CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 marzo 2026
Cassazione n. 08838/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 8838/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 06/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 204/2026* * CC 23/01/2026* ** * Relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/05/1972rappresentato ed assistito dall avv. * * di fiduciaavverso la sentenza del 09/04/2025 della Corte di Appello di Palermovisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal consigliere * *letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale * * hachiesto rigettarsi il ricorsoletta la memoria difensiva di replica alle conclusioni della Procura generale a firma dell avv.* *[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 9 aprile 2025 la Corte di Appello di Palermo confermava lasentenza del Giudice dell udienza preliminare del Tribunale di Palermo del 18 gennaio 2024con la quale * * con rito abbreviato era condannato per i delitti di cui agli artt.572 cod. pen. e artt. 56 cod. pen. e 629 secondo comma cod. pen. ai danni della madreultrasessantacinquenne * * *2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell imputatodeducendo2.1. Violazione di legge di cui all art. 606 comma 1 lett. b cod. proc. pen. eillogicità della motivazione di cui all art. 606 comma 1 lett. e cod. proc. pen. in relazioneall art. 572 cod. pen.Si deduce che dalle dichiarazioni della persona offesa madre dell imputato e daquelle del figlio di quest ultimo erano emersi elementi sulla base dei quali i giudici avrebberodovuto nutrire un ragionevole dubbio quanto alla sussistenza degli elementi costitutivioggettivo e soggettivo del delitto di maltrattamenti in famiglia. In particolare sarebberoemerse la non abitualità del comportamento l insussistenza dell elemento soggettivo delreato anche in considerazione dello stato psicofisico dell imputato affetto da ludopatia e datossicodipendenza da sostanze stupefacenti di tipo cocaina la sporadicità degli episodi consistiti in due aggressioni in data 9 e 10 agosto 2020 e in un episodio risalente al* 2020 nonché la breve durata della condotta.2.2. Violazione di legge di cui all art. 606 comma 1 lett. b cod. proc. pen. eillogicità della motivazione di cui all art. 606 comma 1 lett. e cod. proc. pen.. in relazioneagli artt. 56 cod. pen. e 629 cod. pen.Si deduce che la persona offesa escussa all udienza del 15 giugno 2023 avevaaffermato che i soldi richiesti mediante minaccia e violenza erano di proprietà dell imputatoma che nonostante ciò la Corte di appello aveva ritenuto sussistente il diritto di tentataestorsione aggravata.2.3. Violazione di legge di cui all art. 606 comma 1 lett. b cod. proc. pen. inrelazione agli artt. 15 cod. pen. 81 cod. pen. 572 cod. pen. e 629 cod. pen. e di vizio di cuiall art. 606 comma 1 lett. e cod. proc. pen. per contraddittorietà della motivazione inrelazione al non assorbimento del delitto di cui all art. 629 cod. pen. in quello di cui all art.572 cod. pen.Si censura la sentenza impugnata perché i giudici della Corte di appello avrebberoomesso di ritenere la condotta di maltrattamenti assorbita in quella di estorsione nonostantefosse emerso che si trattava di episodi sporadici e di una manifestazione di contingenteaggressività non sussistendo una persistente azione vessatoria idonea a ledere lapersonalità della vittima ed essendo stata la condotta dell imputato essenzialmentefinalizzata alla percezione del denaro al fine di acquistare sostanze alcoliche.2.4. Violazione di legge di cui all art. 606 comma 1 lett. b cod. proc. pen. eillogicità della motivazione di cui all art. 606 comma 1 lett. e cod. proc. pen. in relazioneagli artt. 81 cod. pen. 392 cod. pen. e 393 cod. pen.Si deduce che erroneamente la Corte di appello non avrebbe riqualificato il delitto diestorsione in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni nonostante dalle dichiarazionidella persona offesa fosse emerso che il denaro preteso era di proprietà dell imputato e chequindi quest ultimo non intendeva conseguire un ingiusto profitto con la coscienza chequanto pretendeva non gli fosse dovuto ma seppure in stato di alterazione psicofisica perl abuso di sostanze alcoliche egli agiva al solo scopo di esercitare un suo preteso diritto.2.5. Violazione di legge di cui all art. 606 comma 1 lett. b cod. proc. pen. e vizio dimancanza di motivazione di cui all art. 606 comma 1 lett. e cod. proc. pen. in relazioneagli artt. 133 cod. pen. e 62 bis cod. pen. eccessività della pena.Si censura la decisione impugnata nella parte in cui è stata negata la concessionedelle circostanze attenuanti generiche applicando al contempo una pena sproporzionata aifatti di reato contestati ed alla personalità dell imputato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto con motivi manifestamente infondatie non consentiti.2. Va preliminarmente richiamata la giurisprudenza di legittimità che considerainammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequareiterazione di quelli già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di meritodovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti in quanto nonassolvono alla funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso *6 n. 22445 del 08/05/2009 * * 244181 01 * 5 n. 11933 del 27/01/2005* * 231708 01 .La mancanza di specificità del motivo invero dev essere apprezzata non solo per lasua genericità come indeterminatezza ma anche per la mancanza di correlazione tra leragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamentodell impugnazione questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senzacadere nel vizio di aspecificità conducente a mente dell art. 591 comma 1 lett. call inammissibilità * 2 n. 11951 del 29/01/2014 * * 259425 01 * 4 n. 256del 18/09/1997 dep. 1998 * * 210157 01 .2.1. Quanto al denunciato vizio di motivazione il controllo della Corte di cassazione sulprocesso motivazionale del giudice di merito deve rispettare come è noto i limiti di cuiall art. 606 lett. e cod. proc. pen. La Corte deve quindi limitarsi a verificare l esistenza di unamotivazione effettiva e non apparente la sua non contraddittorietà e la sua non manifestaillogicità non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbiaproposto la migliore ricostruzione dei fatti né condividerne la giustificazione * 1 n.45331 del 17/02/2023 * * 285504 – 01 .2.2. * fattispecie il ricorso ripropone censure già oggetto dei motivi di appello emotivatamente disattese dalla Corte di appello nell ambito di una “doppia conforme”affermazione di penale responsabilità la Corte territoriale non si e limitata a richiamare lasentenza di primo grado come dedotto dal ricorrente ma ha risposto specificamente aimotivi di appello con argomentazioni adeguate e logiche non scalfite dalle censure mosse inquesta sede che ripropongono gli stessi motivi proposti con l appello e motivatamenterespinti in secondo grado.3. Il primo motivo di ricorso con il quale si contesta sotto il duplice profilo dellaviolazione di legge e del vizio di motivazione la ritenuta sussistenza degli elementi costitutividel delitto di cui all art. 572 cod. pen. è del tutto generico non confrontandosi con laspecifica motivazione della Corte di appello sul punto.3.1. Quanto all elemento oggettivo la Corte ha chiarito che il reato di maltrattamentiin famiglia è integrato dal compimento da parte dell imputato di più atti di natura vessatoriaanche di per sé non costituenti reato * 6 n. 13422 del 10/03/2016 O. * 267270 01realizzati in momenti successivi che determinano nella persona offesa sofferenze fisiche omorali senza che sia necessario che essi vengano posti in essere per un tempo prolungatoessendo invece sufficiente la loro ripetizione anche se in un limitato contesto temporale enon rilevando data la natura abituale del reato che durante lo stesso siano riscontrabilinella condotta dell agente periodi di normalità e di accordo con il soggetto passivo * 3 n.6724 del 22/11/2017 dep. 2018 * * 272452 .3.2. Per quanto riguarda l elemento soggettivo del delitto di maltrattamenti infamiglia la Corte ha costantemente ribadito che è il dolo generico e che per laconfigurazione del delitto è sufficiente la coscienza e volontà di persistere in un attivitàvessatoria già attuata in precedenza idonea a ledere la personalità della vittima e non èrichiesta una programmazione di atti maltrattanti o una specifica finalizzazione degli stessiné che l agente abbia in mente fin dall inizio l intera serie di atti di offesa ed umiliazionedella persona vicina * 1 n. 13013 del 28/01/2020 * * 279326 – 01 .3.3. La Corte di appello nel motivare l infondatezza delle medesime doglianzedifensive reiterate in questa sede ha ben chiarito che nella fattispecie doveva ritenersiintegrato l elemento oggettivo del reato contestato sussistendo l abitualità delcomportamento e non potendo sostenersi la sporadicità degli eventi e la brevità della duratadella condotta in quanto dalle risultanze probatorie era emerso con evidenza che neglianni vi erano stati svariati interventi effettuati dalle forze dell ordine presso l abitazione dellapersona offesa nonché molteplici erano state le querele sporte da quest ultima per ilcomportamento aggressivo violento denigratorio e minaccioso dell imputato pag. 5 dellasentenza impugnata .3.4. Anche per quanto riguarda la dedotta insussistenza dell elemento soggettivo deldelitto di cui all art. 572 cod. pen. la motivazione della Corte di appello oltre che del tuttologica e non contraddittoria è anche pienamente conforme ai principi di diritto affermati dallaCorte sopra richiamati. * motivazione della sentenza emerge invero che i giudici hannoaffermato che non è richiesta la programmazione di una pluralità di atti bensì unicamente lacoscienza e volontà di persistere un attività vessatoria già attuata in precedenza ed idonea aledere la personalità della vittima non potendosi dunque nella fattispecie escludere laricorrenza del dolo generico alla luce del fatto che l imputato mentre attuava la condottavessatoria ai danni della madre agiva in stato di alterazione psicofisica dovutaall assunzione di sostanze alcoliche pag. 5 della sentenza impugnata .4. Anche il secondo e il quarto motivo di ricorso da valutarsi congiuntamente perchéimplicanti le medesime questioni di diritto sono inammissibili in quanto risultano reiteratividelle medesime doglianze sollevate in appello e motivatamente disattese conargomentazioni logiche e coerenti con le risultanze processuali che non si prestano acensure in questa sede.4.1. La Corte ha chiarito che i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni conviolenza o minaccia alla persona e di estorsione pur caratterizzati da una materialità nonesattamente sovrapponibile si distinguono essenzialmente in relazione all elementopsicologico nel primo l agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzionenon meramente astratta ed arbitraria ma ragionevole anche se in concreto infondata diesercitare un suo diritto ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbeformare oggetto di azione giudiziaria nel secondo invece l agente persegue ilconseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia * U n.29541 del 16/07/2020 * * 280027 02 . Pertanto ai fini della distinzione tra i reatidi cui agli articoli 393 e 629 cod. pen. assume decisivo rilievo l esistenza o meno di unapretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata nel primoil soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto a nulla rilevandoche il diritto stesso sussista o non sussista purché l agente in buona fede ragionevolmenteritenga di poterlo legittimamente realizzare nell estorsione invece l agente non sirappresenta quale impulso del suo operare alcuna facoltà di agire in astratto legittima matende all ottenimento dell evento di profitto mosso dal solo fine di compiere un atto che saessere contra ius perché privo di giuridica legittimazione per conseguire un profitto che sanon spettargli.4.2. La Corte di appello sulla base di logiche argomentazioni ha ritenuto nonprovata la circostanza che la titolarità del denaro oggetto delle richieste estorsive rivoltedall imputato alla propria madre fosse di proprietà di quest ultimo in quanto frutto di unatardiva ed inverosimile tesi evidentemente da attribuirsi alla propensione della personaoffesa a sminuire la portata delle condotte delittuose dell imputato ha ritenuto invecedimostrato che il denaro fosse nella disponibilità della stessa persona offesa in quantodestinato alle spese familiari non certo in quanto quest ultima lo deteneva per conto delfiglio dedito all uso di sostanze alcoliche.* ritenuto non provata la circostanza che la titolarità del denaro oggetto dellerichieste rivolte dall imputato alla propria madre fosse di proprietà di quest ultimo e chequindi fosse insussistente una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di esseregiudizialmente tutelata la Corte di appello ha correttamente ritenuto non configurabile ildelitto di cui all art. 393 cod. pen. non vantando l imputato una legittima pretesa creditoria edagendo quindi per rivendicare con l utilizzo di minacce e violenze la consegna di somme didenaro da parte della persona offesa che non avrebbe potuto rivendicare rivolgendosi algiudice pag. 6 e 7 della sentenza impugnata .Ne consegue la correttezza della qualificazione giuridica del fatto quale tentataestorsione aggravata in luogo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni motivata dallaCorte di appello con argomentazioni logiche e conformi ai principi di diritto affermati dallaCorte nella materia.5. Il terzo motivo di ricorso con il quale si censura la sentenza impugnata sotto ilprofilo del mancato assorbimento della condotta di maltrattamenti in quella di tentataestorsione è del tutto generico avendo ad oggetto la medesima doglianza sollevata conl atto di appello motivatamente respinta.5.1. La Corte ha affermato che il reato di maltrattamenti in famiglia non è assorbitodal delitto di estorsione attesa la diversa oggettività giuridica dei reati dovendosi riteneresussistenti entrambi i delitti in concorso quando come nel caso in esame la condottadell imputato sia caratterizzata da una persistente attività vessatoria all interno della famigliaarticolata in una pluralità di condotte distinte ed in gran parte ulteriori rispetto a quellefinalizzate ad ottenere utilità patrimoniali * 2 n. 28327 del 01/07/2020 D. * 279670 –01 .5.2. La Corte di appello con una motivazione logica e coerente con il principio didiritto sopra richiamato ha ritenuto che nella fattispecie concreta il delitto di maltrattamentiin famiglia non poteva ritenersi assorbito in quello di estorsione tenuto conto che l imputatoaveva attuato comportamenti aggressivi e prevaricatori nei confronti della persona offesache seppure in gran parte finalizzati alla consegna di somme di denaro erano andati oltre lalesione di interessi di natura patrimoniale essendosi concretizzati anche in insultiaggressioni verbali e offese rivolte alla madre gravemente lesivi della dignità di quest ultimanell ambito di una persistente azione vessatoria idonea a ledere la personalità della vittima pag. 5 della sentenza impugnata pag. 12 della sentenza di primo grado .6. Con il quinto ed ultimo motivo manifestamente infondato si deduce un difetto dimotivazione sul trattamento sanzionatorio per la mancata concessione delle circostanze6.1. Va premesso che si afferma in giurisprudenza che la sussistenza di circostanzeessere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti dellapropria decisione non sindacabile in sede di legittimità purché non contraddittoria econgruamente motivata neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento perciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell interesse dell imputato * 6 n. 42688del 24/09/2008 * * 242419 01 .La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è congruamentemotivata anche allorquando il diniego del giudice non prenda in considerazione tutti glielementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti essendo a tal finesufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevantirimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione * 2 n. 3609 del18/01/2011 * * 249163 01 * 6 n. 34364 del 16/06/2010 * *248244 01 .Inoltre al fine di ritenere od escludere la configurabilità di circostanze attenuantigeneriche il giudice può limitarsi a prendere in esame tra gli elementi indicati dall art. 133c.p. quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento delbeneficio anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole od all entità delreato ed alle modalità di esecuzione di esso può pertanto risultare all uopo sufficiente *2 Sentenza n. 23903 del 15/07/2020 * * 279549 02 .Infine il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può esserelegittimamente motivato dal giudice con l assenza di elementi o circostanze di segnopositivo a maggior ragione dopo la riforma dell art. 62 bis cod. pen. disposta con il d.l. 23maggio 2008 n. 92 convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008 n. 125 * 4n. 32872 del 08/06/2022 * * 283489 01 .6.2. * fattispecie la Corte territoriale ha congruamente valorizzato come elementodecisivo ed ampiamente sufficiente a sostegno della propria decisione di escludere lecircostanze attenuanti generiche determinati indici di valutazione negativa quali la gravitàdel fatto e la capacità a delinquere dell imputato tenuto conto che venivano commesseazioni significative in danno di una vittima ultrasessantacinquenne nonché legata all imputatoda vincoli familiari e affettivi paf. 7 della sentenza impugnata .6.3. Per quanto riguarda infine la doglianza relativa alla non adeguata motivazione inordine alla misura della pena applicata che sarebbe eccessiva in relazione ai parametri dicui all art. 133 cod. pen. si osserva quanto segue.In tema di determinazione del trattamento sanzionatorio la discrezionalità del giudicedeve trovare giustificazione nella motivazione della sentenza che dia conto rendendo noti glielementi che lo giustificano art. 132 cod. pen. quanto più il giudice intenda discostarsi dalminimo edittale tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del propriopotere discrezionale indicando specificamente quali tra i criteri oggettivi o soggettivienunciati dall art. 133 c.p. siano stati ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio dovendosi perciòescludere che sia sufficiente il ricorso a mere clausole di stile quali il generico richiamo alla entità del fatto e alla personalità dell imputato” * 6 Sentenza n. 35346 del 12/06/2008* * 241189 01 è consentito far ricorso esclusivo a tali clausole così come aespressioni del tipo pena congrua pena equa congruo aumento solo quando il giudicenon si discosti molto dai minimi edittali * 3 n. 28852 del 08/05/2013 * *256464 01 è stato anzi precisato che non è necessaria una specifica e dettagliatamotivazione da parte del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto dellamedia edittale essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena nel qualesono impliciti gli elementi di cui all art. 133 cod. pen. * 2 n. 36104 del 27/04/2017* * 271243 01 * 5 n. 46412 dei 05/11/2015 * * 265283 01* 4 n. 21294 del 20/03/2013 * * 256197 01 * 2 n. 36245 del 26/06/2009* * 245596 01 e se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenzanel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata allaquantificazione della pena * 3 n. 38251 del 15/06/2016 * * 267949 01 èstato specificato che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimoedittale previsto per il reato ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano ilminimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo * 3 n.29968 del 22/02/2019 Del * * 276288 01 .6.4. * fattispecie la Corte di appello oltre ad avere applicato una pena di moltoinferiore alla media edittale ha congruamente motivato sulla determinazione della entitàdella pena in ragione dalla gravità della condotta e della capacità a delinquere dell imputatopotendosi quindi affermare che la sentenza non può essere censurata per difetto dimotivazione in ordine i criteri adottati per la commisurazione della pena non ravvisandosialcun vizio motivazionale desumendosi il buon uso del relativo potere discrezionale dal testodella sentenza impugnata.7. Per le considerazioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese del procedimento nonché ai sensi dell art. 616 cod. proc. pen. valutati i profili dicolpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso Corte *13 giugno 2000 n. 186 al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favoredella * delle ammende.8. In caso di diffusione del presente provvedimento dovranno omettersi le generalità egli altri dati identificativi secondo quanto imposto dalla legge a norma dell art. 52 d.lgs. n.196 del 2003.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 8838/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 06/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 204/2026* * CC 23/01/2026* ** * Relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/05/1972rappresentato ed assistito dall avv. * * di fiduciaavverso la sentenza del 09/04/2025 della Corte di Appello di Palermovisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal consigliere * *letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale * * hachiesto rigettarsi il ricorsoletta la memoria difensiva di replica alle conclusioni della Procura generale a firma dell avv.* *[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 9 aprile 2025 la Corte di Appello di Palermo confermava lasentenza del Giudice dell udienza preliminare del Tribunale di Palermo del 18 gennaio 2024con la quale * * con rito abbreviato era condannato per i delitti di cui agli artt.572 cod. pen. e artt. 56 cod. pen. e 629 secondo comma cod. pen. ai danni della madreultrasessantacinquenne * * *2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell imputatodeducendo2.1. Violazione di legge di cui all art. 606 comma 1 lett. b cod. proc. pen. eillogicità della motivazione di cui all art. 606 comma 1 lett. e cod. proc. pen. in relazioneall art. 572 cod. pen.Si deduce che dalle dichiarazioni della persona offesa madre dell imputato e daquelle del figlio di quest ultimo erano emersi elementi sulla base dei quali i giudici avrebberodovuto nutrire un ragionevole dubbio quanto alla sussistenza degli elementi costitutivioggettivo e soggettivo del delitto di maltrattamenti in famiglia. In particolare sarebberoemerse la non abitualità del comportamento l insussistenza dell elemento soggettivo delreato anche in considerazione dello stato psicofisico dell imputato affetto da ludopatia e datossicodipendenza da sostanze stupefacenti di tipo cocaina la sporadicità degli episodi consistiti in due aggressioni in data 9 e 10 agosto 2020 e in un episodio risalente al* 2020 nonché la breve durata della condotta.2.2. Violazione di legge di cui all art. 606 comma 1 lett. b cod. proc. pen. eillogicità della motivazione di cui all art. 606 comma 1 lett. e cod. proc. pen.. in relazioneagli artt. 56 cod. pen. e 629 cod. pen.Si deduce che la persona offesa escussa all udienza del 15 giugno 2023 avevaaffermato che i soldi richiesti mediante minaccia e violenza erano di proprietà dell imputatoma che nonostante ciò la Corte di appello aveva ritenuto sussistente il diritto di tentataestorsione aggravata.2.3. Violazione di legge di cui all art. 606 comma 1 lett. b cod. proc. pen. inrelazione agli artt. 15 cod. pen. 81 cod. pen. 572 cod. pen. e 629 cod. pen. e di vizio di cuiall art. 606 comma 1 lett. e cod. proc. pen. per contraddittorietà della motivazione inrelazione al non assorbimento del delitto di cui all art. 629 cod. pen. in quello di cui all art.572 cod. pen.Si censura la sentenza impugnata perché i giudici della Corte di appello avrebberoomesso di ritenere la condotta di maltrattamenti assorbita in quella di estorsione nonostantefosse emerso che si trattava di episodi sporadici e di una manifestazione di contingenteaggressività non sussistendo una persistente azione vessatoria idonea a ledere lapersonalità della vittima ed essendo stata la condotta dell imputato essenzialmentefinalizzata alla percezione del denaro al fine di acquistare sostanze alcoliche.2.4. Violazione di legge di cui all art. 606 comma 1 lett. b cod. proc. pen. eillogicità della motivazione di cui all art. 606 comma 1 lett. e cod. proc. pen. in relazioneagli artt. 81 cod. pen. 392 cod. pen. e 393 cod. pen.Si deduce che erroneamente la Corte di appello non avrebbe riqualificato il delitto diestorsione in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni nonostante dalle dichiarazionidella persona offesa fosse emerso che il denaro preteso era di proprietà dell imputato e chequindi quest ultimo non intendeva conseguire un ingiusto profitto con la coscienza chequanto pretendeva non gli fosse dovuto ma seppure in stato di alterazione psicofisica perl abuso di sostanze alcoliche egli agiva al solo scopo di esercitare un suo preteso diritto.2.5. Violazione di legge di cui all art. 606 comma 1 lett. b cod. proc. pen. e vizio dimancanza di motivazione di cui all art. 606 comma 1 lett. e cod. proc. pen. in relazioneagli artt. 133 cod. pen. e 62 bis cod. pen. eccessività della pena.Si censura la decisione impugnata nella parte in cui è stata negata la concessionedelle circostanze attenuanti generiche applicando al contempo una pena sproporzionata aifatti di reato contestati ed alla personalità dell imputato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto con motivi manifestamente infondatie non consentiti.2. Va preliminarmente richiamata la giurisprudenza di legittimità che considerainammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequareiterazione di quelli già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di meritodovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti in quanto nonassolvono alla funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso *6 n. 22445 del 08/05/2009 * * 244181 01 * 5 n. 11933 del 27/01/2005* * 231708 01 .La mancanza di specificità del motivo invero