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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 maggio 2022

Cassazione n. 18245/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.14713/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , VIA G. B. TIEPOLO, 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso l’ORDINANZA d el [OSCURATO:PERSONA] di VIBO VALENTIAdepositata il 13/05/2022, r.g.n. 2815/2021 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per regolamento di competenza avverso il provvedimento del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] reso il 13 maggio 2022 che, a seguito di un rinvio, ha ammesso “la prova per testi richiesta dalla parte opposta” e per il suo “raccoglimento” ha fissato una successiva udienza. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha proposto difese.

2. [OSCURATO:PERSONA] rileva che non sono state depositate le conclusioni scritte del pubblico ministero e che non risulta che tali conclusioni siano state richieste secondo quanto dispone il primo comma dell’art. 380-ter c.p.c.

La disposizione, che prevede tale richiesta, è infatti applicabile alla fattispecie trattandosi di giudizio introdotto con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per il quale, a tale data, era però stata fissata l’adunanza in camera di consiglio.

Ai sensi dell’art. 35, comma 6 del d.l.g.s. n. 149/2022 ( la nuova disposizione di cui all’art. 380-ter c.p.c., che non prevede più la richiesta delle conclusioni scritte al pubblico ministero, si applica infatti ai giudizi introdotti con ricorso già notificato al 1° gennaio 2023 per i quali non è però stata ancora fissata l’adunanza in camera di consiglio.

Vi è quindi la necessità di disporre la comunicazione degli atti al pubblico ministero affinché provveda al deposito delle sue conclusioni scritte.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria per la comunicazione degli atti al Procuratore Generale per la formulazione delle conclusioni scritte.

Così deciso in Roma, nella adunanza camera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.14713/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , VIA G. B. TIEPOLO, 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso l’ORDINANZA d el [OSCURATO:PERSONA] di VIBO VALENTIAdepositata il 13/05/2022, r.g.n. 2815/2021 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per regolamento di competenza avverso il provvedimento del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] reso il 13 maggio 2022 che, a seguito di un rinvio, ha ammesso “la prova per testi richiesta dalla parte opposta” e per il suo “raccoglimento” ha fissato una successiva udienza. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha proposto difese. 2. [OSCURATO:PERSONA] rileva che non sono state depositate le conclusioni scritte del pubblico ministero e che non risulta che tali conclusioni siano state richieste secondo quanto dispone il primo comma dell’art. 380-ter c.p.c. La disposizione, che prevede tale richiesta, è infatti applicabile alla fattispecie trattandosi di giudizio introdotto con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per il quale, a tale data, era però stata fissata l’adunanza in camera di consiglio. Ai sensi dell’art. 35, comma 6 del d.l.g.s. n. 149/2022 ( la nuova disposizione di cui all’art. 380-ter c.p.c., che non prevede più la richiesta delle conclusioni scritte al pubblico ministero, si applica infatti ai giudizi introdotti con ricorso già notificato al 1° gennaio 2023 per i quali non è però stata ancora fissata l’adunanza in camera di consiglio. Vi è quindi la necessità di disporre la comunicazione degli atti al pubblico ministero affinché provveda al deposito delle sue conclusioni scritte. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria per la comunicazione degli atti al Procuratore Generale per la formulazione delle conclusioni scritte. Così deciso in Roma, nella adunanza camera
Sentenza Cassazione n. 18245/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris