CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 gennaio 2025
Cassazione n. 27243/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettala requisitoria del Pubblico m inistero, in persona del S ostituto Procuratore generalePERLA LORI, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte presentate dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 19settembre 2024 la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo in data 11ottobre 2023, ha rideterminato in 3 anni, 11 mesi e 23 giorni di reclusione ein 2.106,00 euro di multa la pena inflitta , con la riduzione per il rito abbreviato,a [OSCURATO:PERSONA] in relazione a i reati , unificati sotto il vincolo della continuazione, di seguito indicati: a)delitto previsto dagli artt. 624, 625 , n n . 2 e 7, 61,n. 5, c od . p en . , perché, allo scopo di tra rn e profitto, si impossessava della somma di circa 1.500,00 euro , custodita presso l ’ esercizio commerciale [OSCURATO:PERSONA] in Isola delle Femmine, sottraendola a chi la deteneva , con l e aggravantidi aver usato violenza sulle cose e di aver agito in circostanze di tempo tali da ostacolare la pubblicae privata difesa (capo A ); delitto previsto dagli artt. 624, 625,nn. 2 e 7, e 61, n. 5, c od . p en . , perché , allo scopo di tra rn e profitto , si impossessava della somma di circa 150,00 euro e di due stecche di sigarette, custodite presso il predetto esercizio commerciale, sottraendola a chi la deteneva, con le aggravantidi aver usato violenza sulle cose e di aver agito in circostanze di tempo tali da ostacolare la pubblica e privata difesa(capo B); delitto previsto dagli artt. 624, 625,nn. 2 e 7, e 61 n. 5, c od . p en . perché, allo scopo di tra rn e profitto, si impossessava della somma di circa 1.680,00 circa euro , custodita presso l’esercizio commerciale [OSCURATO:PERSONA].Romsito in Isola delle Femmine, sottraendola a chi la deteneva,con le aggravanti di aver usato violenza sulle cose e di aver agito in circostanze di tempo tali da ostacolare la pubblica e privata difesa (capo C); delitto previsto dagli artt. 624-bis e 61 , n. 5 , cod. pen. perché, introducendosi all’interno della proprietà di [OSCURATO:PERSONA] , s ita in Isola delle Femmine, allo scopo di trarne profitto, si impossessava di oggetti vari (torcia elettrica, antifurto satellitare etc.), sottraendoli dall ’ autovettura di Cardinale , desistendo dal proseguire l’azione a seguito dell’azionarsi dell’allarme, con l’aggravante di aver agito in circostanze di tempo tali da ostacolare la pubblica e privata difesa (capo D); delitto previsto dall ’ art. 624 - bis cod. pen. perché, introducendosi all ’ interno dell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] sita in Isola delle Femmine, allo scopo di trarne profitto, si impossessava di oggetti in argento, sottraendoli a chi li deteneva (capo E); delitto previstodall’art. 624-bis cod. pen. perché, introducendosi nel terrazzo di unresidence sito in Isola delle Femmine ove è residente [OSCURATO:PERSONA] , allo scopo di trarne profitto, si impossessava di una bicicletta, sottraendola a chi la deteneva(capo F). 2. Mulinelli ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento permezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciatonei limiti strettamente necessari per la motivazione exart. 173 disp. att. cod. proc. pen . , la inosservanza o erronea applicazione della legge penale.Nel dettaglio, il ricorso denuncia , ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’errore nella determinazione della pena in quanto il primo Giudice non avrebbe valutato il comportamento processuale « altamente collaborante » tenuto fin dall ’ origine dell ’ imputato in ragione del quale avrebbe dovuto riconoscere all’imputato le attenuanti generiche, anchein ragione allo stato di quasi incensuratezza del soggetto, sottoponendole a favore bilanciamento con le circostanze aggravanti contestate. 3. Il 15 gennaio 2025 è pervenut a una memoria trasmessa via P ec a firma dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] per conto di Mulinelli , nella quale è stato dato atto della remissione della querela da parte della persona offesa e relativa accettazione da parte dell’imputato in relazione ai capi A) e B) della rubrica con conseguente necessità di rimodulazione della pena. 4. In data 27 maggio 2025è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondatoe,pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione. 2. L’unico motivo con cui è articolato il ricorso introduttivo è inammissibile in considerazione del suo carattere essenzialmente rivalutativo in relazione a un profilo, quello concernente la concreta determinazione della pena e l’eventuale riconoscimento delle attenuanti generiche, che implicando un apprezzamento essenzialmente fattuale è rimesso al giudice di merito e che, pertanto, è sindacabile in sede di legittimità, unicamente sotto il profilo della mancanza o grave carenza della relativa motivazione. Una evenienza qui non r avvisa bile, tenuto conto della giustificazione più che adeguata offerta,sul punto, dalla Corte di appello, la quale ha sottolineato che, per la violazione ritenuta più grave, era stato già applicato il minimo edittale di pena e che rispetto all’applicazione delle attenuanti generiche di cui all’art. 62-biscod. pen. dovevano ritenersi ostative la gravità, la molteplicità e le modalità concrete delle condotte delittuose, commesse anche in orario notturno e all’interno di private dimore ed esercizi commerciali, nonché la presenza di numerosi precedenti penali anche specifici in capo all’imputato; e non potendosi valorizzare la condotta collaborativa di Mulinelli in ragione del quadro probatorio in precedenza già integralmente delineatosi. 3. Nondimeno, deve darsi atto che in data 15 gennaio 2025 il D ifensore dell’imputato ha depositato il decreto di citazione a giudizio, il verbale di udienza e il dispositivo della sentenza emessa in altro processo, in cui l’imputato è stato prosciolto per estinzione del reato conseguente a remissione di querela per gli stessi fatti contestati sub A) e B)del presente procedimento. Ne consegue che, in relazione a tali reati,deve procedersi all’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in virtù del divieto di bis in idem posto dall ’ art. 649 cod. proc. pen. Peraltro, va osservato che con r i ferimento a l calcolo della pena operato nella sentenza di appello non è dato stabilire quale aumento sia stato disposto per ciascuno dei reati satellite, atteso che , a pag. 15 , la Corte fa riferimento ad aumenti, per ciascuno dei reati di cui ai capi a), b), c), determinatinella misura di 1 mese di reclusione edi 300,00 euro di multa e , per i reati di cui ai capi e) e f) , nella misura di 2 mesi di reclusione edi 400,00 euro di multa (per complessivi 7 mesi di reclusione e 1.400 euro di multa); e che, a pag. 16, il relativo computo non è affatto corrispondente, essendo stato determinato in complessivi 9 mesi e 20 giorni di reclusione e in 647 euro di multa : pena che secondo la Corte territoriale doveva essere ridotta di un terzo ex art. 442 c od . p roc . p en . , senza che peraltro la relativa riduzione sia stata operatain dispositivo. E impl icando il relativo computo una tipica valutazione di competenza del giudice di merito, deve procedersi all’annullamento con rinvio al fine di procedere, in quella sede, alla corretta rideterminazione del trattamento sanzionatorio. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché la sentenza impugnata deve essere annullatasenza rinvio con riferimento alla statuizione di responsabilità relativa ai reati contestati ai capi A) e B) econ rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio in relazione al trattamento sanzionatorio per i restanti reati.Nel resto, il ricorso deve dichiarato inammissibile. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione ai reati contestati ai capi A) e B) per precedente giudicato. Annulla la m e desima sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così