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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 36352/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 11 maggio 2021, il Tribunale di sorveglianza di Firenze rigettava le istanze di affidamento in prova al servizio sociale, di affidamento in prova in casi particolari ai sensi dell'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, di semilibertà, presentate da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pena residua di tre anni e venti giorni di reclusione per vari reati.

Con la stessa ordinanza, il Tribunale di sorveglianza dichiarava inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare presentata in ordine alla stessa pena.

2. La difesa dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi volti ad ottenere l'annullamento della suddetta ordinanza.

2.1. Con il primo motivo si deducono l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990.

2.2. Con il secondo motivo si deducono l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 47 e 48

I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen. e vizi di motivazione con riferimento al rigetto delle istanze di semilibertà e di affidamento in prova.

3. La difesa dell'istante ha presentato memoria con la quale precisa i motivi di ricorso e insiste nella richiesta di annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato sotto tutti i profili esposti nei due motivi, e le precisazioni rassegnate nella suddetta memoria difensiva non valgono a far superare tale valutazione.

1.1. Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, il giudice deve fondare la statuizione, espressione di un giudizio prognostico, sui risultati del trattamento individualizzato condotto sulla base dell'esame scientifico della personalità; la relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l'avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno giustificato l'accoglimento o il rigetto dell'istanza (Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013 - dep. 2014, Angilletta, Rv. 258404).

Allorché il giudice di merito abbia accertato una rilevante propensione a delinquere del soggetto, desunta da specifici e numerosi precedenti penali e da varie pendenze giudiziarie, è giustificato il giudizio prognostico negativo in ordine alle probabilità di successo dell'applicazione di misure alternative al regime carcerario, non essendo sufficiente l'assenza di indicazioni negative ed occorrendo, invece, elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di esito favorevole della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 11573 del 05/02/2013, Barilà, Rv. 255362; Sez. 1, n. 4553 del 21/06/2000, Buoncristiano, Rv. 216914).

1.2. La valutazione delle condizioni per la concessione delle misure alternative alla detenzione è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre non sono ammesse le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto giudice.

1.3. Posto in astratto quanto sopra, deve notarsi, con riferimento al caso concreto ora in esame, che il Tribunale di sorveglianza ha rispettato i suddetti principi e non è incorso in alcun vizio di motivazione.

L'ordinanza, infatti, è plausibilmente basata sia sul rilievo dell'entità della pena residua che supera il limite per la concessione della detenzione domiciliare, sia su persuasive osservazioni riguardanti la mancanza di un inserimento lavorativo; l'inidoneità dell'attività di volontariato indicata nella relazione dell'U.E.P.E. a supportare l'esecuzione della pena in regime di semilibertà o di affidamento in prova; l'inidoneità del programma terapeutico di tipo meramente ambulatoriale descritto nel certificato del Ser.D. del 3 maggio 2021, data la necessità che, almeno in una prima fase, il programma di recupero si svolga mediante l'inserimento del condannato in una comunità terapeutica; le pendenze a carico del reo e le negative informazioni di polizia.

Su tali premesse, risulta del tutto corretta la negazione delle condizioni per concedere misure alternative.

In definitiva, lo sviluppo argomentativo posto a fondamento dell'ordinanza impugnata è immune da vizi logici manifesti.

Il provvedimento, basato su una coerente analisi critica degli elementi disponibili e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali.

La valutazione delle condizioni per la concessione delle misure alternative alla detenzione è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre non sono ammesse le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto giudice.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 11 maggio 2021, il Tribunale di sorveglianza di Firenze rigettava le istanze di affidamento in prova al servizio sociale, di affidamento in prova in casi particolari ai sensi dell'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, di semilibertà, presentate da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pena residua di tre anni e venti giorni di reclusione per vari reati. Con la stessa ordinanza, il Tribunale di sorveglianza dichiarava inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare presentata in ordine alla stessa pena. 2. La difesa dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi volti ad ottenere l'annullamento della suddetta ordinanza. 2.1. Con il primo motivo si deducono l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990. 2.2. Con il secondo motivo si deducono l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 47 e 48 I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen. e vizi di motivazione con riferimento al rigetto delle istanze di semilibertà e di affidamento in prova. 3. La difesa dell'istante ha presentato memoria con la quale precisa i motivi di ricorso e insiste nella richiesta di annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato sotto tutti i profili esposti nei due motivi, e le precisazioni rassegnate nella suddetta memoria difensiva non valgono a far superare tale valutazione. 1.1. Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, il giudice deve fondare la statuizione, espressione di un giudizio prognostico, sui risultati del trattamento individualizzato condotto sulla base dell'esame scientifico della personalità; la relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l'avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno giustificato l'accoglimento o il rigetto dell'istanza (Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013 - dep. 2014, Angilletta, Rv. 258404). Allorché il giudice di merito abbia accertato una rilevante propensione a delinquere del soggetto, desunta da specifici e numerosi precedenti penali e da varie pendenze giudiziarie, è giustificato il giudizio prognostico negativo in ordine alle probabilità di successo dell'applicazione di misure alternative al regime carcerario, non essendo sufficiente l'assenza di indicazioni negative ed occorrendo, invece, elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di esito favorevole della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 11573 del 05/02/2013, Barilà, Rv. 255362; Sez. 1, n. 4553 del 21/06/2000, Buoncristiano, Rv. 216914). 1.2. La valutazione delle condizioni per la concessione delle misure alternative alla detenzione è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre non sono ammesse le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto giudice. 1.3. Posto in astratto quanto sopra, deve notarsi, con riferimento al caso concreto ora in esame, che il Tribunale di sorveglianza ha rispettato i suddetti principi e non è incorso in alcun vizio di motivazione. L'ordinanza, infatti, è plausibilmente basata sia sul rilievo dell'entità della pena residua che supera il limite per la concessione della detenzione domiciliare, sia su persuasive osservazioni riguardanti la mancanza di un inserimento lavorativo; l'inidoneità dell'attività di volontariato indicata nella relazione dell'U.E.P.E. a supportare l'esecuzione della pena in regime di semilibertà o di affidamento in prova; l'inidoneità del programma terapeutico di tipo meramente ambulatoriale descritto nel certificato del Ser.D. del 3 maggio 2021, data la necessità che, almeno in una prima fase, il programma di recupero si svolga mediante l'inserimento del condannato in una comunità terapeutica; le pendenze a carico del reo e le negative informazioni di polizia. Su tali premesse, risulta del tutto corretta la negazione delle condizioni per concedere misure alternative. In definitiva, lo sviluppo argomentativo posto a fondamento dell'ordinanza impugnata è immune da vizi logici manifesti. Il provvedimento, basato su una coerente analisi critica degli elementi disponibili e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali. La valutazione delle condizioni per la concessione delle misure alternative alla detenzione è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre non sono ammesse le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto giudice. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del