CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34385/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2026 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 9517/26 [OSCURATO:PERSONA] gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione dei fatti, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, ossia profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza dei Giudici di merito, che con una c.d. "doppia conforme", hanno fornito diffusa e coerente motivazione del proprio convincimento, basata su corretti criteri di inferenza e condivisibili massime di esperienza; ritenuto che, contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello abbia risposto alle deduzioni difensive inerenti al dolo del delitto di falsa testimonianza, spiegando perché la piena consapevolezza del mendacio non possa ritenersi elisa dal preteso stato confusionale e dalle difficoltà di memoria, che sono state superate dal propalante a seguito di contestazione degli esiti univoci dell'attività intercettativa, ma per rendere ammissioni estremamente limitate e parziali (v. pagg. da 6 a 9 della sentenza); considerato che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01) e che, nella specie, risultano manifestamente infondate e comunque reiterative, perché già disattese in sentenza con puntuale e logica motivazione, le censure inerenti al mancato riconoscimento della detta causa di non punibilità evidenziando come, al di là della occasionalità della condotta e della mancanza di condizioni ostative, il ricorrente abbia taciuto o mentito in ordine a circostanze estremamente rilevanti, non offrendo alcun contributo alla ricostruzione dei fatti nel loro nucleo significativo (corresponsione di interessi usurari; modalità con le quali si era sviluppato il rapporto creditorio con il Passante) (v. pagg. 9 e 10 della sentenza) ; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende 2 P.Q.M