CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 2025
Cassazione n. 24441/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2024 del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata emessa il 16 settembre 2024 dal Tribunale di Catania, con cui gli è stata applicata la pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 1.700,00 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto accertato in Catania il 18 giugno 2024. Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; tali profili non sono ravvisabili nel caso di specie, dovendosi peraltro rimarcare che la concessione delle attenuanti generiche non aveva formato oggetto dell'accordo delle parti. Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2025.