Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 14 luglio 2021

Cassazione n. 46198/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 4 giugno 2021 il Tribunale di Napoli ha respinto le richieste di riesame presentate da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del decreto di sequestro preventivo del 30 aprile 2021 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, disposto, per quanto riguarda gli attuali ricorrenti, in relazione al reato di cui all'art. 416 cod. pen. (capo 1, contestato solamente a [OSCURATO:PERSONA]) e a plurime contestazioni del delitto di indebite compensazioni di cui all'art. 10 quater d.lgs. 74/2000 (capo 59, contestato a Dino e [OSCURATO:PERSONA], e capi 60, 61 e 62 contestati al solo [OSCURATO:PERSONA]).

2. Avverso tale ordinanza hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione Dino e [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi.

2.1. In primo luogo, hanno denunciato l'errata applicazione di disposizioni di legge penale e l'illogicità della motivazione, nella parte relativa alla affermazione della sussistenza di indizi di responsabilità in relazione ai reati loro ascritti, in particolare quanto alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla associazione a delinquere costituita al fine di commettere reati tributari, in quanto gli elementi dimostrativi di tale partecipazione erano stati desunti da condotte di terzi e non del Crippa, tranne la conversazione telefonica del 26 marzo 2018 dallo stesso intrattenuta con [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale però il ricorrente si era detto inesperto dei meccanismi delle compensazioni fiscali, tanto da domandare per quale motivo i debiti tributari risultavano azzerati e non anche quelli previdenziali, oltre che dalla realizzazione, da parte della stesso [OSCURATO:PERSONA] e della figlia [OSCURATO:PERSONA], dei reati di cui all'art. 10 quater d.lgs. 74/2000 (la cui prova era stata desunta dal dato materiale rappresentato dai modelli F24 utilizzati per le indebite compensazioni e dal dato soggettivo costituito dalla partecipazione alla associazione per delinquere).

Il Tribunale aveva, però, omesso di considerare adeguatamente che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] era rimasto vittima del sistema fraudolento alla cui organizzazione avrebbe partecipato, come dimostrato dalla querela dallo stesso presentata e dalle dichiarazioni rese dalla associata Marelli innanzi al Tribunale di Monza in un procedimento nel quale lo stesso [OSCURATO:PERSONA] era imputato ai sensi dell'art. 10 quater d.lgs. 74/2000, per aver posto in essere indebite compensazioni con crediti ceduti dalla società TRAS.FA di [OSCURATO:PERSONA] grazie all'intervento di [OSCURATO:PERSONA] e della stessa Marelli.

Da tali contestazioni il ricorrente era stato assolto dal Tribunale di Monza con sentenza del 14 luglio 2021 perché il fatto non costituisce reato, cioè per carenza dell'elemento soggettivo, che, invece, per il Tribunale di Napoli era stato ritenuto sussistente, omettendo di considerare la querela del 26 aprile 2018 proposta nei confronti [OSCURATO:PERSONA] e Marelli, le trascrizioni dell'esame della stessa innanzi al Tribunale di Monza e la sentenza di assoluzione, pronunciata il 14 luglio 2021 da tale Tribunale, limitandosi a quanto esposto dal giudice per le indagini preliminari nel decreto impugnato con la richiesta di riesame.

2.2. In secondo luogo, hanno denunciato una ulteriore violazione di disposizioni di legge penale e processuale, in relazione al mancato rilievo della competenza per territorio del Tribunale di Monza in luogo di quella del Tribunale di Napoli, in quanto il criterio residuale di cui all'art. 8 cod. proc. pen. utilizzato dal giudice per le indagini preliminari non poteva più considerarsi valido, giacché tutti i fatti oggetto dei reati contestati a [OSCURATO:PERSONA] e alla figlia Marta erano tra loro connessi ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e quelli contestati a [OSCURATO:PERSONA] dal capo 59) al capo 63) e al capo 68) non avrebbero dovuto essere qualificati ai sensi dell'art. 10 quater d.lgs. 74/2000, bensì ai sensi dell'art. 10 ter del medesimo d.lgs. 74/2000, non essendo state considerate la querela presentata dallo stesso Crippa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e Marelli e la assoluzione del medesimo Crippa da parte del Tribunale di Monza da contestazioni ai sensi dell'art. 10 quater d.lgs. 74/2000 per fatti analoghi e connessi a quelli oggetto di indagine a Napoli.

