CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 giugno 2026
Cassazione n. 20550/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tti;– ricorrente –Contropersona del curatore p.t., rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti;– controricorrente –r.g. n. 19622/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 19622/2022Numero sezionale 2705/2026Numero di raccolta generale 20550/2026Data pubblicazione 18/06/2026avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, terza sezionecivile, n. 889/2022, depositata il 23 maggio 2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del16 giugno 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. [OSCURATO:PERSONA], quale socio, amministratore eliquidatore della [OSCURATO:SOCIETA]., ha proposto ricorso incassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza con cui laCorte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del localeTribunale che, previo accertamento della sua mala gestio, lo avevacondannato a risarcire alla curatela del [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, nelle more dichiarato, la somma dieuro 250.650,00, oltre accessori.2. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazioneha resistito con controricorso.3. La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancorarileva, ha ritenuto: a) che l’avvenuta deduzione da parte delTringali, in sede di precisazione delle conclusioni in appello, che lacuratela aveva positivamente esercitato un’azione revocatoria neiconfronti della [OSCURATO:SOCIETA]., avendo ottenuto a tale titolo unacondanna a vedersi pagare la somma di €. 146.000,00, oltreaccessori e aveva comunque incassato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. lasomma di €. 184.876,18, era inammissibile, in quanto contenevauna semplice critica alla possibilità che la curatela potesseincassare più somme da soggetti diversi per lo stesso titolo,dovendo, comunque, osservarsi che, in ogni caso, tale circostanzanon rilevava in alcun modo nell’accertamento della responsabilitàdell’amministratore per gli atti di mala gestio in concreto accertati;r.g. n. 19622/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 19622/2022Numero sezionale 2705/2026Numero di raccolta generale 20550/2026Data pubblicazione 18/06/2026b) che andava condiviso l’accertamento del Tribunale inerente allaresponsabilità del [OSCURATO:SOCIETA] per il mancato incasso del prezzo di €.70.000,00, pattuito per la cessione dell’azienda alla [OSCURATO:SOCIETA]., società estera, che il primo giudice avevaaccertato come mai corrisposto.4. Le parti hanno depositato memoria.CONSIDERATO CHE1. Il ricorso lamenta:a. Primo motivo: «Erronea applicazione di norme di dirittoper erronea applicazione degli artt. 1218 e 1223 c.c., in ragionedella carente ricostruzione della fattispecie concreta [in ragionedelle restituzioni ottenute con il vittorioso esperimento di azionerevocatoria]. Violazione dell'art. 360 c.p.c., co. 1, n. 3, inrelazione agli artt. 1218 e 1223 c.c. e ss., che indicano i criteriper la quantificazione del danno patrimoniale risarcibile a seguitodi inadempimento. Violazione dell'art. 360 c.p.c., co. 1, n. 5, peromesso esame circa un fatto storico decisivo per il giudizio che èstato oggetto di discussione tra le parti e che risulta dagli attiprocessuali. Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione agliartt. 115 e 116 c.p.c. poiché la Corte, esercitando il suo poterediscrezionale nella scelta e nella valutazione degli elementiprobatori, ha omesso di valutare le risultanze dell’azione direvocatoria esperita nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., di cuil’appellante aveva esplicitamente dedotto la decisività dellacircostanza ai fini della decisione.».Il motivo è fondato, nei limiti e per le considerazioni cheseguono.r.g. n. 19622/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 19622/2022Numero sezionale 2705/2026Numero di raccolta generale 20550/2026Data pubblicazione 18/06/2026La reiezione della deduzione oggetto del motivo in esame è statacosì motivata dalla Corte territoriale:“Con il quarto motivo di gravame l'appellante lamenta che lacuratela, avendo proposto revocatoria dei pagamenti effettuatidalla [OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:SOCIETA] e alla [OSCURATO:SOCIETA] poiaccolta dal Tribunale di Messina che ha dichiarato inefficace lavendita degli automezzi effettuata in data 9.12.2017, avrebbeottenuto una duplicazione della stessa somma oggetto dicondanna con la sentenza impugnata.La Corte rileva in primo luogo l'inammissibilità del motivo digravame dal momento che l'appellante non ha proposto alcunaspecifica censura contro la decisione impugnata limitandosi acriticare la possibilità che la curatela possa incassare più volte ipredetti importi.Al riguardo può comunque osservarsi che l'esito positivo diun'azione revocatoria promossa dalla curatela non escludecomunque la responsabilità dell'amministratore per ilcompimento dell'atto di mala gestio oggetto della revocatoria.”Tale motivazione si palesa errata, sotto entrambi i profili addottiin motivazione.È errata, innanzitutto, la declaratoria di inammissibilitàdell’allegazione difensiva sul punto, basata sulla considerazioneche la censura in appello sarebbe stata manchevole di specificità,essendosi limitata a criticare la possibilità che la curatela potesseincassare più volte un importo monetario per lo stesso titolo.Invero, da un canto, la stessa sentenza impugnata riconosce diaver ben compreso i termini dell’allegazione difensiva, riferendosila stessa, per l’appunto, alla necessità di verificare l’esattoimporto del pregiudizio economico recato alla società dal Tringalir.g. n. 19622/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 19622/2022Numero sezionale 2705/2026Numero di raccolta generale 20550/2026Data pubblicazione 18/06/2026per effetto della sua condotta. Del resto, il motivo in esame, neltrascrivere le conclusioni del [OSCURATO:SOCIETA] in appello, documenta comel’allegazione fosse assistita da evidente specificità, trattandosi diverificare il quantum del danno risarcibile.Ma la sentenza impugnata manifesta la sua erroneità anche nellaseconda ragione addotta per la reiezione della questione inesame, laddove afferma che l’esito positivo di un’azionerevocatoria non escluderebbe in ogni caso la rilevataresponsabilità da mala gestio dell’amministratore.Una simile affermazione rende evidente che la Corte territorialeha confuso i due piani della disciplina della responsabilità degliamministratori di società, che si staglia in tutta la sua diversità,concettuale prima, giuridica poi: un piano è quello dell’andebeatur, laddove vengono esaminate le condotte ascritte amala gestio e se ne verifica l’effettiva sussistenza e la relativaeffettiva illegittimità; un piano è quello del quantum debeatur,laddove si verifica la misura del danno risarcibile, come direttocollegamento tra la condotta accertata e il depauperamento delpatrimonio della società.Ebbene, non vi è alcun dubbio che i due piani di indagine sianotra loro nettamente distinti: altro è identificare la condottadannosa, altro è stimare il danno che è stato prodotto dallacondotta stessa.E, in tale secondo momento, è del tutto evidente che non sidiscute in alcun modo di responsabilità, ma di identificazionedell’importo risarcibile. E, in tale momento, è altrettanto evidenteche il giudice deve valutare il depauperamento del patrimoniodella società, alla luce di tutte le allegazioni e delle proveritualmente dedotte dalle parti nel giudizio.r.g. n. 19622/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 19622/2022Numero sezionale 2705/2026Numero di raccolta generale 20550/2026Data pubblicazione 18/06/2026Trasponendo tali principi al caso di esame, è evidente che alcunarilevanza poteva avere l’accertata responsabilità del [OSCURATO:SOCIETA] perla mala gestio inerente alla “questione [OSCURATO:SOCIETA].” sulla diversa edistinta questione della sopravvenuta riduzione del dannoarrecato al patrimonio sociale come conseguenza dell’incasso daparte della curatela di una somma di denaro da parte dellaCo.Vin., in esito a una sentenza favorevole alla curatela emessain un altro giudizio, con decisione che, secondo quanto afferma ilricorrente nella memoria ex art. 380-bis1 cod. proc. civ., sarebbenelle more divenuta anche irretrattabile. Tale allegazione, seammissibile, in quanto circostanza sopravvenuta nel corso delpresente giudizio, andava verificata nel merito dalla Corteterritoriale, con un supplemento di istruttoria, finalizzato averificare la fondatezza di quanto dedotto dal danneggiante sulpunto, al fine di pervenire a quantificare il danno nella suaeffettiva dimensione, scongiurando duplicazioni che, con ognievidenza, sono da escludere, giacché andrebbero a costituireun’indebita locupletazione per il creditore.Di talché, tale giudizio andrà rieditato nella fase di rinvio,dovendo disattendersi le argomentazioni addotte dalcontroricorrente sul punto, che non appaiono cogliere nel segno,alla luce di quanto sopra dedotto, e dovendosi, del resto,significativamente rilevare che il fallimento controricorrente nonnega - né nel controricorso, né nella memoria - il fatto storico diaver percepito un importo in conseguenza del vittorioso esito delgiudizio revocatorio, limitandosi a considerazioni giuridichesull’inammissibilità e l’irrilevanza della questione che, alla luce diquanto sopra rilevato, appaiono infondate, di talché l’omessor.g. n. 19622/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 19622/2022Numero sezionale 2705/2026Numero di raccolta generale 20550/2026Data pubblicazione 18/06/2026accertamento del fatto in esame si mostra del tutto decisivo aifini del decidere.b. Secondo motivo: «Falsa applicazione di legge ai sensidell'art. 360 c.p.c., co. 1, n. 3, in relazione agli art. 1176 c.c. e2392 c.c. e ss., che impongono agli amministratori, nell’eserciziodelle proprie funzioni, di operare secondo diligenza (art. 1176c.c.) rispettando gli obblighi imposti dalla legge, dallo statuto edal proprio specifico mandato, sotto pena, in difetto, diresponsabilità per mala gestio, come prevista e disciplinatadall’art. 2392 c.c. Violazione art. 132 c.p.c., n. 4, in relazioneall'art. 360 c.p.c., co. 1, n. 5 per l'assenza di motivazione oquanto meno, perplessa e incomprensibile ai sensi dell’art. 360,co. 1, n. 5 in relazione all'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.,riguardo alla valutazione della condotta concretamentecontestata al [OSCURATO:SOCIETA]. Violazione art. 132 c.p.c. in relazioneall'art. 360, co. 1, n. 5, per avere la Corte territoriale travisato,senza alcuna logica motivazione ovvero con motivazionemeramente apparente, la condotta di [OSCURATO:PERSONA] consistitanel non aver incassato il prezzo di €. 70.000,00 pattuito per lacessione dell’azienda alla [OSCURATO:PERSONA] s.a.r.l.,ritenendola ipotesi di mala gestio.».Il motivo è infondato.La reiezione del motivo di appello all’uopo formulato dal Tringalisul punto è affidata nella sentenza impugnata alla seguenteaffermazione: “L'appellante non ha formulato alcuna istanzaistruttoria al fine di documentare siffatti pagamenti, potendochiedere un ordine di esibizione anche nei confronti della bancaper la copia dei bonifici”.r.g. n. 19622/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 19622/2022Numero sezionale 2705/2026Numero di raccolta generale 20550/2026Data pubblicazione 18/06/2026Per quanto certamente estremamente sintetica, siffattaaffermazione va interpretata nel senso che la ratio della reiezionedel motivo di appello si individua nell’accertata carenza di provadel fatto impeditivo dedotto dal [OSCURATO:SOCIETA] per confutarel’allegazione avversaria: ovvero che i pagamenti erano statiincassati, e non omessi, da parte sua.Orbene, trattandosi di fatto impeditivo all’accoglimentodell’avversa domanda di inadempimento, è certo che l’onere diprovare tale circostanza incombesse sul [OSCURATO:SOCIETA] medesimo.E il motivo in esame, ben lungi che documentare di avererichiesto tempestivamente e reiterato in appello le istanzeistruttorie necessarie a provare il suo assunto, si limita a unastratto, quanto inconferente, riferimento al regime generaledella responsabilità, finendo per mostrare di non confrontarsiefficacemente con la succinta, ma del tutto riconoscibile,motivazione resa all’uopo dalla Corte territoriale.2. La sentenza va, dunque, cassata in relazione al motivoaccolto e le parti rinviate alla Corte di appello di Palermo, indiversa composizione, che provvederà a rinnovare il giudiziosecondo i principi sopra esposti e a regolare le spese dellapresente fase di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso; rigetta il secondomotivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e rinvia le parti innanzi alla Corte di appello diPalermo, in diversa composizione, che provvederà anche aregolare le spese della presente fase di legittimità.r.g. n. 19622/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 19622/2022Numero sezionale 2705/2026Numero di raccolta generale 20550/2026Data pubblicazione 18/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 giugno2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA].g. n. 19622/2022Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]