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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2024

Cassazione n. 15823/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che relativamente al primo motivo di ricorso si deve ribadire che nel giudizio di appello, la violazione del termine a comparire per l'imputato integra una nullità generale a regime intermedio funzionale a garantirne la partecipazione al giudizio, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza di secondo grado, e tale eccezione è stata proposta soltanto con il ricorso per cassazione; rilevato che il secondo e terzo motivo di ricorso, con cui si deducono il vizio della motivazione in ordine alla riconducibilità all'imputato delle condotte contestate prospettando un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); ritenuto, inoltre, che sul quarto e quinto motivo di ricorso vi è congrua motivazione della Corte di appello a pag.8 della sentenza impugnata, cui il ricorrente contrappone inammissibili valutazioni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ritenuto che non può essere accolta la richiesta di rifusione di spese in favore della parte civile, che non ha apportato alcun elemento utile alla discussione; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.r.I..

Così deciso, in data 9 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che relativamente al primo motivo di ricorso si deve ribadire che nel giudizio di appello, la violazione del termine a comparire per l'imputato integra una nullità generale a regime intermedio funzionale a garantirne la partecipazione al giudizio, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza di secondo grado, e tale eccezione è stata proposta soltanto con il ricorso per cassazione; rilevato che il secondo e terzo motivo di ricorso, con cui si deducono il vizio della motivazione in ordine alla riconducibilità all'imputato delle condotte contestate prospettando un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); ritenuto, inoltre, che sul quarto e quinto motivo di ricorso vi è congrua motivazione della Corte di appello a pag.8 della sentenza impugnata, cui il ricorrente contrappone inammissibili valutazioni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ritenuto che non può essere accolta la richiesta di rifusione di spese in favore della parte civile, che non ha apportato alcun elemento utile alla discussione; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.. Così deciso, in data 9 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 15823/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris