CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03813/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15019/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 4670/2017 depositata il9/11/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° dicembre 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dal difensore della ricorrente ai sensi dell’art. 380-bis.1.c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] La presente causa riguarda la duplice successione dei genitori di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. Dapprima è deceduto, nel 1995, il padre [OSCURATO:PERSONA] e poi nel 2005 la madre [OSCURATO:PERSONA]. La madre ha istituito la figlia [OSCURATO:PERSONA] nella disponibile. I genitori erano comproprietari di un immobile costituente la casa familiare. Per quanto interessa ancora in questa sede, la causa, iniziata da [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Milano, è stata definita in primo grado con le seguentistatuizioni: -il Tribunale ha rigettato l’eccezione di prescrizione, proposta dall’attrice, del diritto del convenuto di accettare l’eredità del padre; -il Tribunale ha ancora rigettato la domanda dell’attrice, di usucapione dell’immobile compreso nell’eredità dei comuni genitori; -ha disposto la divisione del medesimo in ragione delle quote derivanti dalla duplice successione (11/18 in favore dell’attrice e 7/18 in favore del convenuto); -ha assegnato l’immobile alla [OSCURATO:PERSONA], con addebito dell’eccedenza, rigettando la domanda della stessa, che pretendeva di detrarre dal conguaglio l’importo delle spese per lavori di ristrutturazione da lei eseguiti sull’immobile; -ha riconosciuto il credito del convenuto per l’uso esclusivo della cosa da partedella condividente. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 4670/2017 (depositata il 9 novembre 2017), ha rigettato l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], confermando la pronuncia di primo grado. Essa ha accertato, sulla scorta delle deposizioni testimoniali , che i fratelli Seminati avevano riscosso un assegno di spettanza del defunto padre; ha negato che l’attrice avesse il possesso utile per l’usucapione; ha confermato il rigetto della domanda relativa ai miglioramenti apportati alla cosa comune, argomentando sulla inidoneità della prova per testimoni, non ammessa dal primo giudice e reiterata in appello, a fornire la prova del sostenimento personale della spesa; ha confermato il riconoscimento del credito del convenuto per l’uso esclusivo della cosa. Per la cassazione della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già costituiti in appello quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], sono rimastiintimati. La difesa della ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 476 e 2697 c.c. eviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (nello specifico il non accertato incasso delle somme e, quindi, la mancanza dell'atto di accettazione tacita e la natura del credito riscosso)». Secondo la ricorrente, l ’impugnata sentenza sarebbe erronea sotto un duplice profilo: perché sarebbe inidonea la prova del fatto dell’avvenuta riscossione dell’assegno, in quanto desunta solo da prove testimoniali; in ogni caso, perché è completamente mancata l’indagine sulla natura del credito riscosso, tenuto conto che non tutte le somme, pagate agli eredi dopo la morte, costituiscono crediti ereditari. Non lo sono, ad esempio,le indennità assicurative, le quali, anche quando siano destinate agli eredi in forza della designazione, costituiscono oggetto di un diritto proprio del designato, che non fa parte dell’asse ereditario. Lo stesso dicasi per i ratei di pensione non riscossi del defunto, che sono dovuti ai congiunti iure proprio ai sensi dell’art. 201 del d.P.R. 1092 del 1973. La prima questione, in linea di principio corretta, è puramente teorica. Essa è prospettata in via di mera ipotesi. Non risulta minimamente che, nel caso in esame, il pagamento costituisse beneficio di una polizza vita stipulata in favore degli eredi. La seconda questione è, invece , concreta, poiché n e fa menzione la stessa Corte d’appello nel passare in rassegna le deposizioni testimoniali, laddove riferisce il titolo del pagamento a un arretrato della pensione. A proposito di questa seconda questioneil motivo è fondato . «La spettanza di un credito costituito dal rateo insoluto di pensione previsto dall'art. 201 del t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, avviene i ure proprio e non iure succesionis nei confronti dei soggetti indicati dal legislatore come aventi diritto (coniuge superstite o figli), con la conseguenza che non può essere attribuito a costoro il corrispondente onere, costituito dalle situazioni debitorie createsi nel tempo, per indebite erogazioni, a carico del dante causa nei confronti dell'amministrazione liquidatrice» (Corte dei [OSCURATO:PERSONA]. giurisdiz., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 287). La Corte d’appello, pertanto, in considerazione di quanto emerso dall’istruzione della causa, avrebbe dovuto approfondire l’indagine su questo punto,accertando la precisa natura del credito riscosso. Tale indagine è invece mancata. L’accettazione è stata, infatti, riconosciuta solo in base al fatto materiale della riscossione, mentre occorreva considerare se il pagamento fosse dovuto per un titolo ereditario in senso tecnico (Cass. n. 12327/1999)oppure se la qualità di erede fosse stata usata quale sinonimo di successibile, titolare di un diritto esercitabile in tale specifica veste, a prescindere dall’accettazione (cfr. Cass. n. 4484/1996; n. 26606/2016; n. 25635/2018). In questo secondo caso l’atto, di per sé, potrebbe non avere, in assenza di altri elementi, i requisiti di univocità occorrenti per integrare un’ipotesi di accettazione tacita. Si ricorda che l’accettazione tacita dell’eredità si ha quando il chiamato compia atti che, per loro natura, presuppongono l’acquisto dell’eredità e ad essa si riferiscono. Deve trattarsi di atti incompatibili con la volontà di rinunziare e non altrimenti giustificabili se non con la veste di erede (Cass. n. 1021/1976; n. 10060/2018; n. 14499/2018). 2. Il secondo motivo denuncia «violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1102, comma 2, 1140, 1141, 1144, 1158 e 1164 c.c.; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 115 c . p . c. » La decisione è oggetto di censura nella parte in cu la Corte di appello ha confermato il rigetto della domanda di usucapione proposta dall’attuale ricorrente. In particolare, le censure della ricorrente si appuntano sull’affermazione della Corte d’appello, secondo cui "al possesso di [OSCURATO:PERSONA] non può essere aggiunto il possesso della madre, perché fondato su un titolo diverso". La Corte d’appello non avrebbe tenuto nel debito conto che: a) dopo la morte del padre, avvenuta nel 1995 , l’immobile era stato nel possesso per intero della madre, quale titolare del diritto di abitazione sullaquota di metà compresa nell’asse, e quale proprietari a esclusiva dell’altra quota: male avrebbe fatto il giudice a disconoscere il carattere esclusivo del possesso, ipotizzando la tolleranza del comproprietario; b) dopo la morte della madre, avvenuta nel 2005, il possesso è stato proseguito da lla sola ricorrente, la quale aveva il diritto di sommare al proprio possesso il possesso precedente della madre, non essendo di impedimento la duplicità dei titolo del potere di fatto esercitato sulla casa dalla genitrice. Il motivo è infondato. La Corte d’appello ha precisato che «nemmeno è stato dedotto che, sino al 2005, anno in cui è morta la madre, l’appellante ( attuale ricorrente) possedesse la quota della madre uti dominus, di modo che il periodo precedente non può essere conteggiato ai fini dell’usucapione da parte di [OSCURATO:PERSONA], della quota della madre, mentre il periodo dal 2005 è inferiore al ventennio». Tale affermazione non ha costituito oggetto di censura, il che vuol dire che la pretesa della ricorrente suppone, oltre al possesso esclusivo della madre sino al 2005 , la possibilità di unire a questo il suo possesso a partire dal 2005, assunto come esclusivo. In questo senso, però, dato e non concesso che la madre avesse il possesso esclusivo dell’immobile, la pretesa trova ostacolo insormontabile nel fatto che alla successione della genitricesono stati chiamati non solo la ricorrente, ma anche il fratello, ed entrambi hanno accettato l’eredità (giusta la ricostruzione recepita nella sentenza impugnata sulle vicende dell’eredità materna, che non è investita dai motivi di ricorso per cassazione ) . Il che giustifica l’applicazione del principio secondo il quale «i coeredi acquistano il possesso a titolo comune e pro indiviso dei beni che formano l 'asse ereditario, senza necessità di un atto materiale di apprensione, e continuano ad esercitarlo col medesimo carattere anche se manchi una detenzione ininterrotta e continua da parte di tutti» (Cass. n. 1999/1964; n. 17988/2004; n. 15697/2011). Tenuto conto del tempo intercorso fra la data della morte della madre e la proposizione della domanda di usucapione, ampiamente inferiore al ventennio, le considerazioni proposte dalla ricorrente, sul carattere esclusivo del potere di fatto esercitato sulla cosa e sulla protratta inerzia del convenuto, sono a prioriirrilevanti. La soluzione negativa è giustificata oggettivamente per effetto de lla qualità ereditaria di entrambi i fratelli Seminati ed in dipendenza della continuazione del possesso da parte degli eredi, che si verifica anche quando, dopo l’apertura della successione, si sia estrinsecato attraverso atti di esercizio posti in essere da uno solo degli eredi (Cass. n. 22/1982). Restano assorbiti gli ulteriori profil i d ella censura in esame , tranne quello relativo alla prova del pagamento dei miglioramenti al bene comune, irrilevante nella prospettiva dell’usucapione, per quanto appena detto, ma rilevante in linea teorica sulla domanda subordinata relativa alla compensazione del relativo credito con il debito da conguaglio dovuto per l’assegnazione del bene indivisibile. La doglianza riguarda , in particolare , la mancata ammissione della prova per testi, che la Corte d’appello avrebbe ritenuto inidonea in base ad una errata lettura dei capitoli di prova, che , secondo la ricorrente, erano invece idonei a fornire la prova dell’esecuzione dei lavori e del loro pagamento da parte dell’attuale ricorrente. Per questa parte la censura, già impropriamente proposta nell’ambito del motivo riguardante l’usucapione, è inammissibile, rivolgendosi contro una valutazione discrezionale rimessa al giudice di merito, insindacabile in cassazione (Cass. n. 2201/2007; n. 34189/2022). 3. Il terzo motivo(rubricato “violazione e/o falsa applicazione dell’art.132 c.p.c. e violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1102 c.c.) censura la decisione nella parte in cui la Corte d’appello ha confermato il riconoscimento in favore del convenuto di una indennità per l’uso esclusivo della c a sa . La Corte di merito avrebbe erroneamente assunto la domanda giudiziale di pagamento, formulata dalla controparte nella comparsa di risposta, alla stregua di una opposizione alla protrazione dell’uso esclusivo dell’immobile da parte della ricorrente. Il motivo è infondato. Il comproprietario, il quale abbia il godimento di uno dei beni comuni senza un titolo giustificativo, deve corrispondere agli altri, quale ristoro per la privazione dell’utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili(Cass. n. 7716/1990; n. 7881/2011; n. 17876/2019). Risulta chiaramente dalla giurisprudenza di questa Corte che l’obbligo dei vari partecipanti alla comunione di non esercitare il godimento diretto della cosa comune, che di norma compete a ciascun partecipante ai sensi dell’art. 1102 c.c., sorge solo se ed in quanto venga deliberato, in sede di amministrazione della cosa comune, di procedere alla sua utilizzazione con la forma del godimento indiretto. In difetto di una siffatta delibera,ove l’immobile venga usato di fatto da uno soltanto dei comproprietari, con il consenso espresso o tacito e comunque senza l’opposizione degli altri aventi diritto, non può in ciò configurarsi un impedimento a che gli altri partecipanti possano usare della cosa comune secondo il loro diritto, in mododa concretare una violazione dei limiti che sono stabiliti dall’art. 1102 c.c. all’uso della cosa comune da parte dei vari partecipanti (Cass. n. 2902/1974; n. 4131/2001; n. 22435/2011). In questo ordine di idee è stato precisato che il semplice godimento esclusivo da parte del singolo comunista non può provocare un danno ingiusto nei confronti di coloro che hanno mostrato acquiescenza all’altrui uso esclusivo, quando non risulti provato che i beneficiari del godimento esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale (Cass. n. 13036/1991; n. 24647/2010; n. 2423/2015; n. 1738/2022). Il principio, appunto, implica l’acquiescenza all’altrui uso e questa non sussiste più, per la contraddizione che non lo consente, nel momento in cui il comproprietario abbia chiesto il pagamento di una indennità per l’altrui uso esclusivo della cosa o più semplicemente abbia avanzato una istanza di rendimentodel conto. È stato chiarito, infatti, che il rendiconto fra coeredi include ogni atto di godimento separato della cosa comune, suscettibile di risolversi in un credito verso gli altri: non solo, perciò, la riscossione dei canoni da terzi dei beni eventualmente locati, ma anche il godimento diretto esercitato dal singolo oltre i limiti stabiliti dall’art. 1102 c.c. (Cass. n. 21906/2021). Le tesi della ricorrente, secondo cui la domanda giudiziale con la quale il comunista chieda, per la prima volta, il pagamento di una indennità per l’uso della cosa, esercitato da altro compartecipe, non equivarrebbe a manifestazione di dissenso verso siffatto uso, costituisce petizione di principio. A partire da questo momento, pure in assenza di precedenti istanze rivolte contro il possessore esclusivo, costui è tenuto a pagare agli altri l’equivalente pro quota dei frutti civili. È principio acquisito, nella giurisprudenzadi questa Corte, che i frutti civili, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell’immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, possono, solo in mancanza di altri più idonei parametri, essere individuati nei canoni di locazione percepibili per l’immobile (Cass. n. 7716/1990; n. 7881/2011; n. 17876/2019). La sentenza impugnata, sotto questo profilo, è immune da censure. 4.In conclusione, è fondato il primo motivo, mentre sono infondati gli altri. La sentenza deve, quindi, essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa innanzi alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, perché provveda a riconsiderare le risultanze istruttorie sull’accettazione dell’eredità paterna, alla luce dei principî sopra ricordati. Ad essa si demanda pure la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglieil primo motivo; rigetta il secondo e il terzo motivo; cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto; rinvia la causa a