CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 3 novembre 2021
Cassazione n. 06639/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Si da atto che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA alle ore 11.20 non è presente. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, ricorre, per il tramite del difensore, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma, in accoglimento della richiesta formulata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena allo stesso inflitta. 2. Con un unico motivo lamenta la violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, nonché il vizio di motivazione della sentenza impugnata per non avere la Corte territoriale applicato detta norma al caso di specie. 3. Il ricorso è inammissibile, giacché l'impugnazione, in sede di legittimità, di una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ha, come noto, un ristretto ambito di proponibilità. Invero, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (ex multis, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170). 4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Picci DEPOT