CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34044/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI BERGAMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettelecntite le conclusioni del PG_ Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui sono stati chiesti l'annullamento dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Brescia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Bergamo in funzione di giudice dell'esecuzione ha accolto la richiesta di unificazione sotto il vincolo della continuazione in executivis in relazione ai reati di cui a sette sentenze emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo propone ricorso per cassazione avverso detta ordinanza, deducendo l'incompetenza funzionale del Tribunale di Bergamo, poiché l'ultima sentenza irrevocabile è quella della Corte di appello di Brescia in data 14/07/2020 in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo in data 11/02/2019, irrevocabile il 12/10/2020. 3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA], con memoria difensiva, insiste per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La competenza del giudice dell'esecuzione ha carattere funzionale, assoluto e inderogabile; pertanto, la nullità conseguente alla sua inosservanza può essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 1, Sentenza n. 31946 del 04/07/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240775). 2. Recita l'art. 665 cod. proc. pen., comma 4, prima parte: "Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo". Detta disposizione va, poi, coordinata, oltre che con il principio della perpetuati° iurisdictionis (dovendosi avere riguardo, nell'individuazione del provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, alla data della richiesta formulata in sede esecutiva), con quella formulata al cit. art. 665 cod. proc. pen., comma 2: "Quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado, altrimenti è competente il giudice di appello") Considerando che con l'espressione "in relazione alla pena" adoperata nell'art. 665 cod. proc. pen. deve ritenersi tutto ciò che ha attinenza non solamente con la misura della pena, ma anche con la sua applicazione ed esecuzione (come è, ad esempio, per le statuizioni in tema di revoca o concessione dei benefici della sospensione condizionale o della non menzione). eern—le Consegueriz3 che, allorché la sentenza di secondo grado operi un'elaborazione sostanziale della pronuncia del primo giudice con un intervento concretamente riformatore che abbia, tra l'altro, incidenza sulla misura della pena non in maniera diretta, ma quale effetto di detto intervento, la competenza in sede esecutiva appartiene al giudice d'appello (Sez. 1, n. 5637 del 21/12/1993 - dep. 22/02/1994, Confl. comp. G.I.P. Trib. Grosseto e App. Firenze in proc. Comandi, Rv. 196548 e Sez. 1, n. 34578 del 12/07/2017 - dep. 14/07/2017, P.G. in proc. Morelli, Rv. 270833: in entrambi i casi la Corte d'appello aveva concesso le attenuanti generiche, riducendo la pena). Tale elaborazione sostanziale della pronuncia del primo giudice va ravvisata anche nel caso di concordato in appello, in relazione all'effettivo contenuto della deliberazione, nel senso che, qualora la decisione sia stata riformata soltanto in ordine alla misura della pena la competenza appartiene al giudice di primo grado, mentre spetta al giudice d'appello quando, per effetto dell'accordo delle parti, siano state riconosciute circostanze attenuanti o siano state escluse circostanze aggravanti ovvero sia stato modificato il giudizio di comparazione o sia stata applicata la continuazione tra più reati (si veda Sez. 1, n. 18874 del 15/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279189). 3. Nel caso di specie il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo in relazione alla data di proposizione dell'incidente di esecuzione è la sentenza della Corte di appello di Brescia del 14/07/2018, irrevocabile il 12/10/2020, che ha riformato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Bergamo in data 11/02/2019, riconoscendo il vincolo della continuazione con i reati di altra sentenza irrevocabile emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 4. Deve, quindi, annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato, e, conseguentemente, disporsi la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Brescia. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Brescia per l'ulteriore corso. Cos