CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2026
Cassazione n. 34792/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TRIB.SEZ.DIST. di IschiaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il ricorso nell’interesse di D’[OSCURATO:PERSONA] – perché come tale deveessere qualificata l’impugnazione presentata – è inammissibile, in quantoproposto da soggetto privo di legittimazione e cioè da difensore non abilitato alpatrocinio in cassazione;che, infatti, «alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibilequalora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo deiprofessionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non èprevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In caso diversoverrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighisanzionati per chi abbia proposto l’esatto mezzo di impugnazione» (ex multis,Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Rv. 277208; Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013,Rv. 256835);che il ricorso è comunque inammissibile perché sostanzialmente privo diargomentazioni a sostegno, essendo basato su un tentativo di sminuire, sullascorta di mere asserzioni, la portata del fatto di reato, per di più a fronte di unasentenza di merito con la quale si è fatta applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.;che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Cortecostituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi perritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione del la causa di inammissibi l i tà», al la declaratoriadell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]