CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2022
Cassazione n. 21554/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che con sentenza del 7 luglio 2021 la Corte d'appello di Lecce ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 10.000,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90. Considerato che avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo di difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] che con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge (in relazione all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90) e il difetto di motivazione, poiché la Corte territoriale avrebbe escluso la configurabilità dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 senza adeguatamente motivare sul punto, non avendo tenuto conto degli esiti degli accertamenti disposti sulla sostanza stupefacente rinvenuta. [OSCURATO:PERSONA] che con il secondo motivo il ricorrente lamenta la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione per non avere il giudice di secondo grado esposto le ragioni alla base della propria decisione di confermare la sentenza di primo grado, essendosi limitato a richiamare le ragioni esposte dal giudice di prime cure. Ritenuto che i primi due motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché si limitano a riprodurre profili di censura già esaminati e disattesi dal giudice di merito e poiché non contengono alcuna critica specifica con riferimento alle argomentazioni che la Corte territoriale ha posto alla base della propria decisione; la Corte d'appello di Lecce, infatti, ha ritenuto non configurabile l'ipotesi di lieve entità alla luce della circostanza oggettiva relativa al quantitativo di sostanza rinvenuta (6.819 kg. di sostanza stupefacente di tipo marjuana); un simile quantitativo, da cui è stato calcolato potersi trarre 1267 dosi medie giornaliere, si pone in palese contrasto con il profilo della minima offensività di cui alla fattispecie ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta la carenza di specifica motivazione circa la mancata integrazione dell'attività probatoria con nomina di un perito (perito che verificasse se l'accertamento effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] presso il [OSCURATO:PERSONA] di Bari fosse attendibile), è manifestamente infondato in quanto riproduttivo di profili di censura già vagliati dalla Corte d'appello di Lecce, la quale ha adeguatamente motivato circa la piena utilizzabilità degli esiti dell'accertamento tecnico compiuto sulla sostanza in fase di indagine alla luce dell'opzione manifestata per il rito abbreviato; è giurisprudenza consolidata di questa Corte che, ai fini della decisione nel giudizio abbreviato, sono utilizzabili tutti gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo del P.M., compreso l'accertamento tecnico non ripetibile non preceduto dagli avvisi alle parti, poiché con la richiesta di giudizio abbreviato l'imputato accetta che siano utilizzate tutte le risultanze probatorie legittimamente acquisite anteriormente alla sua istanza (Sez. 4, n. 37762 del 20/03/2019). Ritenuto che il quarto motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta la mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche - non avendo la Corte territoriale espresso alcuna motivazione autonoma circa la determinazione della pena da infliggere all'imputato - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, riproducendo una doglianza già contenuta nell'atto di appello e vagliato dal giudice di seconde cure; sul punto, la Corte d'appello di Lecce, con motivazione non illogica, ha ritenuto di non concedere le circostanze attenuanti generiche alla luce del fatto che il presunto comportamento collaborativo dell'imputato si è manifestato in condizione di flagranza di reato (in un momento in cui, quindi, ben poche condotte alternative a quella effettivamente tenuta rimanevano al soggetto) e, di conseguenza, ha ritenuto congrua la pena sulla base dei parametri di cui all'art. 133 c.p., tenendo conto della gravità della condotta e della personalità negativa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 maggio 2022 Il C