CassazionedecretoSezione 5Decisione del 30 giugno 2023
Cassazione n. 19343/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di ISCHIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputata, che ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la decisione indicata in epigrafe, il Giudice di Pace di Ischia ha prosciolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di minaccia e di lesioni personali in danno di [OSCURATO:PERSONA], per difetto della condizione di procedibilità, difettando la querela. \L( 2. Avverso la sentenza predetta propone ricorso per cassazione, ex art. 36 comma 2 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il Procuratore della Repubblica di Napoli deducendo violazione di legge penale e processuale. 3. [OSCURATO:PERSONA] di pace avrebbe violato gli artt. 336 e ss. e 529 cod. proc. pen. in quanto non concedeva il rinvio per consentire la produzione della querela indicata nell'imputazione, rilevando come quelle in atti fossero rivolte nei confronti di diversi soggetti e non di [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. 5. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. A ben vedere, in tema di atti relativi alla procedibilità, la mancata acquisizione, "ah initio", al fascicolo delle indagini preliminari della prova dell'effettiva sussistenza della querela non ne impedisce l'acquisizione successiva in quanto si tratta di documento necessario alla verifica della procedibilità, acquisibile in ogni stato e grado del giudizio di merito, trattandosi di allegazione non sottoposta a forme e termini presidiati da sanzioni processuali e senza che ne derivi un nocumento al diritto di difesa, potendo l'imputato chiedere l'immediata declaratoria di improcedibilità ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. e dovendo il giudice verificare, in tal caso, se la condizione di procedibilità sussista effettivamente (Sez. 3, n. 16470 del 28/02/2020, P., Rv. 279006 - 01; Sez. 5, n. 14629 del 16/01/2018, Cinquia, Rv. 272849 - 01; conf. N. 4036 del 2006 Rv. 233603 - 01, N. 13595 del 2010 Rv. 246718 - 01, N. 31220 del 2013 Rv. 256088 - 01, N. 3187 del 2014 Rv. 258534 - 01). E però, nel caso in esame per un verso il Giudice di pace ha chiarito che la querela in atti non risultava allegata e che nella stessa data ne esisteva un'altra non riguardante i reati contestati a [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli artt. 612 e 582 cod. pen., rispettivamente sporte il 1 luglio 2019 e il 31 luglio 2019 secondo quanto indicato nell'imputazione. [OSCURATO:PERSONA] di pace chiarisce che le varie querele prodotte recano in due casi date diverse (16 maggio 2018 e 30 maggio 2018) e in un caso una data coincidente, quella del 31 luglio 2019, ma si tratta di querele sporte tutte nei confronti di soggetti diversi da [OSCURATO:PERSONA]. Vedendosi in tema di error in procedendo, anche il consentito esame del fascicolo da parte di questa Corte conferma la valutazione del Giudice di pace, essendo la querela del 31 luglio 2019 sporta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e non di [OSCURATO:PERSONA]. Per altro il ricorrente non ha neanche allegato al ricorso la querela, che avrebbe consentito la procedibilità nel presente giudizio, risultando il ricorso privo di autosufficienza a riguardo. Infatti, in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'ad. 7, comma 1, d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, anche quando materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 15/02/2021, Cossu, Rv. 280419 - 01; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019 - dep. 31/07/2019, Talamanca , Rv. 27643201) 3. Pertanto il ricorso è inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma,