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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 33603/2022

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. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19011-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 07121300631, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO D'ITALIA 97, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 1387/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/04/2021; Ric. 2021 n. 19011 sez.

M1 -ud. 11-10-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il ricorso in atti l'A s sociazione [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, ricorrendo a questa Corte avverso la sentenza riportata in esergo, si duole che la Corte d'Appello di Napoli, accogliendo il gravame proposto dal Comune di Napoli ai fini di conseguire il pagamento della Cosap dovuta dalla ricorrente per l'anno 2020, non abbia preso atto dell'interruzione ex legedel giudizio conseguente al decesso del proprio difensore e per questo reclama la cassazione dell'impugnata sentenza sulla base di unico motivo di ricorso a cui non ha inteso replicare l'intimato. [OSCURATO:PERSONA] 2.Il motivo è fondato.

E' principio stabilmente invalso nella giurisprudenza di questa Corte che «la morte dell'unico difensore della parte costituita, che intervenga nel corso del giudizio, determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata; ove, tuttavia, il processo sia irritualmente proseguito, nonostante il verificarsi dell'evento morte, la causa interruttiva può essere dedotta e provata in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., mediante la produzione dei documenti necessari, ma solo dalla parte colpita dal predetto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l'interruzione, non potendo essere rilevata d'ufficio dal giudice, né eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza» (Cass., Sez.

III, 24/01/2020, n. 1574).

Ric. 2021 n. 19011 sez.

M1 -ud. 11-10-2022 -3-

3. Poiché nella specie è provato il decesso del difensore, ne discende che,determinandosi in ragione di ciò l'interruzione ipso iure del relativo giudizio, la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello è affetta da nullità e va conseguentemente cassata con restituzione degli atti al giudice a quoper il necessario seguito.

PQM Accoglie il ricorso cassa l'impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d'Appello di Napoli che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Cosi deciso in Roma nella camera di consig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19011-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 07121300631, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO D'ITALIA 97, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 1387/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/04/2021; Ric. 2021 n. 19011 sez. M1 -ud. 11-10-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il ricorso in atti l'A s sociazione [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, ricorrendo a questa Corte avverso la sentenza riportata in esergo, si duole che la Corte d'Appello di Napoli, accogliendo il gravame proposto dal Comune di Napoli ai fini di conseguire il pagamento della Cosap dovuta dalla ricorrente per l'anno 2020, non abbia preso atto dell'interruzione ex legedel giudizio conseguente al decesso del proprio difensore e per questo reclama la cassazione dell'impugnata sentenza sulla base di unico motivo di ricorso a cui non ha inteso replicare l'intimato. [OSCURATO:PERSONA] 2.Il motivo è fondato. E' principio stabilmente invalso nella giurisprudenza di questa Corte che «la morte dell'unico difensore della parte costituita, che intervenga nel corso del giudizio, determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata; ove, tuttavia, il processo sia irritualmente proseguito, nonostante il verificarsi dell'evento morte, la causa interruttiva può essere dedotta e provata in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., mediante la produzione dei documenti necessari, ma solo dalla parte colpita dal predetto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l'interruzione, non potendo essere rilevata d'ufficio dal giudice, né eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza» (Cass., Sez. III, 24/01/2020, n. 1574). Ric. 2021 n. 19011 sez. M1 -ud. 11-10-2022 -3- 3. Poiché nella specie è provato il decesso del difensore, ne discende che,determinandosi in ragione di ciò l'interruzione ipso iure del relativo giudizio, la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello è affetta da nullità e va conseguentemente cassata con restituzione degli atti al giudice a quoper il necessario seguito. PQM Accoglie il ricorso cassa l'impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d'Appello di Napoli che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio. Cosi deciso in Roma nella camera di consig
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