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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 29442/2026

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la Corte d'appello di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che i primi quattro motivi di ricorso, con i quali si contesta(deducendo violazioni di legge o vizi di motivazione) l’affermazione diresponsabilità dell’imputato, difettano tutti della necessaria specificità, in quanto,da un lato, meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamentevagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici e sulla base di unaricostruzione dei fatti pienamente aderente alle risultanze probatorie acquisite ecorrettamente valutate, dal giudice di merito, e, dall'altro, non contenentispecifica critica delle argomentazioni e delle ragioni di fatto e di diritto a basedella sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] inoltre che i suddetti motivi di ricorso non sono consentiti perché,senza indicare specifici profili di contraddittorietà o manifesta illogicità dellamotivazione e senza individuare specifici travisamenti di emergenze processualivalorizzate dai giudici di merito, tendono ad ottenere una inammissibilericostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalgiudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, haadeguatamente esplicitato le ragioni del suo convincimento (pag. 3-4),dovendosi ribadire che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cuivalutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n.6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);[OSCURATO:PERSONA] che il quinto motivo di ricorso, avente ad oggetto le statuizionicivili, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta esserestata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto apena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dalriepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag.3), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamentenell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;Rilevato che, per le ragioni sopra esposte, deve essere dichiaratal'inammissibilità del ricorso alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. Sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte d'appello di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che i primi quattro motivi di ricorso, con i quali si contesta(deducendo violazioni di legge o vizi di motivazione) l’affermazione diresponsabilità dell’imputato, difettano tutti della necessaria specificità, in quanto,da un lato, meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamentevagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici e sulla base di unaricostruzione dei fatti pienamente aderente alle risultanze probatorie acquisite ecorrettamente valutate, dal giudice di merito, e, dall'altro, non contenentispecifica critica delle argomentazioni e delle ragioni di fatto e di diritto a basedella sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] inoltre che i suddetti motivi di ricorso non sono consentiti perché,senza indicare specifici profili di contraddittorietà o manifesta illogicità dellamotivazione e senza individuare specifici travisamenti di emergenze processualivalorizzate dai giudici di merito, tendono ad ottenere una inammissibilericostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalgiudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, haadeguatamente esplicitato le ragioni del suo convincimento (pag. 3-4),dovendosi ribadire che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cuivalutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n.6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);[OSCURATO:PERSONA] che il quinto motivo di ricorso, avente ad oggetto le statuizionicivili, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta esserestata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto apena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dalriepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag.3), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamentenell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;Rilevato che, per le ragioni sopra esposte, deve essere dichiaratal'inammissibilità del ricorso alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. Sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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