CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 novembre 2024
Cassazione n. 01036/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore CINZ1A PARASPORO che ha concluso chiedendo ). [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa dal giudice di primo grado, che ha condannato il ricorrente per i reati di cui agli artt. 349, comma 2, cod. pen (capo A) e 334 comma 2 cod. pen (capo B). 2.1.Con il primo motivo, si rappresenta che la Corte di appello non si è pronunciata sui motivi aggiunti, con i quali, a seguito dell'entrata in vigore della riforma Cartabia, il ricorrente formulava nuove istanze relative alla richiesta di sospensione del procedimento e di sostituzione delle pene detentive con la pena pecuniaria, ai sensi dell'art. 545 bis cod. proc. pen. Al riguardo, richiama quanto recentemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in ordine alla disciplina transitoria enucleabile dall'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), nel senso che, affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame, ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione in appello (Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Rv. 285090), 2.2.Con il secondo motivo di ricorso, deduce difetto di motivazione e vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione della sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità richiesta dalla difesa. Il giudice d'appello, nel motivare il diniego, ha richiamato i precedenti penali di cui è gravato il ricorrente in modo automatico e senza alcuna valutazione di ulteriori elementi, asserendo la incapacità del prevenuto di rispettare le prescrizioni e la mancata efficacia di prevenzione speciale. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali insiste per raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Deve preliminarmente precisarsi che, in tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in mento all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20- bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame, ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione in appello (Sez. 2, n. 1995 del 19/12/2023 Ud. (dep. 17/01/2024), Rv. 285729; Sez. 4, n. 636 del 29/11/2023 Ud. (dep. 09/01/2024, Rv. 285630; Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Rv. 285090).Nel caso in disamina, il giudice a quo, pur avendo affermato che i motivi aggiunti depositati in data 11/04/2024 - con i quali il ricorrente faceva richiesta di applicazione delle pene sostitutive - fossero tardivi, ha inteso, correttamente, la richiesta come una sollecitazione dell'attivazione dei poteri d'ufficio, e si è pertanto espressamente pronunciata sul punto, esprimendo una valutazione negativa, essendo il ricorrente gravato da numerosi precedenti penali, pur avendo concluso vari programmi di affidamento in prova, a cui ha fatto seguito la commissione di ulteriori reati. Come si vede, l'impianto argomentativo a sostegno del decisum si sostanzia in un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità. Di talchè nessuna influenza sulla disamina della richiesta ha esplicato l'affermazione- in sé erronea - secondo la quale la richiesta di sostituzione delle pene detentive con la pena pecuniaria, formulata ai sensi dell'art. 545 bis cod. proc. pen., fosse tardiva, posto che il giudice di merito ha, come abbiamo visto, esercitato í propri poteri ed esplicitato un valido supporto giustificativo a fondamento del decisum. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento a favore della Cassa delle ammende nonché al pagamento delle spese processuali. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, all'udienza del 21 novembre 2024 i