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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 48576/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso Vordinanza del 25/01/2022 del [OSCURATO:PERSONA] TORINOudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette !e conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore general., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Il Tribunale di sorveglianza di Torino, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha rigettato l'opposizione avverso l'ordinanza con la quale lo stesso Tribunale, dichiarando l'esito non positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale cui era stato ammesso [OSCURATO:PERSONA] con provvedimento del 22 novembre 2017, aveva disposto l'esecuzione della pena di cui alla misura alternativa inflitta al predetto per il reato di cui agli artt. 73 e 80, d.P.R. n. 309 del 1990, giudicato con sentenza della Corte di appello di Genova del 22 gennaio 2014.

2. Avverso la decisione di rigetto dell'opposizione propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore.

Lamenta violazione dell'art. 47 Ord. pen. e vizi della motivazione, rilevando che l'esito non positivo della prova si è erroneamente fondata su accuse formulate dal Tribunale di sorveglianza, riferitekuna notizia di reato per cui era intervenuta archiviazione, e sull'improprio richiamo di altri fatti noti nel corso dell'esecuzione della misura alternativa e ivi apprezzati come inidonei a fondare giudizi negativi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. La motivazione del provvedimento impugnato, facendo riferimento a quanto avvenuto nel corso dell'esperimento della prova, illustra come le considerazioni negative focalizzano precise emergenze, rappresentate negli atti di polizia giudiziaria, non circoscritte ai fatti che risultano scrutinati ai fini della decisione assunta con il decreto di archiviazione emesso nel procedimento instaurato nei confronti del ricorrente per il reato di cui all'art. 73 del T.U. stup.

Al riguardo, il Tribunale ha ampiamente illustrato come tale decisione, seguendo le indicazioni desumibili dall'iter del procedimento e dalle ragioni delle relative determinazioni assunte dalle autorità procedenti, avesse avuto ad oggetto una condotta diversa dall'acquisto di 55 grammi di cocaina in data 8 maggio 2018, in cui era risultato coinvolto il ricorrente, alla stregua dell'apprezzamento di chiare emergenze provenienti da esiti di servizi di intercettazione puntualmente esposti.

I Giudici di merito, inoltre, hanno chiarito che dalle stesse emergenze risultava che il ricorrente aveva violato anche altre prescrizioni impartite in sede di applicazione della misura alternativa dopo la condanna per un precedente traffico di stupefacenti ricadente nell'anno 2013, considerando i più ampi costanti contatti telefonici e personali intrattenuti con [OSCURATO:PERSONA], soggetto pluripregiudicato, da cui lo stesso ricorrente acquistava il predetto quantitativo di stupefacente.

Tali comportamenti, non conosciuti nel corso dell'esecuzione della misura, sono stati valutati unitamente alle altre contestuali violazioni invece già conosciute, giungendo a ragionate conclusioni che portavano a leggere quest(ultime confermative di un più ampio atteggiamento di elusione del regime della prova, i cui effetti si traducevano dall'inizio in una sottomissione apparente.

3. Le doglianze mosse con il ricorso, richiamando l'archiviazione del procedimento di cui sopra, non si rapportano alle distinzioni operate nel provvedimento impugnato; relative ai fatti in quella sede estranei ad un effettiv'o scrutinio e pertanto autonomamente apprezzabili dai giudici delletsorveglianza non già per elevare improprie incolpazioni di natura penale, ma ai fini dell'esame del comportamento tenuto dal condannato, sulla base di precise motivazioni che danno contezza dell'accertamento degli accadimenti ritenuti significativi, senza trovare, al contempo, smentita in pertinenti valutazioni illustrate in sede penale.

Più in generale, le censure introducono rilievi meramente rivalutativi che scompongono impropriamente il quadro complessivo dei ragionamenti di merito, idonei, comunque, a rappresentare la continuità delle precedenti manifestazioni criminali del ricorrente nel settore del traffico di stupefacenti rispetto alla sua consapevole contiguità, durante l'esecuzione della misura e in aperta biz violazione delle relative prescrizioni, con chi in quel periodo esercitava in modo ramificato il medesimo traffico di stupefacenti, rapportandosi in tale ambito apertamente e costantemente, di persona e telefonicamente, con la disponibilità del ricorrente.

Risvolti, questi, che risultano chiaramente rappresentati dalle risultanze richiamate nel provvedimento e che rilevano ai fini dell'apprezzamento negativo dell'esperimento della provafa prescindere dalla configurazione di specifici reati, tanto più nell'ambito di valutazioni che trovano coerente conforto, secondo le altre ragionevoli spiegazioni, nella natura delle restanti violazioni rimaste accertate.

Con riguardo alla valenza di queste ultime, la difesa muove rilievi altrettanto infondati, poiché essi intendono ribadire precedenti letture che, come spiegato dal Tribunale, contrastano con le chiare indicazioni delle risultanze prima non conosciute, così da trovare ampia giustificazione la nuova e diversa lettura di dette violazioni, nell'ambito di un giudizio complessivo che dà conto dell'irrilevanza, per lo stesso difetto di appropriate e complete conoscenze, anche delle altre precedenti valutazioni favorevoli nei confronti del condannato che la difesa ha altresì richiamato nel ricorso, sulla base di assunti anch'essi rivalutativi e rivolti ad opporsi genericamente ai motivati apprezzamenti intervenuti anche sotto tale profilo.4.