Ciò comporterebbe, in considerazione dell'elemento soggettivo caratterizzante le condotte del ricorrente (a cui carico dovrebbe residuare solamente il mancato versamento dell'imposta sul valore aggiunto portata in detrazione in virtù dell'errore in cui [OSCURATO:PERSONA] era stato indotto a seguito della truffa perpetrata nei suoi confronti, oltre che della figlia Marta, da [OSCURATO:PERSONA] e Marelli), la necessità di determinare la competenza territoriale ai sensi dell'art. 18, comma 2, d.lgs. 74/2000, dunque nel luogo in cui lo stesso Crippa e le società a lui facenti capo avevano il domicilio fiscale, e cioè Vimercate, ovvero tenendo conto del luogo in cui i reati erano stati consumati, e quindi nel medesimo luogo, in quanto le condotte non avrebbero dovuto essere qualificate ai sensi dell'art. 10 quater citato, bensì dell'art. 10 ter d.lgs. 74/2000.

Tenendo conto di quanto esposto in ordine alla truffa realizzata nei confronti del ricorrente e della conseguente necessità di riqualificare le condotte dallo stesso poste in essere nei termini anzidetti, il luogo di presentazione dei modelli F24 utilizzati per le compensazioni illecite oggetto delle contestazioni mosse ai ricorrenti sarebbe irrilevante, dovendo individuarsi nel Tribunale di Monza il giudice competente per territorio per effetto della corretta qualificazione delle condotte contestate ai ricorrenti.

2.3. Con il terzo motivo hanno denunciato la violazione di disposizioni di legge penale e l'illogicità della motivazione con riferimento al reato di cui al capo 59), contestato anche a [OSCURATO:PERSONA].

Z L'("Acit;Hanno esposto che gli acquisti dei crediti vantati dalla TRAS.FA. nei confronti della amministrazione finanziaria erano stati perfezionati mediante specifici contratti, alla cui conclusione i ricorrenti si erano determinati solo perché indotti in errore da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali li avevano indotti a confidare sulla esistenza e sulla liceità dei crediti i.v.a. ceduti, per il cui acquisto era stato pagato un corrispettivo considerevole (pari a euro 259.000,00 a fronte della cessione di crediti dell'ammontare di euro 740.000,00); solo successivamente agli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza avevano rilevato le anomalie e le irregolarità presenti nei documenti dimostrativi della esistenza di tali crediti, come illustrato nella querela che avevano quindi presentato il 24 aprile 2018, con la conseguenza che doveva essere esclusa la volontà da parte di [OSCURATO:PERSONA] di realizzare compensazioni fiscali con crediti inesistenti e che quindi le condotte contestatele dovevano essere qualificate ai sensi dell'art. 10 ter d.lgs. 74/2000, in ordine al quale doveva essere ritenuto competente il Tribunale di Monza.

3. Il Procuratore Generale ha concluso nelle sue richieste scritte per il rigetto del ricorso, evidenziando la logicità e la correttezza dell'esame compiuto dai giudici di merito delle risultanze istruttorie e la inammissibilità della questione di incompetenza per territorio, fondata su una riqualificazione delle condotte presupponente una valutazione di fatto sottratta ai giudici di legittimità [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, peraltro pressoché riproduttivo dei motivi di riesame, adeguatamente considerati e motivatamente disattesi dal Tribunale di Napoli, è inammissibile.

2. Il primo motivo, mediante il quale è stata lamentata la violazione di disposizioni di legge penale e l'illogicità della motivazione, con riferimento alla affermazione della sussistenza di indizi della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari di cui al capo 1), è inammissibile, sia a causa della sua genericità, essendo privo della illustrazione delle ragioni della errata applicazione di disposizioni di legge penale, neppure indicate nel ricorso, e di autentico confronto critico con la complessiva e articolata struttura della motivazione del provvedimento impugnato; sia perché è in realtà volto, attraverso la deduzione della violazione o errata applicazione di non meglio precisate disposizioni di legge penale, a censurare l'adeguatezza e la logicità della motivazione del provvedimento impugnato, così formulando una censura non consentita nel giudizio di legittimità, posto che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali può essere esaminato solo in relazione al vizio di violazione di legge, non essendo consentita, in tale materia, la deduzione del vizio di motivazione per espresso dettato dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., salvo che non si versi in ipotesi di vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez.

U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 e, da ultimo, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.254893; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656).

Nel caso in esame il Tribunale ha, però, adeguatamente illustrato le ragioni poste a fondamento della affermazione della sussistenza di gravi indizi della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di reati tributari, in particolare di compensazioni illecite ex art. 10 quater d.lgs. 74/2000, di cui al capo 1), sottolineandone il ruolo, nell'ambito del sodalizio ed emergente con chiarezza dalle conversazioni telefoniche intercettate, di procacciatore di "clienti" del gruppo ai quali far acquistare crediti fiscali inesistenti da utilizzare per compensazioni indebite, tra cui, certamente, la [OSCURATO:PERSONA] di Milano (di cui era consulente fiscale dal 2013), evidenziando come dal contenuto di tali conversazioni emerga la consapevolezza del ricorrente delle operazioni illecite realizzate dai suoi interlocutori e della fittizietà dei crediti fiscali utilizzati per le compensazioni, oltre che il suo inserimento nelle attività del gruppo criminale; il Tribunale, nel disattendere la richiesta di riesame, ha anche confutato la affermazione difensiva relativa alla estraneità e alla mancata conoscenza da parte del ricorrente di condotte illecite e truffaldine quali quelle contestategli e, più in generale, poste in essere dal sodalizio, evidenziando l'esistenza di altri procedimenti penali a suo carico per false fatturazioni, traendone, in modo logico, la prova della sua dimestichezza con gli illeciti fiscali.

A fronte di tale complesso argomentativo, idoneo a giustificare quantomeno l'affermazione dell'esistenza di indizi univoci e concludenti della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al gruppo criminale (nella veste e con il ruolo indicati), le censure del ricorrente sono volte, in realtà, a criticare l'adeguatezza e la sufficienza di tali argomenti e la logicità delle conclusioni che il Tribunale ne ha tratto, a proposito della sua partecipazione al sodalizio criminale in questione, prospettandone la insufficienza e la illogicità, e quindi non sono non consentite in questa sede, sia perché volte a censurare sul piano delle valutazioni di merito la considerazione degli elementi di prova e le conclusioni che ne sono state tratte; sia perché sono .., IL:dirette a criticare l'adeguatezza e la logicità della motivazione, che non è mancante né apparente.

3. Il secondo motivo, mediante il quale è stata denunciata una errata applicazione delle disposizioni di legge processuale relative alla determinazione della competenza per territorio, è inammissibile.

Tale doglianza, infatti, si fonda su una diversa qualificazione delle condotte contestate ai ricorrenti, i quali, tralasciando la contestazione del reato associativo (contestato come commesso a Pozzuoli e Napoli, in particolare presso lo studio professionale di commercialista di [OSCURATO:PERSONA], in Pozzuoli), affermano che le condotte loro contestate ai sensi dell'art. 10 quater d.lgs. 74/2000 ai capi 59), 60), 61) e 62) dovrebbero, in realtà, essere qualificate ai sensi dell'art. 10 ter del medesimo d.lgs. 74/2000, in quanto le compensazioni illecite contestate ai ricorrenti non sarebbero intenzionali, ma frutto dell'inganno perpetrato nei loro confronti da altri soggetti ([OSCURATO:PERSONA] e Marelli), cosicché le condotte contestate rileverebbero solamente in relazione all'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, per la quale sarebbe quindi competente il giudice del luogo in cui le società interessate da tali omessi versamenti hanno la propria sede, e cioè il Tribunale di Monza.

Tale ricostruzione, oltre che priva di considerazione del reato associativo, in relazione al quale non sono stati sollevati rilievi in ordine alla competenza per territorio e che è certamente connesso con i reati tributari contestati ai ricorrenti, implica, però, una totale rivisitazione degli elementi indiziari disponibili, tale da consentire di pervenire a una diversa qualificazione delle condotte contestate ai ricorrenti, che dovrebbe discendere non già da una semplice operazione di riconduzione di condotte non contestate o comunque pacificamente accertate alla loro esatta qualificazione giuridica, bensì da una diversa e alternativa ricostruzione delle vicende che hanno visto coinvolti i ricorrenti, che non dovrebbero più essere considerati autori di illecite compensazioni, bensì vittime di truffe per effetto delle quali avrebbero acquistato inconsapevolmente crediti tributari inesistenti, con la conseguente e inconsapevole omissione del versamento dell'imposta sul valore aggiunto effettivamente dovuta (che potrebbe rilevare solamente ai fini della configurabilità del diverso reato di cui all'art. 10 ter d.lgs. 74/2000).

Si tratta, però, di una prospettiva ricostruttiva ed ermeneutica non consentita nel giudizio di legittimità, posto che essa implica un riesame delle risultanze istruttorie (peraltro neppure cristallizzate essendo il procedimento ancora in fase di indagini preliminari) e una loro rivalutazione, al fine di diversamente considerare e valutare la condotta dei ricorrenti, nella prospettiva di una diversa qualificazione delle condotte e di una, conseguente e derivata, diversa determinazione della competenza per territorio, posto che è preclusa alla Corte di cassazione la 6 4 A il' possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc.

M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716).

Il Tribunale, come già evidenziato, ha ampiamente illustrato gli elementi dimostrativi della piena consapevolezza di entrambi i ricorrenti della fittizietà dei crediti tributari oggetto delle cessioni contestate, emergenti in modo univoco dalle conversazioni telefoniche intercettate, il cui contenuto è stato ampiamente riportato nella motivazione dell'ordinanza impugnata e dalle quali emerge con chiarezza che sia Dino sia [OSCURATO:PERSONA], conversando con [OSCURATO:PERSONA] dopo la perquisizione eseguita dalla Guardia di Finanza presso la sede della [OSCURATO:SOCIETA] attraverso la quale essi svolgevano attività di consulenza fiscale e amministrativa, erano pienamente consapevoli della fittizietà dei crediti ceduti alle varie società indicate nelle imputazioni, cosicché le doglianze in ordine alla competenza per territorio sono volte anch'esse, sia pure in una diversa prospettiva, ma con contenuto analogo, a conseguire una rivisitazione degli elementi di prova (allo scopo di diversamente qualificare le condotte dei ricorrenti in ragione della loro inconsapevolezza della fittizietà dei crediti tributari oggetto delle cessioni al fine di realizzare compensazioni indebite) e a censurare l'adeguatezza e la logicità della motivazione anche nella parte relativa al rigetto della eccezione di incompetenza per territorio, e sono dunque da ritenere anch'esse non consentite in sede di legittimità.

4. Il terzo motivo, relativo al reato di cui al capo 59), contestato a [OSCURATO:PERSONA], che dovrebbe, ad avviso dei ricorrenti, essere qualificato ai sensi dell'art. 10 ter d.lgs. 74/2000, con la conseguente attribuzione della competenza a conoscerne al Tribunale di Monza, è inammissibile per ragioni analoghe a quelle esposte a proposito del primo e del secondo motivo, in quanto anche mediante tale doglianza si propone una vera e propria rivisitazione degli elementi a disposizione (resa palese dalla trasposizione nel corpo del ricorso di ampi stralci della querela per truffa presentata dai ricorrenti), allo scopo di conseguirne una lettura alternativa, tesa a escludere la volontarietà della realizzazione delle compensazioni fiscali indebite (alle quali i ricorrenti sarebbero stati indotti dalle condotte truffaldine di e L;terzi che hanno successivamente denunciato), con la conseguente riconduzione delle condotte alla ipotesi di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto.

Si tratta, come già esposto a proposito degli altri motivi di ricorso, di prospettazione non consentita in questa sede di legittimità, in quanto implica una rivalutazione sul piano del merito e una rilettura degli elementi di prova, allo scopo di pervenire a conclusioni diverse da quelle dei giudici di merito in ordine allo svolgimento delle condotte e all'animus dei ricorrenti, che, come già esposto, è preclusa alla Corte di cassazione, avendo, peraltro, il Tribunale, ampiamente e adeguatamente illustrato le ragioni della consapevolezza anche da parte di [OSCURATO:PERSONA] della fittizietà dei crediti fiscali acquistati dalle società per le quali la stessa operava, emergenti in modo univoco dalle conversazioni telefoniche intercettate tra la stessa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (come si ricava dal loro contenuto riportato per estratto nella motivazione dell'ordinanza impugnata).

5. Il ricorso congiuntamente proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, essendo stato affidato a motivi non consentiti nel giudizio di legittimità.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 4 giugno 2021 il Tribunale di Napoli ha respinto le richieste di riesame presentate da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del decreto di sequestro preventivo del 30 aprile 2021 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, disposto, per quanto riguarda gli attuali ricorrenti, in relazione al reato di cui all'art. 416 cod. pen. (capo 1, contestato solamente a [OSCURATO:PERSONA]) e a plurime contestazioni del delitto di indebite compensazioni di cui all'art. 10 quater d.lgs. 74/2000 (capo 59, contestato a Dino e [OSCURATO:PERSONA], e capi 60, 61 e 62 contestati al solo [OSCURATO:PERSONA]). 2. Avverso tale ordinanza hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione Dino e [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi. 2.1. In primo luogo, hanno denunciato l'errata applicazione di disposizioni di legge penale e l'illogicità della motivazione, nella parte relativa alla affermazione della sussistenza di indizi di responsabilità in relazione ai reati loro ascritti, in particolare quanto alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla associazione a delinquere costituita al fine di commettere reati tributari, in quanto gli elementi dimostrativi di tale partecipazione erano stati desunti da condotte di terzi e non del Crippa, tranne la conversazione telefonica del 26 marzo 2018 dallo stesso intrattenuta con [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale però il ricorrente si era detto inesperto dei meccanismi delle compensazioni fiscali, tanto da domandare per quale motivo i debiti tributari risultavano azzerati e non anche quelli previdenziali, oltre che dalla realizzazione, da parte della stesso [OSCURATO:PERSONA] e della figlia [OSCURATO:PERSONA], dei reati di cui all'art. 10 quater d.lgs. 74/2000 (la cui prova era stata desunta dal dato materiale rappresentato dai modelli F24 utilizzati per le indebite compensazioni e dal dato soggettivo costituito dalla partecipazione alla associazione per delinquere). Il Tribunale aveva, però, omesso di considerare adeguatamente che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] era rimasto vittima del sistema fraudolento alla cui organizzazione avrebbe partecipato, come dimostrato dalla querela dallo stesso presentata e dalle dichiarazioni rese dalla associata Marelli innanzi al Tribunale di Monza in un procedimento nel quale lo stesso [OSCURATO:PERSONA] era imputato ai sensi dell'art. 10 quater d.lgs. 74/2000, per aver posto in essere indebite compensazioni con crediti ceduti dalla società TRAS.FA di [OSCURATO:PERSONA] grazie all'intervento di [OSCURATO:PERSONA] e della stessa Marelli. Da tali contestazioni il ricorrente era stato assolto dal Tribunale di Monza con sentenza del 14 luglio 2021 perché il fatto non costituisce reato, cioè per carenza dell'elemento soggettivo, che, invece, per il Tribunale di Napoli era stato ritenuto sussistente, omettendo di considerare la querela del 26 aprile 2018 proposta nei confronti [OSCURATO:PERSONA] e Marelli, le trascrizioni dell'esame della stessa innanzi al Tribunale di Monza e la sentenza di assoluzione, pronunciata il 14 luglio 2021 da tale Tribunale, limitandosi a quanto esposto dal giudice per le indagini preliminari nel decreto impugnato con la richiesta di riesame. 2.2. In secondo luogo, hanno denunciato una ulteriore violazione di disposizioni di legge penale e processuale, in relazione al mancato rilievo della competenza per territorio del Tribunale di Monza in luogo di quella del Tribunale di Napoli, in quanto il criterio residuale di cui all'art. 8 cod. proc. pen. utilizzato dal giudice per le indagini preliminari non poteva più considerarsi valido, giacché tutti i fatti oggetto dei reati contestati a [OSCURATO:PERSONA] e alla figlia Marta erano tra loro connessi ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e quelli contestati a [OSCURATO:PERSONA] dal capo 59) al capo 63) e al capo 68) non avrebbero dovuto essere qualificati ai sensi dell'art. 10 quater d.lgs. 74/2000, bensì ai sensi dell'art. 10 ter del medesimo d.lgs. 74/2000, non essendo state considerate la querela presentata dallo stesso Crippa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e Marelli e la assoluzione del medesimo Crippa da parte del Tribunale di Monza da contestazioni ai sensi dell'art. 10 quater d.lgs. 74/2000 per fatti analoghi e connessi a quelli oggetto di indagine a Napoli. Ciò comporterebbe, in considerazione dell'elemento soggettivo caratterizzante le condotte del ricorrente (a cui carico dovrebbe residuare solamente il mancato versamento dell'imposta sul valore aggiunto portata in detrazione in virtù dell'errore in cui [OSCURATO:PERSONA] era stato indotto a seguito della truffa perpetrata nei suoi confronti, oltre che della figlia Marta, da [OSCURATO:PERSONA] e Marelli), la necessità di determinare la competenza territoriale ai sensi dell'art. 18, comma 2, d.lgs. 74/2000, dunque nel luogo in cui lo stesso Crippa e le società a lui facenti capo avevano il domicilio fiscale, e cioè Vimercate, ovvero tenendo conto del luogo in cui i reati erano stati consumati, e quindi nel medesimo luogo, in quanto le condotte non avrebbero dovuto essere qualificate ai sensi dell'art. 10 quater citato, bensì dell'art. 10 ter d.lgs. 74/2000. Tenendo conto di quanto esposto in ordine alla truffa realizzata nei confronti del ricorrente e della conseguente necessità di riqualificare le condotte dallo stesso poste in essere nei termini anzidetti, il luogo di presentazione dei modelli F24 utilizzati per le compensazioni illecite oggetto delle contestazioni mosse ai ricorrenti sarebbe irrilevante, dovendo individuarsi nel Tribunale di Monza il giudice competente per territorio per effetto della corretta qualificazione delle condotte contestate ai ricorrenti. 2.3. Con il terzo motivo hanno denunciato la violazione di disposizioni di legge penale e l'illogicità della motivazione con riferimento al reato di cui al capo 59), contestato anche a [OSCURATO:PERSONA]. Z L'("Acit;Hanno esposto che gli acquisti dei crediti vantati dalla TRAS.FA. nei confronti della amministrazione finanziaria erano stati perfezionati mediante specifici contratti, alla cui conclusione i ricorrenti si erano determinati solo perché indotti in errore da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali li avevano indotti a confidare sulla esistenza e sulla liceità dei crediti i.v.a. ceduti, per il cui acquisto era stato pagato un corrispettivo considerevole (pari a euro 259.000,00 a fronte della cessione di crediti dell'ammontare di euro 740.000,00); solo successivamente agli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza avevano rilevato le anomalie e le irregolarità presenti nei documenti dimostrativi della esistenza di tali crediti, come illustrato nella querela che avevano quindi presentato il 24 aprile 2018, con la conseguenza che doveva essere esclusa la volontà da parte di [OSCURATO:PERSONA] di realizzare compensazioni fiscali con crediti inesistenti e che quindi le condotte contestatele dovevano essere qualificate ai sensi dell'art. 10 ter d.lgs. 74/2000, in ordine al quale doveva essere ritenuto competente il Tribunale di Monza. 3. Il Procuratore Generale ha concluso nelle sue richieste scritte per il rigetto del ricorso, evidenziando la logicità e la correttezza dell'esame compiuto dai giudici di merito delle risultanze istruttorie e la inammissibilità della questione di incompetenza per territorio, fondata su una riqualificazione delle condotte presupponente una valutazione di fatto sottratta ai giudici di legittimità [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, peraltro pressoché riproduttivo dei motivi di riesame, adeguatamente considerati e motivatamente disattesi dal Tribunale di Napoli, è inammissibile. 2. Il primo motivo, mediante il quale è stata lamentata la violazione di disposizioni di legge penale e l'illogicità della motivazione, con riferimento alla affermazione della sussistenza di indizi della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari di cui al capo 1), è inammissibile, sia a causa della sua genericità, essendo privo della illustrazione delle ragioni della errata applicazione di disposizioni di legge penale, neppure indicate nel ricorso, e di autentico confronto critico con la complessiva e articolata struttura della motivazione del provvedimento impugnato; sia perché è in realtà volto, attraverso la deduzione della violazione o errata applicazione di non meglio precisate disposizioni di legge penale, a censurare l'adeguatezza e la logicità della motivazione del provvedimento impugnato, così formulando una censura non consentita nel giudizio di legittimità, posto che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali può essere esaminato solo in relazione al vizio di violazione di legge, non essendo consentita, in tale materia, la deduzione del vizio di motivazione per espresso dettato dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., salvo che non si versi in ipotesi di vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 e, da ultimo, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.254893; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). Nel caso in esame il Tribunale ha, però, adeguatamente illustrato le ragioni poste a fondamento della affermazione della sussistenza di gravi indizi della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di reati tributari, in particolare di compensazioni illecite ex art. 10 quater d.lgs. 74/2000, di cui al capo 1), sottolineandone il ruolo, nell'ambito del sodalizio ed emergente con chiarezza dalle conversazioni telefoniche intercettate, di procacciatore di "clienti" del gruppo ai quali far acquistare crediti fiscali inesistenti da utilizzare per compensazioni indebite, tra cui, certamente, la [OSCURATO:PERSONA] di Milano (di cui era consulente fiscale dal 2013), evidenziando come dal contenuto di tali conversazioni emerga la consapevolezza del ricorrente delle operazioni illecite realizzate dai suoi interlocutori e della fittizietà dei crediti fiscali utilizzati per le compensazioni, oltre che il suo inserimento nelle attività del gruppo criminale; il Tribunale, nel disattendere la richiesta di riesame, ha anche confutato la affermazione difensiva relativa alla estraneità e alla mancata conoscenza da parte del ricorrente di condotte illecite e truffaldine quali quelle contestategli e, più in generale, poste in essere dal sodalizio, evidenziando l'esistenza di altri procedimenti penali a suo carico per false fatturazioni, traendone, in modo logico, la prova della sua dimestichezza con gli illeciti fiscali. A fronte di tale complesso argomentativo, idoneo a giustificare quantomeno l'affermazione dell'esistenza di indizi univoci e concludenti della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al gruppo criminale (nella veste e con il ruolo indicati), le censure del ricorrente sono volte, in realtà, a criticare l'adeguatezza e la sufficienza di tali argomenti e la logicità delle conclusioni che il Tribunale ne ha tratto, a proposito della sua partecipazione al sodalizio criminale in questione, prospettandone la insufficienza e la illogicità, e quindi non sono non consentite in questa sede, sia perché volte a censurare sul piano delle valutazioni di merito la considerazione degli elementi di prova e le conclusioni che ne sono state tratte; sia perché sono .., IL:dirette a criticare l'adeguatezza e la logicità della motivazione, che non è mancante né apparente. 3. Il secondo motivo, mediante il quale è stata denunciata una errata applicazione delle disposizioni di legge processuale relative alla determinazione della competenza per territorio, è inammissibile. Tale doglianza, infatti, si fonda su una diversa qualificazione delle condotte contestate ai ricorrenti, i quali, tralasciando la contestazione del reato associativo (contestato come commesso a Pozzuoli e Napoli, in particolare presso lo studio professionale di commercialista di [OSCURATO:PERSONA], in Pozzuoli), affermano che le condotte loro contestate ai sensi dell'art. 10 quater d.lgs. 74/2000 ai capi 59), 60), 61) e 62) dovrebbero, in realtà, essere qualificate ai sensi dell'art. 10 ter del medesimo d.lgs. 74/2000, in quanto le compensazioni illecite contestate ai ricorrenti non sarebbero intenzionali, ma frutto dell'inganno perpetrato nei loro confronti da altri soggetti ([OSCURATO:PERSONA] e Marelli), cosicché le condotte contestate rileverebbero solamente in relazione all'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, per la quale sarebbe quindi competente il giudice del luogo in cui le società interessate da tali omessi versamenti hanno la propria sede, e cioè il Tribunale di Monza. Tale ricostruzione, oltre che priva di considerazione del reato associativo, in relazione al quale non sono stati sollevati rilievi in ordine alla competenza per territorio e che è certamente connesso con i reati tributari contestati ai ricorrenti, implica, però, una totale rivisitazione degli elementi indiziari disponibili, tale da consentire di pervenire a una diversa qualificazione delle condotte contestate ai ricorrenti, che dovrebbe discendere non già da una semplice operazione di riconduzione di condotte non contestate o comunque pacificamente accertate alla loro esatta qualificazione giuridica, bensì da una diversa e alternativa ricostruzione delle vicende che hanno visto coinvolti i ricorrenti, che non dovrebbero più essere considerati autori di illecite compensazioni, bensì vittime di truffe per effetto delle quali avrebbero acquistato inconsapevolmente crediti tributari inesistenti, con la conseguente e inconsapevole omissione del versamento dell'imposta sul valore aggiunto effettivamente dovuta (che potrebbe rilevare solamente ai fini della configurabilità del diverso reato di cui all'art. 10 ter d.lgs. 74/2000). Si tratta, però, di una prospettiva ricostruttiva ed ermeneutica non consentita nel giudizio di legittimità, posto che essa implica un riesame delle risultanze istruttorie (peraltro neppure cristallizzate essendo il procedimento ancora in fase di indagini preliminari) e una loro rivalutazione, al fine di diversamente considerare e valutare la condotta dei ricorrenti, nella prospettiva di una diversa qualificazione delle condotte e di una, conseguente e derivata, diversa determinazione della competenza per territorio, posto che è preclusa alla Corte di cassazione la 6 4 A il' possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). Il Tribunale, come già evidenziato, ha ampiamente illustrato gli elementi dimostrativi della piena consapevolezza di entrambi i ricorrenti della fittizietà dei crediti tributari oggetto delle cessioni contestate, emergenti in modo univoco dalle conversazioni telefoniche intercettate, il cui contenuto è stato ampiamente riportato nella motivazione dell'ordinanza impugnata e dalle quali emerge con chiarezza che sia Dino sia [OSCURATO:PERSONA], conversando con [OSCURATO:PERSONA] dopo la perquisizione eseguita dalla Guardia di Finanza presso la sede della [OSCURATO:SOCIETA] attraverso la quale essi svolgevano attività di consulenza fiscale e amministrativa, erano pienamente consapevoli della fittizietà dei crediti ceduti alle varie società indicate nelle imputazioni, cosicché le doglianze in ordine alla competenza per territorio sono volte anch'esse, sia pure in una diversa prospettiva, ma con contenuto analogo, a conseguire una rivisitazione degli elementi di prova (allo scopo di diversamente qualificare le condotte dei ricorrenti in ragione della loro inconsapevolezza della fittizietà dei crediti tributari oggetto delle cessioni al fine di realizzare compensazioni indebite) e a censurare l'adeguatezza e la logicità della motivazione anche nella parte relativa al rigetto della eccezione di incompetenza per territorio, e sono dunque da ritenere anch'esse non consentite in sede di legittimità. 4. Il terzo motivo, relativo al reato di cui al capo 59), contestato a [OSCURATO:PERSONA], che dovrebbe, ad avviso dei ricorrenti, essere qualificato ai sensi dell'art. 10 ter d.lgs. 74/2000, con la conseguente attribuzione della competenza a conoscerne al Tribunale di Monza, è inammissibile per ragioni analoghe a quelle esposte a proposito del primo e del secondo motivo, in quanto anche mediante tale doglianza si propone una vera e propria rivisitazione degli elementi a disposizione (resa palese dalla trasposizione nel corpo del ricorso di ampi stralci della querela per truffa presentata dai ricorrenti), allo scopo di conseguirne una lettura alternativa, tesa a escludere la volontarietà della realizzazione delle compensazioni fiscali indebite (alle quali i ricorrenti sarebbero stati indotti dalle condotte truffaldine di e L;terzi che hanno successivamente denunciato), con la conseguente riconduzione delle condotte alla ipotesi di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto. Si tratta, come già esposto a proposito degli altri motivi di ricorso, di prospettazione non consentita in questa sede di legittimità, in quanto implica una rivalutazione sul piano del merito e una rilettura degli elementi di prova, allo scopo di pervenire a conclusioni diverse da quelle dei giudici di merito in ordine allo svolgimento delle condotte e all'animus dei ricorrenti, che, come già esposto, è preclusa alla Corte di cassazione, avendo, peraltro, il Tribunale, ampiamente e adeguatamente illustrato le ragioni della consapevolezza anche da parte di [OSCURATO:PERSONA] della fittizietà dei crediti fiscali acquistati dalle società per le quali la stessa operava, emergenti in modo univoco dalle conversazioni telefoniche intercettate tra la stessa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (come si ricava dal loro contenuto riportato per estratto nella motivazione dell'ordinanza impugnata). 5. Il ricorso congiuntamente proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, essendo stato affidato a motivi non consentiti nel giudizio di legittimità. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00 per ciascun ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna
Decreto Cassazione n. 46198/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris