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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 settembre 2023

Cassazione n. 42148/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 23/5/2023 dal G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, perché i motivi proposti, concernenti la mancata valutazione della sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e la qualificazione dei fatti, non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; rilevato che il comma 2- bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, infatti, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a) all'espressione della volontà dell'imputato; b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza; c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto; d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate; considerato che, nel caso in esame, la censura sulla mancata valutazione della sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. non è, quindi, consentita; rilevato che questa Corte (Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri, Rv. 272619 -01) ha già avuto modo di affermare che il legislatore della novella ha cristallizzato nell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il risultato dell'elaborazione giurisprudenziale del giudice di legittimità, che, prima dell'introduzione della menzionata disposizione, consentiva cli dedurre, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiarnento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto ma solo in presenza di un «errore manifesto», ossia di un errore che emerge dalla stessa sentenza impugnata perché espressivo di una palese svista del giudice, escludendosi l'ipotesi in cui il preteso errore sia individuabile per mezzo di una specifica attività di verifica (del tipo di quella dibattimentale) degli atti del procedimento; considerato che un errore di tal fatta non è stato dedotto dal ricorrente, che ha genericamente e in modo assertivo censurato la mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 75, comma 5, d.P.R. n. 309/90 e quale ipotesi tentata; ritenuto, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. Pol.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 settembre 2023 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 23/5/2023 dal G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, perché i motivi proposti, concernenti la mancata valutazione della sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e la qualificazione dei fatti, non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; rilevato che il comma 2- bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, infatti, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a) all'espressione della volontà dell'imputato; b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza; c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto; d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate; considerato che, nel caso in esame, la censura sulla mancata valutazione della sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. non è, quindi, consentita; rilevato che questa Corte (Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri, Rv. 272619 -01) ha già avuto modo di affermare che il legislatore della novella ha cristallizzato nell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il risultato dell'elaborazione giurisprudenziale del giudice di legittimità, che, prima dell'introduzione della menzionata disposizione, consentiva cli dedurre, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiarnento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto ma solo in presenza di un «errore manifesto», ossia di un errore che emerge dalla stessa sentenza impugnata perché espressivo di una palese svista del giudice, escludendosi l'ipotesi in cui il preteso errore sia individuabile per mezzo di una specifica attività di verifica (del tipo di quella dibattimentale) degli atti del procedimento; considerato che un errore di tal fatta non è stato dedotto dal ricorrente, che ha genericamente e in modo assertivo censurato la mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 75, comma 5, d.P.R. n. 309/90 e quale ipotesi tentata; ritenuto, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. Pol. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2023 Il Consigliere
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