso n. 2918/2016 R.G. e, decidendo sugli stessi, annulla la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado, dichiarando assorbiti i motivi di entrambi i ricorsi; rimette le parti innanzi alla CTP di Varese per la rinnovazione del giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti della società e di