CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02478/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5768/2021proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 39L23 C351S) , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], e [OSCURATO:PERSONA] (C . F .: [OSCURATO:PERSONA] 42L42 C351G) , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], entrambi ivi res identi alla Via S. Catania n. 266 , rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70M28 C351T) Ruolo derivante da cartella di pagamento per imposta di registro – Improcedibilità ex art. 369 c.p.c. del Foro di Catania ed elettivamente domiciliati in Roma, alViale G. Mazzini n. 55, presso lo studiodell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C . F .: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura alle litirilasciata in data 23.03.2021 su foglio separato, ai sensi dell'art. 83,comma 3, c.p.c. ; -controricorrenti – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore -intimata- -avverso la sente nza n. 5326/13 / 20 20 emessa dalla C TR Sicil ia il 12/10/2020e notificata in data 30.12.2020 ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Catania avverso un ruolo derivante da cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate per imposta di registro 2009 (relativa alla tassazione di una sentenza). 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso. 3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile il gravame, evidenziando che, pur applicandosi il termine lungo di sei mesi di cui all’art. 327 c.p.c., lo stesso era stato tardivamente proposto (risultando la sentenza di primo grado depositata il 9.4.2015 ed il ricorso in appello notificato il 10.11.2015). 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. In prossimità della camera di consiglio i resistenti hanno depositato memoria illustrativa. Ritenuto in diritto 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza o del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 51, comma 1, 38, comma 3, 53, comma 2, 20 commi 1 e 2, e 16 d.lgs. n. 546/1992 e 327, comma 1, c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver la CTR considerato che dal timbro apposto dall’[OSCURATO:PERSONA] sulla distinta di spedizione si evinceva che quest’ultima era avvenuta in data 6.11.2015, sicchél’atto di appello era stato proposto tempestivamente. 2. Il ricorso è improcedibile. La ricorrente ha dichiarato che la sentenza della CTR impugnata n. 5326/13/2020, depositata il 12.10.2020, le è stata notificata a mezzo pec in data 30.12.2020. Orbene, la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un "fatto processuale" - la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine "breve" di impugnazione e, quale manifestazione di "autoresponsabilità" della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo adessa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall'art.369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 c.c.(Sez. U, Sentenza n. 21349 del 06/07/2022 ) Le medesime Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito ( Sez. U n. 21349/2022) che va dichiarata l’improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c. del ricorso , quando l'impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica o, come nel caso di specie,le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo PEC, a meno che tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita - nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c.; si pensi all’ordinanza d’inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis c.p.c.) - mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio. Solo il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca ex art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005, la conformità della copia informale all'originale notificatogli (Sez. U, Sentenza n. 22438 del 24/09/2018; Sez. U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019). Nel caso di specie, difetta del tutto il messaggio di ricezione della notificazione della sentenza di secondo grado eseguita a mezzo pec, né la stessa risulta prodotta dai controricorrenti. Né il ricorso per cassazione è stato notificato nel termine breve di 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata, atteso che. Mentre quest’ultima risale al 12.10.2020, la notifica è stata eseguita a mezzo pec in data 17.2.2021. 2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivonel rapporto processuale tra ricorrente e controricorrente.Nulla va disposto riguardo alle spese nel rapporto tra ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. rimasta intimata. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115 (Cass. Sez. 6 - Ordinanza nr. 1778 del 29/01/2016). P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 4.000,00per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfe