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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 28011/2023

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da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,in persona dell’amministratore sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a pe r procura alle liti a llegata a l ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliato presso l’indirizzo digitale pec del difensore.

Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] della Salute d ella Montagna , con sede in Sondrio, in persona del suo direttore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al controricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sondrio, via Cesura n. 4.

Controricorrente avverso la sentenza n.331/2021 del Tribunale di Sondrio, depositata il 1 6.

9. 2021.

Udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 20.

9. 2023 dal relatore [OSCURATO:PERSONA].

R.G.

N. 7417/2022.Fatti di causa e ragioni della decisione Il Tribunale di Sondrio, con sentenza 331 del 16.

9. 2021, confermò la decisione di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta dalla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza ingiunzione che le aveva applicato la sanzione amministrativa di euro 10.000,00 per la violazione degli obblighi imposti dall’art. 3, comma 4, d.lgs. n. 58 del 2004, per avere, in relazione alla avvenuta macellazione di 20 capi bovini presso il proprio stabilimento, omesso di comunicare in via informatica alla banca dati nazionale e alla banca dati regionale, entro 7 giorni dalla macellazione, tutte le informazioni previste dagli artt. 8 d.p.r. n. 437 del 2000 e 8 decreto Ministero della Salute del 31.

1. 2002.

Il Tribunale rigettò i motivi di appello proposti dalla società opponente affermando che: l’eccezione di prescrizione della pretesa sanzionatoria era infondata, in quanto, pur essendo il fatto contestato accertato in data 15.

5. 2013 e l’ingiunzione notificata il 19.

7. 2018, il termine di cinque anni previsto dall’art. 28 legge n. 689 del 1981 era stata interrotto due volte, dapprima con la notifica del verbale di accertamento e contestazione il 14.

8. 2013 e la seconda con l’audizione diretta dell’interessato in data

25. 2 2014; l’ordinanza impugnata non era nulla per omessa indicazione delle prescrizioni previste dall’art. 4 dl.gs. n. 58 del 2014, dal momento che tale disposizione, che fa obbligo all’Autorità che effettuail controllo, in caso di primo accertamento, di prescrivere gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle violazioni accertate e prevede che, in caso di ottemperanza delle stesse, le sanzioni si estinguano, è applicabile esclusivamente alle violazione commesse dal detentore di animali e non anche dal responsabile dello stabilimento di macellazione; l’obbligo di comunicazione dei dati al Servizio veterinario locale non poteva ritenersi assolto per il fatto che la società opponente aveva consegnato al veterinario, il giorno stesso della macellazione, i passaporti cartacei degli animali, richiedendo la legge che tale adempimento sia assolto per via informatica; era infondata l’eccezionesecondo cui la ATS ingiungente non aveva fornito la prova della colpa della società opponente nel commettere l’infrazione, tenuto conto, da un lato, che in materia di illeciti amministrativi, la R.G.

N. 7417/2022.legge pone una presunzione di colpa a carico di chi commetteil fatto vietato e, dall’altro, che la opponente non aveva fornito alcun elemento utile per dimostrare la propria buona fede.

Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 14.

3. 2022, ha proposto ricorso la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA],deducendo quattro motivi.

L’Agenzia della Tutela della Salute della Montagnaha notificato controricorso.

La causa è stata avviata in decisione in camera di consiglio.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Il primo motivo di ricorso denunciaviolazione dell’art. 4 d.lgs. n. 58 del 2004, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto inapplicabile alle violazioni commesse dal responsabile della macellazione la diposizione sopra indicata, che impone all’Autorità che accerta l’infrazione di dettare le prescrizioni per la sua regolarizzazione e prevede che, a seguito della loro ottemperanza da parte del trasgressore, la sanzione si estingua.

La motivazione sul punto fornita dalla Corte di appello è errata, anche perché introduce una irragionevole disparità di trattamento tra detentore degli animali e stabilimento di macellazione, ed ha impedito di dare il giusto rilievo alla circostanza che, dopo l’accertamento del fatto, già nel mese di maggio 2013, la società di propria iniziativa aveva provveduto all’invio delle comunicazioni alle banche dati competenti, sanando quindi ogni irregolarità.

Il motivo è infondato.

L’art. 4 d.lgs. n. 58 del 2004 prevede l’obbligo dell’Autorità che effettua il controllo di impartire le prescrizioni necessarie per la regolarizzazione delle violazioni accertate nel solo caso in cui l’accertamento sia svolto “ presso l’azienda di un detentore di animali “ e, sull’evidente presupposto, che esse siano suscettibili di essere regolarizzate.

Come correttamente osservato dal Tribunale, nell’assetto posto dalla normativa di settore la figura del detentore degli animali è diversa e distinta da quella di stabilimento di macellazione, risultando la prima individuata dall’art. 1 d.m. 31.

1. 2002 lett. e), in “ qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile degli animali, anche temporaneamente “ ed il secondo dalla lett. h) del medesimo articolo, nello “ stabilimento autorizzato dall’autorità competente ai sensi del R.G.

N. 7417/2022.decreto legislativo 18 aprile 1994 numero 286 “.

Tenuto conto di tale distinzione e dell’ovvio rilievo che le condotte richieste dalla legge al detentore di animali sono diverseda quelle imposte a chi ope ra la macellazione e diverse sono conseguentemente le violazioni che possono essere ascritte all’uno o all’altro, discende l’inapplicabilità della disposizione invocata a quest’ultimo.

Sul piano oggettivo si osserva poi che la violazione accertata nei confronti della opponente consiste in un illecito omissivopuro, che si consuma con la mancata comunicazione delle informazioni prescritte alla scadenza di una settimana dalla macellazione, sicché l’eventuale regolarizzazione di tale inadempimento in un momento successivo si risolverebbe in una sostanziale proroga del termine di legge, che mal si concilia con la perentorietà del termine stesso e con l’interesse perseguito di consentire all’Autorità preposta di svolgere gli opportuni controlli e verifiche in modo tempestivo.

Il secondo motivo di ricorso, chedenuncia violazione dell’art. 3, comma 4, d.lgs. n. 58 del 2004 in relazione all’art. 8 d.p.r. n. 437 del 2000,assume l’erroneità della decisione per avere la Corte di merito ritenuto irrilevante, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 3, comma 4, citato la consegna dei passaporti sanitari dei bovini macellati al veterinario, che era risultato presente alla macellazione.

Si assume in contrario che a seguito della introduzione del d.m. 31.

1. 2002, che ha previsto la comunicazione alla [OSCURATO:PERSONA], la comunicazione al [OSCURATO:PERSONA] locale non è più necessaria, dovendo ritenersi ogni onere relativo assolto con l’acquisizione dei dati da parte del veterinario.

Il motivo è manifestamente infondato, suggerendo una lettura della fattispecie sanzionatoria contraria al suo chiaro tenore letterale, prevedendo espressamente l’art. 3, comma 4, d.lgs. n. 58 del 2004 l’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 8, comma 1, d.p.r. 19.

10. 2000, n. 437, che prescrive al titolare dello stabilimento di macellazione di comunica re al servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale competente sullo stabilimento di macellazione, con frequenza almeno settimanalee per via informatica , i dati relativi all’animale ivi specificamente richiesti.

Il rilievo che tale adempimento R.G.

N. 7417/2022.sia stato sostanzialmente eliminato con il d.m. 31.

1. 2002 trova inoltre chiara smentita nel rilievo che la norma che ne sanziona l’inosservanza è successiva.

Il terzo motivo di ricorso, chedenuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 6, comma 11, d.lgs. n. 150 del 2011, investe il capo dell a decisione che ha disatteso la difesa dell’opponente che aveva invocato la propria buona fede.

Si assume che, c osì decidendo , la Corte di appello non ha considerato che il mancato tempestivo invio dei dati della macellazione era dovuto ad inconvenienti informatici e che, risultando l’ordinanza ingiunzione emessa dopo cinque anni dai fatti, la società opponente si è trovata nell’impossibilità di dimostrare che la mancata comunicazione era dipesa da un errore ad essa non imputabile.

La Corte ha altresì errato nel non applicare, anche con riguardo al profilo soggettivo dell’illecito, il principio secondo cui grava sull’Amministrazione l’onere di provare gli elementi costitutivi dell’illecito.

Il motivo è infondato, risultando la decisione impugnata sul punto del tutto conforme all’orientamento di questa Corte, secondo cui l'art. 3 della legge n. 689 del 1981 - alla stregua del quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa -postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa ( Cass. n. 29927 del 2020; Cass. n. 11777 del 2020; Cass. n. 24081 del 2019; Cass. n. 2406 del 2016; Cass.

S.U. n. 20930 del 2009 ).

Il quarto motivo di ricorso,denunciando violazione dell’art. 28 legge n. 689 del 1981, lamenta che la Corte di appello abbia ritenuto nel caso di specie non maturato il termine prescrizionale di cinque anni, attribuendo efficacia di evento interruttivo alla notificazione del verbale di accertamento e di co ntestazione dell’infrazione, che però non contiene le indicazioni prescritte per l’atto di costituzione in mora di cui all’art. 1219 cod. civ e non è titolo esecutivo per la riscossione della sanzione.

Anche questo motivo è infondato.

R.G.

N. 7417/2022.L’art. 28 legge n. 689 del 1981, dopo avere precisato che il diritto dell’Amministrazione di riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative si prescrive in cinque anni, stabilisce che l’interruzione della prescrizione è regolate dalle norme del codice civile.

L’art. 2943, comma 4, cod. civ. stabilisce, a sua volta , che la prescrizione è interrotta da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore.

L’orientamento consolidato di questa Corte, cui va data continuità, è nel senso che la notifica al trasgressore del verbale di accertamento della infrazione è idonea a costituire in mora il debitore, atteso che esso ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria e costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria (Cass. n. 20212 del 2017; Cass.n. 14886 del 2016; Cass. n. 28238 del 2008 ; Cass. n. 5063 del 2006 ).

Il Tribunale ha fatto applicazione di questo principio e la conclusione si sottrae pertanto alle censure sollevate dalla ricorrente.

Né ha pregio l’argomento, sollevato anche con il precedente motivo, che il tempo trascorso dal fatto fino all’adozione dell’ordinanza ingiunzione avrebbe inciso negativamente sulle possibilità di difesa dell’interessato, atteso che il privato non deve attendere l’ingiunzione per far valere le sue ragioni difensive, potendo proporle, come nel caso concreto è avvenuto, a seguito della notifica del verbale di accertamento e di contestazione della infrazione.

In conclusione, il ricorso è respinto.

Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Condanna la societàricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.600,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

R.G.

N. 7417/2022.Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,in persona dell’amministratore sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a pe r procura alle liti a llegata a l ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliato presso l’indirizzo digitale pec del difensore. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] della Salute d ella Montagna , con sede in Sondrio, in persona del suo direttore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al controricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sondrio, via Cesura n. 4. Controricorrente avverso la sentenza n.331/2021 del Tribunale di Sondrio, depositata il 1 6. 9. 2021. Udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 20. 9. 2023 dal relatore [OSCURATO:PERSONA]. R.G. N. 7417/2022.Fatti di causa e ragioni della decisione Il Tribunale di Sondrio, con sentenza 331 del 16. 9. 2021, confermò la decisione di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta dalla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza ingiunzione che le aveva applicato la sanzione amministrativa di euro 10.000,00 per la violazione degli obblighi imposti dall’art. 3, comma 4, d.lgs. n. 58 del 2004, per avere, in relazione alla avvenuta macellazione di 20 capi bovini presso il proprio stabilimento, omesso di comunicare in via informatica alla banca dati nazionale e alla banca dati regionale, entro 7 giorni dalla macellazione, tutte le informazioni previste dagli artt. 8 d.p.r. n. 437 del 2000 e 8 decreto Ministero della Salute del 31. 1. 2002. Il Tribunale rigettò i motivi di appello proposti dalla società opponente affermando che: l’eccezione di prescrizione della pretesa sanzionatoria era infondata, in quanto, pur essendo il fatto contestato accertato in data 15. 5. 2013 e l’ingiunzione notificata il 19. 7. 2018, il termine di cinque anni previsto dall’art. 28 legge n. 689 del 1981 era stata interrotto due volte, dapprima con la notifica del verbale di accertamento e contestazione il 14. 8. 2013 e la seconda con l’audizione diretta dell’interessato in data 25. 2 2014; l’ordinanza impugnata non era nulla per omessa indicazione delle prescrizioni previste dall’art. 4 dl.gs. n. 58 del 2014, dal momento che tale disposizione, che fa obbligo all’Autorità che effettuail controllo, in caso di primo accertamento, di prescrivere gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle violazioni accertate e prevede che, in caso di ottemperanza delle stesse, le sanzioni si estinguano, è applicabile esclusivamente alle violazione commesse dal detentore di animali e non anche dal responsabile dello stabilimento di macellazione; l’obbligo di comunicazione dei dati al Servizio veterinario locale non poteva ritenersi assolto per il fatto che la società opponente aveva consegnato al veterinario, il giorno stesso della macellazione, i passaporti cartacei degli animali, richiedendo la legge che tale adempimento sia assolto per via informatica; era infondata l’eccezionesecondo cui la ATS ingiungente non aveva fornito la prova della colpa della società opponente nel commettere l’infrazione, tenuto conto, da un lato, che in materia di illeciti amministrativi, la R.G. N. 7417/2022.legge pone una presunzione di colpa a carico di chi commetteil fatto vietato e, dall’altro, che la opponente non aveva fornito alcun elemento utile per dimostrare la propria buona fede. Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 14. 3. 2022, ha proposto ricorso la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA],deducendo quattro motivi. L’Agenzia della Tutela della Salute della Montagnaha notificato controricorso. La causa è stata avviata in decisione in camera di consiglio. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il primo motivo di ricorso denunciaviolazione dell’art. 4 d.lgs. n. 58 del 2004, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto inapplicabile alle violazioni commesse dal responsabile della macellazione la diposizione sopra indicata, che impone all’Autorità che accerta l’infrazione di dettare le prescrizioni per la sua regolarizzazione e prevede che, a seguito della loro ottemperanza da parte del trasgressore, la sanzione si estingua. La motivazione sul punto fornita dalla Corte di appello è errata, anche perché introduce una irragionevole disparità di trattamento tra detentore degli animali e stabilimento di macellazione, ed ha impedito di dare il giusto rilievo alla circostanza che, dopo l’accertamento del fatto, già nel mese di maggio 2013, la società di propria iniziativa aveva provveduto all’invio delle comunicazioni alle banche dati competenti, sanando quindi ogni irregolarità. Il motivo è infondato. L’art. 4 d.lgs. n. 58 del 2004 prevede l’obbligo dell’Autorità che effettua il controllo di impartire le prescrizioni necessarie per la regolarizzazione delle violazioni accertate nel solo caso in cui l’accertamento sia svolto “ presso l’azienda di un detentore di animali “ e, sull’evidente presupposto, che esse siano suscettibili di essere regolarizzate. Come correttamente osservato dal Tribunale, nell’assetto posto dalla normativa di settore la figura del detentore degli animali è diversa e distinta da quella di stabilimento di macellazione, risultando la prima individuata dall’art. 1 d.m. 31. 1. 2002 lett. e), in “ qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile degli animali, anche temporaneamente “ ed il secondo dalla lett. h) del medesimo articolo, nello “ stabilimento autorizzato dall’autorità competente ai sensi del R.G. N. 7417/2022.decreto legislativo 18 aprile 1994 numero 286 “. Tenuto conto di tale distinzione e dell’ovvio rilievo che le condotte richieste dalla legge al detentore di animali sono diverseda quelle imposte a chi ope ra la macellazione e diverse sono conseguentemente le violazioni che possono essere ascritte all’uno o all’altro, discende l’inapplicabilità della disposizione invocata a quest’ultimo. Sul piano oggettivo si osserva poi che la violazione accertata nei confronti della opponente consiste in un illecito omissivopuro, che si consuma con la mancata comunicazione delle informazioni prescritte alla scadenza di una settimana dalla macellazione, sicché l’eventuale regolarizzazione di tale inadempimento in un momento successivo si risolverebbe in una sostanziale proroga del termine di legge, che mal si concilia con la perentorietà del termine stesso e con l’interesse perseguito di consentire all’Autorità preposta di svolgere gli opportuni controlli e verifiche in modo tempestivo. Il secondo motivo di ricorso, chedenuncia violazione dell’art. 3, comma 4, d.lgs. n. 58 del 2004 in relazione all’art. 8 d.p.r. n. 437 del 2000,assume l’erroneità della decisione per avere la Corte di merito ritenuto irrilevante, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 3, comma 4, citato la consegna dei passaporti sanitari dei bovini macellati al veterinario, che era risultato presente alla macellazione. Si assume in contrario che a seguito della introduzione del d.m. 31. 1. 2002, che ha previsto la comunicazione alla [OSCURATO:PERSONA], la comunicazione al [OSCURATO:PERSONA] locale non è più necessaria, dovendo ritenersi ogni onere relativo assolto con l’acquisizione dei dati da parte del veterinario. Il motivo è manifestamente infondato, suggerendo una lettura della fattispecie sanzionatoria contraria al suo chiaro tenore letterale, prevedendo espressamente l’art. 3, comma 4, d.lgs. n. 58 del 2004 l’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 8, comma 1, d.p.r. 19. 10. 2000, n. 437, che prescrive al titolare dello stabilimento di macellazione di comunica re al servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale competente sullo stabilimento di macellazione, con frequenza almeno settimanalee per via informatica , i dati relativi all’animale ivi specificamente richiesti. Il rilievo che tale adempimento R.G. N. 7417/2022.sia stato sostanzialmente eliminato con il d.m. 31. 1. 2002 trova inoltre chiara smentita nel rilievo che la norma che ne sanziona l’inosservanza è successiva. Il terzo motivo di ricorso, chedenuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 6, comma 11, d.lgs. n. 150 del 2011, investe il capo dell a decisione che ha disatteso la difesa dell’opponente che aveva invocato la propria buona fede. Si assume che, c osì decidendo , la Corte di appello non ha considerato che il mancato tempestivo invio dei dati della macellazione era dovuto ad inconvenienti informatici e che, risultando l’ordinanza ingiunzione emessa dopo cinque anni dai fatti, la società opponente si è trovata nell’impossibilità di dimostrare che la mancata comunicazione era dipesa da un errore ad essa non imputabile. La Corte ha altresì errato nel non applicare, anche con riguardo al profilo soggettivo dell’illecito, il principio secondo cui grava sull’Amministrazione l’onere di provare gli elementi costitutivi dell’illecito. Il motivo è infondato, risultando la decisione impugnata sul punto del tutto conforme all’orientamento di questa Corte, secondo cui l'art. 3 della legge n. 689 del 1981 - alla stregua del quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa -postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa ( Cass. n. 29927 del 2020; Cass. n. 11777 del 2020; Cass. n. 24081 del 2019; Cass. n. 2406 del 2016; Cass. S.U. n. 20930 del 2009 ). Il quarto motivo di ricorso,denunciando violazione dell’art. 28 legge n. 689 del 1981, lamenta che la Corte di appello abbia ritenuto nel caso di specie non maturato il termine prescrizionale di cinque anni, attribuendo efficacia di evento interruttivo alla notificazione del verbale di accertamento e di co ntestazione dell’infrazione, che però non contiene le indicazioni prescritte per l’atto di costituzione in mora di cui all’art. 1219 cod. civ e non è titolo esecutivo per la riscossione della sanzione. Anche questo motivo è infondato. R.G. N. 7417/2022.L’art. 28 legge n. 689 del 1981, dopo avere precisato che il diritto dell’Amministrazione di riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative si prescrive in cinque anni, stabilisce che l’interruzione della prescrizione è regolate dalle norme del codice civile. L’art. 2943, comma 4, cod. civ. stabilisce, a sua volta , che la prescrizione è interrotta da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore. L’orientamento consolidato di questa Corte, cui va data continuità, è nel senso che la notifica al trasgressore del verbale di accertamento della infrazione è idonea a costituire in mora il debitore, atteso che esso ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria e costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria (Cass. n. 20212 del 2017; Cass.n. 14886 del 2016; Cass. n. 28238 del 2008 ; Cass. n. 5063 del 2006 ). Il Tribunale ha fatto applicazione di questo principio e la conclusione si sottrae pertanto alle censure sollevate dalla ricorrente. Né ha pregio l’argomento, sollevato anche con il precedente motivo, che il tempo trascorso dal fatto fino all’adozione dell’ordinanza ingiunzione avrebbe inciso negativamente sulle possibilità di difesa dell’interessato, atteso che il privato non deve attendere l’ingiunzione per far valere le sue ragioni difensive, potendo proporle, come nel caso concreto è avvenuto, a seguito della notifica del verbale di accertamento e di contestazione della infrazione. In conclusione, il ricorso è respinto. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna la societàricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.600,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. R.G. N. 7417/2022.Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,
Sentenza Cassazione n. 28011/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris