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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 dicembre 2018

Cassazione n. 11233/2023

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5308/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 1657/2018R.G.N. 1993/2016 depositata i l 10/12/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: con la sentenza impugnata è stato dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla “[OSCURATO:SOCIETA].” avverso la pronunzia del Tribunale di Cosenza con la quale era stata rigettata l’opposizione, presentata dalla menzionata società, al precetto intimato da [OSCURATO:PERSONA] per il conseguimento delle retribuzioni derivanti da precedente statuizione giudiziale d i condanna conseguente alla accertata inesistenza del licenziamento al lavoratore intimato; a sostegno della pronunzia il giudice di appello ha menzionato l’indirizzo giurisprudenziale secondo cuil’impossibilità di identificare il nome di chi, in rappresentanza di una persona giuridica, abbia conferito mandato al difensore, impedendo il controllo sulla legittimità dell’esercizio dello “ius postulandi” determina l’inammissibilità del ricorso; e ha precisato che, nella specie, «nell’epigrafe del ricorso non è indicato il nome del legale rappresentante e la procura risulta sottoscritta da un soggetto di cui non è espressa la qualità, impedendosi così di individuare il necessario collegamento tra detta persona fisica e colui il quale è titolare deipoteri rappresentativ i della società appellante»; il predetto giudice ha anche evidenziato che le questioni prospettate si appuntavano sull’erroneità del titolo esecutivo su cui il precetto si fondava, sicché attenevano al merito della vicenda, che, riservato al giudice della cognizione, era stato oggetto di valutazione nelle sedi a ciò deputate; pertanto,«il gravame (…) nel tentativo di rimettere in discussione un titolo divenuto intangibile per il passaggio in giudicato della sentenza n. 142 del 28.10.2014 di questa Corte, si appalesa inammissibile anche sotto tale profilo»; per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la “[OSCURATO:SOCIETA].” (già “[OSCURATO:PERSONA] s.a.s.”), affidato a due motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e ha depositato memoria; il P.G. non ha formulato richieste.

Considerato che: con il primo motivo la ricorrente - denunciando violazione degli artt. 75 e 83 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. -si duole che la Corte territoriale, nel dichiarare inammissibile l’appello, abbia omesso di considerare, da un lato, che nel fascicolo depositato in sede di gravame erano presenti documenti dai quali emergeva il nome del legale rapp.te della società, avendo la firma apposta una sua “leggibilità”; dall’altro, che la procura conferita in primo grado dalla società originaria -successivamente trasformatasi in “[OSCURATO:SOCIETA].” - concerneva “ogni stato e grado del presente giudizio”; con il secondo motivo - denunciando violazione degli artt. 115 c.p.c. e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c. - lamenta che la predetta Corte, essendosi esp ressa, pur non potendo, nel merito della vicenda - afferma ndo che le questioni prospettate, concernenti l’erroneità del titolo esecutivo, eranostate oggetto di valutazione nelle sedi a ciò deputate -, abbia comunque omesso di considerare che il verbale ispettivo Inps n. 483228 del 30 aprile 2015, acquisito dalla società in data 26 maggio 2016 e dal quale emergeva che il lavoratore era stato ritenuto invalido al 100% con decorrenza dal 12 luglio 2011, era successivo alle sentenze rese dai giudici della cognizione, andando così ad “inficiare la richiesta di pagamento per come azionata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] con il precetto opposto in primo grado”; sicché, il giudice del gravame avrebbe dovuto valutare tale documento -nonché motivare al riguardo - ai fini della rideterminazione dell’importo precettato, in quanto era sul periodo dal 29 aprile 2011 al 12 luglio 2011 che avrebbe dovuto essere calcolata la somma dovuta a titolo di retribuzione.

Ritenuto che: il ricorso è da disattendere, in quanto il giudice del gravame ha ritenuto inammissibile l’appello non solo sulla base dell’accertato difetto di collegamento tra la persona fisica che ha sottoscritto la procura e il titolare del potere di rappresentanza della società - benché effettivamente detto collegamento risulti evincibile dalla procura conferita in primo grado per “ogni stato e grado del presente giudizio” (cfr., sul punto, Cass. 5/04/2017, n. 8821, ove è affermato che «La procura conferita al difensore dall’amministratore di una società di capitali “per ogni stato e grado della causa” è valida anche per il giudizio di appello, e resta tale anche se l’amministratore, dopo il rilascio della stessa e prima della proposizione dell’impugnazione, sia cessato dalla carica, in conformità al principio secondo cui la sostituzione della persona titolare dell’organo avente il potere di rappresentare in giudizio la persona giuridica non è causa di estinzione dell’efficacia della procura alle liti, la quale continua ad operare a meno che non sia revocata dal nuovo rappresentante legale» -ma anche in ragione di ulteriore autonom o profil o , sul sopra richiamato presupposto dell’inerenza dei motivi di gravame al merito della vicenda, riservato al giudice della cognizione e già fatto oggetto di valutazione nelle sedi a ciò deputate; sicché viene in considerazione il principio secondo cui «Ove il giudice, pur avendo dichiarato il ricorso inammissibile, anche in dispositivo, abbia proceduto al suo esame nel merito, esprimendosi, con motivazione preponderante e diffusa, nel senso della infondatezza, è ammissibile l’impugnazione della motivazione concernente sia l’inammissibilità che il merito, dovendosi riconoscere l’interesse della parte soccombente all’impugnazione di quello che si configura come un provvedimento di rigetto nel merito; ne consegue che in sede di legittimità, nonostante l’accoglimento della doglianza concernente l’inammissibilità, il motivo attinente al merito va comunque esaminato e non può reputarsi assorbito, avuto anche riguardo al principio di economia dei mezzi processuali» (così Cass.29/09/2022, n. 28364); ciò posto, il ricorso difetta, quanto al secondo motivo, di autosufficienza, perché non è riportata la parte del verbale di udienza del procedimento di primo grado da cui risulta la legittima acquisizione in giudizio del verbale di accertamento ispettivo Inps sopra richiamato, né risulta dal ricorso che le parti abbiano effettuato alcuna interlocuzione su tale documento (non valendo, in senso contrario, quanto evidenziato a p. 11 del ricorso stesso, mediante il riferimento ad una memoria di costituzione in grado di appello con la quale il lavoratore avrebbe citato una sentenza della Cassazione in materia di frazionamento del credito); inoltre, sulla questione specifica risulta intervenuta la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 1482/2017, per lo più trascritta nel controricorso e passata in giudicato, con la quale è stata rigettata l’istanza di revocazione della società, sullo specifico presupposto che il documento in questione non costituiva un elemento di conoscenza nuovo, essendo soltanto illustrativo di una situazione di fatto già nota e dibattuta in sede di cognizione (cfr. il seguente passo: «Su tali basi il ricorso è inammissibile anche perché con esso si mira a travolgere il giudicato sulla base di circostanze già dedotte in sede di reclamo e che vengono riproposte sotto la veste di evenienze scoperte solo il 26/5/16, asserendo che il lavoratore le aveva per lungo tempo occultate»); le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza , con pagamento da eseguir si , ai sensi dell’art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, attesa l’ammissione del controricorrente al beneficio del gratuito patrocinio, in favore dello Stato in merito alla fase di studio ed introduzione della controversia, nonché in favore del controricorrente medesimo in relazione alla fase di decisione (anteriormente alla quale, per come evidenziato in memoria, vi è stato un superamento dei limiti di reddito); ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, di cui € 1.500,00 in relazione alla fase di studio ed € 2.000,00 in relazione a quella di introduzione della controversia, da eseguirsi in favore dello Stato, nonché € 1.500,00 quanto alla fase di decisione, da eseguirsi in favore del controricorrente, oltre euro 200,00 per esborsie 15% per spese generali e accessori di legge .

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5308/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 1657/2018R.G.N. 1993/2016 depositata i l 10/12/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con la sentenza impugnata è stato dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla “[OSCURATO:SOCIETA].” avverso la pronunzia del Tribunale di Cosenza con la quale era stata rigettata l’opposizione, presentata dalla menzionata società, al precetto intimato da [OSCURATO:PERSONA] per il conseguimento delle retribuzioni derivanti da precedente statuizione giudiziale d i condanna conseguente alla accertata inesistenza del licenziamento al lavoratore intimato; a sostegno della pronunzia il giudice di appello ha menzionato l’indirizzo giurisprudenziale secondo cuil’impossibilità di identificare il nome di chi, in rappresentanza di una persona giuridica, abbia conferito mandato al difensore, impedendo il controllo sulla legittimità dell’esercizio dello “ius postulandi” determina l’inammissibilità del ricorso; e ha precisato che, nella specie, «nell’epigrafe del ricorso non è indicato il nome del legale rappresentante e la procura risulta sottoscritta da un soggetto di cui non è espressa la qualità, impedendosi così di individuare il necessario collegamento tra detta persona fisica e colui il quale è titolare deipoteri rappresentativ i della società appellante»; il predetto giudice ha anche evidenziato che le questioni prospettate si appuntavano sull’erroneità del titolo esecutivo su cui il precetto si fondava, sicché attenevano al merito della vicenda, che, riservato al giudice della cognizione, era stato oggetto di valutazione nelle sedi a ciò deputate; pertanto,«il gravame (…) nel tentativo di rimettere in discussione un titolo divenuto intangibile per il passaggio in giudicato della sentenza n. 142 del 28.10.2014 di questa Corte, si appalesa inammissibile anche sotto tale profilo»; per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la “[OSCURATO:SOCIETA].” (già “[OSCURATO:PERSONA] s.a.s.”), affidato a due motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e ha depositato memoria; il P.G. non ha formulato richieste. Considerato che: con il primo motivo la ricorrente - denunciando violazione degli artt. 75 e 83 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. -si duole che la Corte territoriale, nel dichiarare inammissibile l’appello, abbia omesso di considerare, da un lato, che nel fascicolo depositato in sede di gravame erano presenti documenti dai quali emergeva il nome del legale rapp.te della società, avendo la firma apposta una sua “leggibilità”; dall’altro, che la procura conferita in primo grado dalla società originaria -successivamente trasformatasi in “[OSCURATO:SOCIETA].” - concerneva “ogni stato e grado del presente giudizio”; con il secondo motivo - denunciando violazione degli artt. 115 c.p.c. e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c. - lamenta che la predetta Corte, essendosi esp ressa, pur non potendo, nel merito della vicenda - afferma ndo che le questioni prospettate, concernenti l’erroneità del titolo esecutivo, eranostate oggetto di valutazione nelle sedi a ciò deputate -, abbia comunque omesso di considerare che il verbale ispettivo Inps n. 483228 del 30 aprile 2015, acquisito dalla società in data 26 maggio 2016 e dal quale emergeva che il lavoratore era stato ritenuto invalido al 100% con decorrenza dal 12 luglio 2011, era successivo alle sentenze rese dai giudici della cognizione, andando così ad “inficiare la richiesta di pagamento per come azionata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] con il precetto opposto in primo grado”; sicché, il giudice del gravame avrebbe dovuto valutare tale documento -nonché motivare al riguardo - ai fini della rideterminazione dell’importo precettato, in quanto era sul periodo dal 29 aprile 2011 al 12 luglio 2011 che avrebbe dovuto essere calcolata la somma dovuta a titolo di retribuzione. Ritenuto che: il ricorso è da disattendere, in quanto il giudice del gravame ha ritenuto inammissibile l’appello non solo sulla base dell’accertato difetto di collegamento tra la persona fisica che ha sottoscritto la procura e il titolare del potere di rappresentanza della società - benché effettivamente detto collegamento risulti evincibile dalla procura conferita in primo grado per “ogni stato e grado del presente giudizio” (cfr., sul punto, Cass. 5/04/2017, n. 8821, ove è affermato che «La procura conferita al difensore dall’amministratore di una società di capitali “per ogni stato e grado della causa” è valida anche per il giudizio di appello, e resta tale anche se l’amministratore, dopo il rilascio della stessa e prima della proposizione dell’impugnazione, sia cessato dalla carica, in conformità al principio secondo cui la sostituzione della persona titolare dell’organo avente il potere di rappresentare in giudizio la persona giuridica non è causa di estinzione dell’efficacia della procura alle liti, la quale continua ad operare a meno che non sia revocata dal nuovo rappresentante legale» -ma anche in ragione di ulteriore autonom o profil o , sul sopra richiamato presupposto dell’inerenza dei motivi di gravame al merito della vicenda, riservato al giudice della cognizione e già fatto oggetto di valutazione nelle sedi a ciò deputate; sicché viene in considerazione il principio secondo cui «Ove il giudice, pur avendo dichiarato il ricorso inammissibile, anche in dispositivo, abbia proceduto al suo esame nel merito, esprimendosi, con motivazione preponderante e diffusa, nel senso della infondatezza, è ammissibile l’impugnazione della motivazione concernente sia l’inammissibilità che il merito, dovendosi riconoscere l’interesse della parte soccombente all’impugnazione di quello che si configura come un provvedimento di rigetto nel merito; ne consegue che in sede di legittimità, nonostante l’accoglimento della doglianza concernente l’inammissibilità, il motivo attinente al merito va comunque esaminato e non può reputarsi assorbito, avuto anche riguardo al principio di economia dei mezzi processuali» (così Cass.29/09/2022, n. 28364); ciò posto, il ricorso difetta, quanto al secondo motivo, di autosufficienza, perché non è riportata la parte del verbale di udienza del procedimento di primo grado da cui risulta la legittima acquisizione in giudizio del verbale di accertamento ispettivo Inps sopra richiamato, né risulta dal ricorso che le parti abbiano effettuato alcuna interlocuzione su tale documento (non valendo, in senso contrario, quanto evidenziato a p. 11 del ricorso stesso, mediante il riferimento ad una memoria di costituzione in grado di appello con la quale il lavoratore avrebbe citato una sentenza della Cassazione in materia di frazionamento del credito); inoltre, sulla questione specifica risulta intervenuta la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 1482/2017, per lo più trascritta nel controricorso e passata in giudicato, con la quale è stata rigettata l’istanza di revocazione della società, sullo specifico presupposto che il documento in questione non costituiva un elemento di conoscenza nuovo, essendo soltanto illustrativo di una situazione di fatto già nota e dibattuta in sede di cognizione (cfr. il seguente passo: «Su tali basi il ricorso è inammissibile anche perché con esso si mira a travolgere il giudicato sulla base di circostanze già dedotte in sede di reclamo e che vengono riproposte sotto la veste di evenienze scoperte solo il 26/5/16, asserendo che il lavoratore le aveva per lungo tempo occultate»); le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza , con pagamento da eseguir si , ai sensi dell’art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, attesa l’ammissione del controricorrente al beneficio del gratuito patrocinio, in favore dello Stato in merito alla fase di studio ed introduzione della controversia, nonché in favore del controricorrente medesimo in relazione alla fase di decisione (anteriormente alla quale, per come evidenziato in memoria, vi è stato un superamento dei limiti di reddito); ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, di cui € 1.500,00 in relazione alla fase di studio ed € 2.000,00 in relazione a quella di introduzione della controversia, da eseguirsi in favore dello Stato, nonché € 1.500,00 quanto alla fase di decisione, da eseguirsi in favore del controricorrente, oltre euro 200,00 per esborsie 15% per spese generali e accessori di legge . Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
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