CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 14326/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Staniscia edall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– resistente –avverso l’ordinanza n. 5212/2025 del [OSCURATO:PERSONA], pubblicatail 22 settembre 2025 nel procedimento iscritto al R.G. n. 11684/2025di quell’Ufficio;sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il regolamento;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 febbraio 2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20958/2025Numero sezionale 639/2026Numero di raccolta generale 14326/2026Data pubblicazione 14/05/20261. Avverso il precetto al pagamento della somma di euro 15.709,07intimato da [OSCURATO:PERSONA] in forza della sentenza del Tribunale di Roma –sezione lavoro n. 4504/2016, [OSCURATO:PERSONA] dispiegò opposizioneinnanzi il Tribunale di Roma. Addusse, in sintesi, l’estinzione del creditoazionato per intervenuto pagamento, l’indebita richiesta delle spese dilite invece distratte in favore del difensore dell’intimante e comunquepagate, l’omessa indicazione del giudice competente per l’esecuzione.Nel costituirsi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] sollevò preliminare «eccezionedi incompetenza per materia del giudice adito» in favore della sezionelavoro del Tribunale di Roma, «trattandosi di opposizione a precettofondato su titolo esecutivo di natura lavoristica».2. Con la ordinanza in epigrafe, il giudice della sezione civile delTribunale di Roma, ritenuto che «il giudizio di opposizione dovesseessere introdotto con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. ed iscrittopresso la sezione lavoro», ha dichiarato la propria «incompetenza permateria» ed assegnato «termine di giorni trenta per la riassunzione delgiudizio innanzi la competente sezione lavoro del Tribunale di Roma».3. Avverso detta ordinanza propone regolamento di competenzaCorrado Prada, per un unico motivo, cui resiste, con memoria difensivaex art. 47 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA].4. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte come in epigrafe.5. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, l’istante denuncia l’illegittimitàdella pronuncia, per avere qualificato come questione di competenza laripartizione delle funzioni tra la sezione lavoro e le sezioni ordinarie delmedesimo Tribunale, da regolare invece mediante «i normali strumentiprevisti nel caso di errata assegnazione tabellare».r.g. n. 20958/2025 2Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 20958/2025Numero sezionale 639/2026Numero di raccolta generale 14326/2026Data pubblicazione 14/05/2026Censura quindi la sentenza in quanto «anziché rimettere il fascicoloal Presidente ha onerato l’istante di un termine perentorio per lariassunzione in tal modo esponendolo direttamente al rischio diestinzione del giudizio».2. Occorre preliminarmente verificare l’ammissibilità dell’istanza diregolamento, contestata dal resistente sul rilievo che il provvedimentoimpugnato abbia deciso su questione non di competenza bensì di meraripartizione degli affari nell’àmbito del medesimo ufficio giudiziario.Sull’argomento, questa Corte, componendo precedenti disarmonie,ha precisato che: «ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazionedi un provvedimento che abbia trattato come questione di competenzauna questione attinente al rito o alla ripartizione degli affari internaall’ufficio, trova applicazione il c.d. “principio dell’apparenza”, cheimpone di individuare il mezzo in base alla qualificazione data dalgiudice con il provvedimento impugnato all’azione proposta, allacontroversia e alla decisione, a prescindere dalla sua esattezza;pertanto, ove sia impugnata con regolamento di competenza unapronuncia che abbia deciso una questione attinente al rito, occorreaccertare se la questione di rito sia stata erroneamente qualificata dalgiudice, espressamente o comunque in modo inequivoco, comequestione di competenza, creando le condizioni per una tuteladell’affidamento della parte in ordine al regime di impugnazione,dipendendo dall’esito positivo di tale accertamento l’ammissibilità delproposto regolamento» (così Cass. 24/06/2021, n. 18182; conf., tra lesuccessive, Cass. 06/12/2021, n. 38587).Tanto ribadito, non è dubbio, in linea generale, che stabilire se unacontroversia sia devoluta ad una sezione ordinaria o ad una sezionespecializzata (quale quella addetta alla trattazione delle cause dilavoro) facente parte dello stesso ufficio giudiziario non dia luogo aduna questione di competenza, bensì di ripartizione degli affari tra ler.g. n. 20958/2025 3Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 20958/2025Numero sezionale 639/2026Numero di raccolta generale 14326/2026Data pubblicazione 14/05/2026articolazioni interne al medesimo ufficio, e trovi pertanto disciplina, incaso di conflitto, mediante un decreto di natura meramente ordinatoriadel Presidente del Tribunale.Purtuttavia, nella vicenda in esame, il giudice emittente l’ordinanzagravata ha qualificato la questione affrontata (relativa all’attribuzionedella causa alla sezione ordinaria o alla sezione lavoro del Tribunale diRoma) come afferente la competenza per materia: indici univoci econvergenti in tal senso si traggono dalla laconica premessa (in cui sirileva che «parte opposta ha eccepito preliminarmente di incompetenzaper materia») e dal dispositivo, conforme, quanto alla semanticaadoperata ed al contenuto precettivo (in specie, la fissazione di termineper riassumere) ad un’ordinanza declinatoria di competenza («dichiaral’incompetenza per materia dello scrivente giudice ed assegna terminedi giorni trenta per la riassunzione del presente giudizio innanzi allacompetente sezione lavoro del Tribunale di Roma»).La qualificazione così compiuta, sebbene in iure non corretta, eraidonea ad ingenerare l’affidamento incolpevole della parte: e tantogiustifica l’ammissibilità del regolamento in disamina.3. Precisato ulteriormente che alcuna questione di competenza èravvisabile nella specie e che, comunque, questioni di tal fatta sono dareputarsi definitivamente precluse (siccome non rilevate nei terminipreclusivi stabiliti dal codice di rito), il compito di questa Corte risiedeora nell’ individuare l’articolazione interna del Tribunale cui attribuirela cognizione sulla controversia.Orbene, è pacifico che l’esecuzione forzata minacciata con ilprecetto opposto sia finalizzata alla soddisfazione di un credito di lavoroe che le contestazioni sollevate investano l’esistenza di detto creditononché profili di regolarità formale dell’intimazione: l’opposizione cosìpromossa va pertanto devoluta alla sezione lavoro del Tribunale diRoma, innanzi alla quale le parti vanno rimesse, con termine per lar.g. n. 20958/2025 4Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 20958/2025Numero sezionale 639/2026Numero di raccolta generale 14326/2026Data pubblicazione 14/05/2026riassunzione (da compiersi nelle forme consentanee al rito applicabile)fissato come in dispositivo.4. La regolamentazione delle spese del presente regolamento èdevoluta all’esito del giudizio di merito. P.Q.MDispone la rimessione della causa di opposizione innanzi alTribunale di Roma – sezione lavoro.Assegna per la riassunzione della controversia termine di mesi tredalla comunicazione del presente provvedimento.Spese all’esito del giudizio di merito.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 17 febbraio 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA].g. n. 20958/2025 5Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]