Alla stregua di tutte le precedenti considerazioni, il ricorso va dunque rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso Vordinanza del 25/01/2022 del [OSCURATO:PERSONA] TORINOudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette !e conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore general., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Il Tribunale di sorveglianza di Torino, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha rigettato l'opposizione avverso l'ordinanza con la quale lo stesso Tribunale, dichiarando l'esito non positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale cui era stato ammesso [OSCURATO:PERSONA] con provvedimento del 22 novembre 2017, aveva disposto l'esecuzione della pena di cui alla misura alternativa inflitta al predetto per il reato di cui agli artt. 73 e 80, d.P.R. n. 309 del 1990, giudicato con sentenza della Corte di appello di Genova del 22 gennaio 2014. 2. Avverso la decisione di rigetto dell'opposizione propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore. Lamenta violazione dell'art. 47 Ord. pen. e vizi della motivazione, rilevando che l'esito non positivo della prova si è erroneamente fondata su accuse formulate dal Tribunale di sorveglianza, riferitekuna notizia di reato per cui era intervenuta archiviazione, e sull'improprio richiamo di altri fatti noti nel corso dell'esecuzione della misura alternativa e ivi apprezzati come inidonei a fondare giudizi negativi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. La motivazione del provvedimento impugnato, facendo riferimento a quanto avvenuto nel corso dell'esperimento della prova, illustra come le considerazioni negative focalizzano precise emergenze, rappresentate negli atti di polizia giudiziaria, non circoscritte ai fatti che risultano scrutinati ai fini della decisione assunta con il decreto di archiviazione emesso nel procedimento instaurato nei confronti del ricorrente per il reato di cui all'art. 73 del T.U. stup. Al riguardo, il Tribunale ha ampiamente illustrato come tale decisione, seguendo le indicazioni desumibili dall'iter del procedimento e dalle ragioni delle relative determinazioni assunte dalle autorità procedenti, avesse avuto ad oggetto una condotta diversa dall'acquisto di 55 grammi di cocaina in data 8 maggio 2018, in cui era risultato coinvolto il ricorrente, alla stregua dell'apprezzamento di chiare emergenze provenienti da esiti di servizi di intercettazione puntualmente esposti. I Giudici di merito, inoltre, hanno chiarito che dalle stesse emergenze risultava che il ricorrente aveva violato anche altre prescrizioni impartite in sede di applicazione della misura alternativa dopo la condanna per un precedente traffico di stupefacenti ricadente nell'anno 2013, considerando i più ampi costanti contatti telefonici e personali intrattenuti con [OSCURATO:PERSONA], soggetto pluripregiudicato, da cui lo stesso ricorrente acquistava il predetto quantitativo di stupefacente. Tali comportamenti, non conosciuti nel corso dell'esecuzione della misura, sono stati valutati unitamente alle altre contestuali violazioni invece già conosciute, giungendo a ragionate conclusioni che portavano a leggere quest(ultime confermative di un più ampio atteggiamento di elusione del regime della prova, i cui effetti si traducevano dall'inizio in una sottomissione apparente. 3. Le doglianze mosse con il ricorso, richiamando l'archiviazione del procedimento di cui sopra, non si rapportano alle distinzioni operate nel provvedimento impugnato; relative ai fatti in quella sede estranei ad un effettiv'o scrutinio e pertanto autonomamente apprezzabili dai giudici delletsorveglianza non già per elevare improprie incolpazioni di natura penale, ma ai fini dell'esame del comportamento tenuto dal condannato, sulla base di precise motivazioni che danno contezza dell'accertamento degli accadimenti ritenuti significativi, senza trovare, al contempo, smentita in pertinenti valutazioni illustrate in sede penale. Più in generale, le censure introducono rilievi meramente rivalutativi che scompongono impropriamente il quadro complessivo dei ragionamenti di merito, idonei, comunque, a rappresentare la continuità delle precedenti manifestazioni criminali del ricorrente nel settore del traffico di stupefacenti rispetto alla sua consapevole contiguità, durante l'esecuzione della misura e in aperta biz violazione delle relative prescrizioni, con chi in quel periodo esercitava in modo ramificato il medesimo traffico di stupefacenti, rapportandosi in tale ambito apertamente e costantemente, di persona e telefonicamente, con la disponibilità del ricorrente. Risvolti, questi, che risultano chiaramente rappresentati dalle risultanze richiamate nel provvedimento e che rilevano ai fini dell'apprezzamento negativo dell'esperimento della provafa prescindere dalla configurazione di specifici reati, tanto più nell'ambito di valutazioni che trovano coerente conforto, secondo le altre ragionevoli spiegazioni, nella natura delle restanti violazioni rimaste accertate. Con riguardo alla valenza di queste ultime, la difesa muove rilievi altrettanto infondati, poiché essi intendono ribadire precedenti letture che, come spiegato dal Tribunale, contrastano con le chiare indicazioni delle risultanze prima non conosciute, così da trovare ampia giustificazione la nuova e diversa lettura di dette violazioni, nell'ambito di un giudizio complessivo che dà conto dell'irrilevanza, per lo stesso difetto di appropriate e complete conoscenze, anche delle altre precedenti valutazioni favorevoli nei confronti del condannato che la difesa ha altresì richiamato nel ricorso, sulla base di assunti anch'essi rivalutativi e rivolti ad opporsi genericamente ai motivati apprezzamenti intervenuti anche sotto tale profilo.4. Alla stregua di tutte le precedenti considerazioni, il ricorso va dunque rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
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