dev essere apprezzata non solo per lasua genericità come indeterminatezza ma anche per la mancanza di correlazione tra leragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamentodell impugnazione questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senzacadere nel vizio di aspecificità conducente a mente dell art. 591 comma 1 lett. call inammissibilità * 2 n. 11951 del 29/01/2014 * * 259425 01 * 4 n. 256del 18/09/1997 dep. 1998 * * 210157 01 .2.1. Quanto al denunciato vizio di motivazione il controllo della Corte di cassazione sulprocesso motivazionale del giudice di merito deve rispettare come è noto i limiti di cuiall art. 606 lett. e cod. proc. pen. La Corte deve quindi limitarsi a verificare l esistenza di unamotivazione effettiva e non apparente la sua non contraddittorietà e la sua non manifestaillogicità non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbiaproposto la migliore ricostruzione dei fatti né condividerne la giustificazione * 1 n.45331 del 17/02/2023 * * 285504 – 01 .2.2. * fattispecie il ricorso ripropone censure già oggetto dei motivi di appello emotivatamente disattese dalla Corte di appello nell ambito di una “doppia conforme”affermazione di penale responsabilità la Corte territoriale non si e limitata a richiamare lasentenza di primo grado come dedotto dal ricorrente ma ha risposto specificamente aimotivi di appello con argomentazioni adeguate e logiche non scalfite dalle censure mosse inquesta sede che ripropongono gli stessi motivi proposti con l appello e motivatamenterespinti in secondo grado.3. Il primo motivo di ricorso con il quale si contesta sotto il duplice profilo dellaviolazione di legge e del vizio di motivazione la ritenuta sussistenza degli elementi costitutividel delitto di cui all art. 572 cod. pen. è del tutto generico non confrontandosi con laspecifica motivazione della Corte di appello sul punto.3.1. Quanto all elemento oggettivo la Corte ha chiarito che il reato di maltrattamentiin famiglia è integrato dal compimento da parte dell imputato di più atti di natura vessatoriaanche di per sé non costituenti reato * 6 n. 13422 del 10/03/2016 O. * 267270 01realizzati in momenti successivi che determinano nella persona offesa sofferenze fisiche omorali senza che sia necessario che essi vengano posti in essere per un tempo prolungatoessendo invece sufficiente la loro ripetizione anche se in un limitato contesto temporale enon rilevando data la natura abituale del reato che durante lo stesso siano riscontrabilinella condotta dell agente periodi di normalità e di accordo con il soggetto passivo * 3 n.6724 del 22/11/2017 dep. 2018 * * 272452 .3.2. Per quanto riguarda l elemento soggettivo del delitto di maltrattamenti infamiglia la Corte ha costantemente ribadito che è il dolo generico e che per laconfigurazione del delitto è sufficiente la coscienza e volontà di persistere in un attivitàvessatoria già attuata in precedenza idonea a ledere la personalità della vittima e non èrichiesta una programmazione di atti maltrattanti o una specifica finalizzazione degli stessiné che l agente abbia in mente fin dall inizio l intera serie di atti di offesa ed umiliazionedella persona vicina * 1 n. 13013 del 28/01/2020 * * 279326 – 01 .3.3. La Corte di appello nel motivare l infondatezza delle medesime doglianzedifensive reiterate in questa sede ha ben chiarito che nella fattispecie doveva ritenersiintegrato l elemento oggettivo del reato contestato sussistendo l abitualità delcomportamento e non potendo sostenersi la sporadicità degli eventi e la brevità della duratadella condotta in quanto dalle risultanze probatorie era emerso con evidenza che neglianni vi erano stati svariati interventi effettuati dalle forze dell ordine presso l abitazione dellapersona offesa nonché molteplici erano state le querele sporte da quest ultima per ilcomportamento aggressivo violento denigratorio e minaccioso dell imputato pag. 5 dellasentenza impugnata .3.4. Anche per quanto riguarda la dedotta insussistenza dell elemento soggettivo deldelitto di cui all art. 572 cod. pen. la motivazione della Corte di appello oltre che del tuttologica e non contraddittoria è anche pienamente conforme ai principi di diritto affermati dallaCorte sopra richiamati. * motivazione della sentenza emerge invero che i giudici hannoaffermato che non è richiesta la programmazione di una pluralità di atti bensì unicamente lacoscienza e volontà di persistere un attività vessatoria già attuata in precedenza ed idonea aledere la personalità della vittima non potendosi dunque nella fattispecie escludere laricorrenza del dolo generico alla luce del fatto che l imputato mentre attuava la condottavessatoria ai danni della madre agiva in stato di alterazione psicofisica dovutaall assunzione di sostanze alcoliche pag. 5 della sentenza impugnata .4. Anche il secondo e il quarto motivo di ricorso da valutarsi congiuntamente perchéimplicanti le medesime questioni di diritto sono inammissibili in quanto risultano reiteratividelle medesime doglianze sollevate in appello e motivatamente disattese conargomentazioni logiche e coerenti con le risultanze processuali che non si prestano acensure in questa sede.4.1. La Corte ha chiarito che i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni conviolenza o minaccia alla persona e di estorsione pur caratterizzati da una materialità nonesattamente sovrapponibile si distinguono essenzialmente in relazione all elementopsicologico nel primo l agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzionenon meramente astratta ed arbitraria ma ragionevole anche se in concreto infondata diesercitare un suo diritto ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbeformare oggetto di azione giudiziaria nel secondo invece l agente persegue ilconseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia * U n.29541 del 16/07/2020 * * 280027 02 . Pertanto ai fini della distinzione tra i reatidi cui agli articoli 393 e 629 cod. pen. assume decisivo rilievo l esistenza o meno di unapretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata nel primoil soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto a nulla rilevandoche il diritto stesso sussista o non sussista purché l agente in buona fede ragionevolmenteritenga di poterlo legittimamente realizzare nell estorsione invece l agente non sirappresenta quale impulso del suo operare alcuna facoltà di agire in astratto legittima matende all ottenimento dell evento di profitto mosso dal solo fine di compiere un atto che saessere contra ius perché privo di giuridica legittimazione per conseguire un profitto che sanon spettargli.4.2. La Corte di appello sulla base di logiche argomentazioni ha ritenuto nonprovata la circostanza che la titolarità del denaro oggetto delle richieste estorsive rivoltedall imputato alla propria madre fosse di proprietà di quest ultimo in quanto frutto di unatardiva ed inverosimile tesi evidentemente da attribuirsi alla propensione della personaoffesa a sminuire la portata delle condotte delittuose dell imputato ha ritenuto invecedimostrato che il denaro fosse nella disponibilità della stessa persona offesa in quantodestinato alle spese familiari non certo in quanto quest ultima lo deteneva per conto delfiglio dedito all uso di sostanze alcoliche.* ritenuto non provata la circostanza che la titolarità del denaro oggetto dellerichieste rivolte dall imputato alla propria madre fosse di proprietà di quest ultimo e chequindi fosse insussistente una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di esseregiudizialmente tutelata la Corte di appello ha correttamente ritenuto non configurabile ildelitto di cui all art. 393 cod. pen. non vantando l imputato una legittima pretesa creditoria edagendo quindi per rivendicare con l utilizzo di minacce e violenze la consegna di somme didenaro da parte della persona offesa che non avrebbe potuto rivendicare rivolgendosi algiudice pag. 6 e 7 della sentenza impugnata .Ne consegue la correttezza della qualificazione giuridica del fatto quale tentataestorsione aggravata in luogo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni motivata dallaCorte di appello con argomentazioni logiche e conformi ai principi di diritto affermati dallaCorte nella materia.5. Il terzo motivo di ricorso con il quale si censura la sentenza impugnata sotto ilprofilo del mancato assorbimento della condotta di maltrattamenti in quella di tentataestorsione è del tutto generico avendo ad oggetto la medesima doglianza sollevata conl atto di appello motivatamente respinta.5.1. La Corte ha affermato che il reato di maltrattamenti in famiglia non è assorbitodal delitto di estorsione attesa la diversa oggettività giuridica dei reati dovendosi riteneresussistenti entrambi i delitti in concorso quando come nel caso in esame la condottadell imputato sia caratterizzata da una persistente attività vessatoria all interno della famigliaarticolata in una pluralità di condotte distinte ed in gran parte ulteriori rispetto a quellefinalizzate ad ottenere utilità patrimoniali * 2 n. 28327 del 01/07/2020 D. * 279670 –01 .5.2. La Corte di appello con una motivazione logica e coerente con il principio didiritto sopra richiamato ha ritenuto che nella fattispecie concreta il delitto di maltrattamentiin famiglia non poteva ritenersi assorbito in quello di estorsione tenuto conto che l imputatoaveva attuato comportamenti aggressivi e prevaricatori nei confronti della persona offesache seppure in gran parte finalizzati alla consegna di somme di denaro erano andati oltre lalesione di interessi di natura patrimoniale essendosi concretizzati anche in insultiaggressioni verbali e offese rivolte alla madre gravemente lesivi della dignità di quest ultimanell ambito di una persistente azione vessatoria idonea a ledere la personalità della vittima pag. 5 della sentenza impugnata pag. 12 della sentenza di primo grado .6. Con il quinto ed ultimo motivo manifestamente infondato si deduce un difetto dimotivazione sul trattamento sanzionatorio per la mancata concessione delle circostanze6.1. Va premesso che si afferma in giurisprudenza che la sussistenza di circostanzeessere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti dellapropria decisione non sindacabile in sede di legittimità purché non contraddittoria econgruamente motivata neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento perciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell interesse dell imputato * 6 n. 42688del 24/09/2008 * * 242419 01 .La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è congruamentemotivata anche allorquando il diniego del giudice non prenda in considerazione tutti glielementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti essendo a tal finesufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevantirimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione * 2 n. 3609 del18/01/2011 * * 249163 01 * 6 n. 34364 del 16/06/2010 * *248244 01 .Inoltre al fine di ritenere od escludere la configurabilità di circostanze attenuantigeneriche il giudice può limitarsi a prendere in esame tra gli elementi indicati dall art. 133c.p. quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento delbeneficio anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole od all entità delreato ed alle modalità di esecuzione di esso può pertanto risultare all uopo sufficiente *2 Sentenza n. 23903 del 15/07/2020 * * 279549 02 .Infine il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può esserelegittimamente motivato dal giudice con l assenza di elementi o circostanze di segnopositivo a maggior ragione dopo la riforma dell art. 62 bis cod. pen. disposta con il d.l. 23maggio 2008 n. 92 convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008 n. 125 * 4n. 32872 del 08/06/2022 * * 283489 01 .6.2. * fattispecie la Corte territoriale ha congruamente valorizzato come elementodecisivo ed ampiamente sufficiente a sostegno della propria decisione di escludere lecircostanze attenuanti generiche determinati indici di valutazione negativa quali la gravitàdel fatto e la capacità a delinquere dell imputato tenuto conto che venivano commesseazioni significative in danno di una vittima ultrasessantacinquenne nonché legata all imputatoda vincoli familiari e affettivi paf. 7 della sentenza impugnata .6.3. Per quanto riguarda infine la doglianza relativa alla non adeguata motivazione inordine alla misura della pena applicata che sarebbe eccessiva in relazione ai parametri dicui all art. 133 cod. pen. si osserva quanto segue.In tema di determinazione del trattamento sanzionatorio la discrezionalità del giudicedeve trovare giustificazione nella motivazione della sentenza che dia conto rendendo noti glielementi che lo giustificano art. 132 cod. pen. quanto più il giudice intenda discostarsi dalminimo edittale tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del propriopotere discrezionale indicando specificamente quali tra i criteri oggettivi o soggettivienunciati dall art. 133 c.p. siano stati ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio dovendosi perciòescludere che sia sufficiente il ricorso a mere clausole di stile quali il generico richiamo alla entità del fatto e alla personalità dell imputato” * 6 Sentenza n. 35346 del 12/06/2008* * 241189 01 è consentito far ricorso esclusivo a tali clausole così come aespressioni del tipo pena congrua pena equa congruo aumento solo quando il giudicenon si discosti molto dai minimi edittali * 3 n. 28852 del 08/05/2013 * *256464 01 è stato anzi precisato che non è necessaria una specifica e dettagliatamotivazione da parte del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto dellamedia edittale essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena nel qualesono impliciti gli elementi di cui all art. 133 cod. pen. * 2 n. 36104 del 27/04/2017* * 271243 01 * 5 n. 46412 dei 05/11/2015 * * 265283 01* 4 n. 21294 del 20/03/2013 * * 256197 01 * 2 n. 36245 del 26/06/2009* * 245596 01 e se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenzanel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata allaquantificazione della pena * 3 n. 38251 del 15/06/2016 * * 267949 01 èstato specificato che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimoedittale previsto per il reato ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano ilminimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo * 3 n.29968 del 22/02/2019 Del * * 276288 01 .6.4. * fattispecie la Corte di appello oltre ad avere applicato una pena di moltoinferiore alla media edittale ha congruamente motivato sulla determinazione della entitàdella pena in ragione dalla gravità della condotta e della capacità a delinquere dell imputatopotendosi quindi affermare che la sentenza non può essere censurata per difetto dimotivazione in ordine i criteri adottati per la commisurazione della pena non ravvisandosialcun vizio motivazionale desumendosi il buon uso del relativo potere discrezionale dal testodella sentenza impugnata.7. Per le considerazioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese del procedimento nonché ai sensi dell art. 616 cod. proc. pen. valutati i profili dicolpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso Corte *13 giugno 2000 n. 186 al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favoredella * delle ammende.8. In caso di diffusione del presente provvedimento dovranno omettersi le generalità egli altri dati identificativi secondo quanto imposto dalla legge a norma dell art. 52 d.lgs. n.196 del 2003. *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Così è deciso 23/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Così è deciso 23/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *