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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 febbraio 2026

Cassazione n. 07101/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1732/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - UP – [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 30239/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la sentenza del 27/01/2021 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio con restituzione degli atti alla Corte di appello di Roma per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Roma, riformando parzialmente la sentenza del tribunale di Roma del 2.2.2012, con la quale, tra gli altri, [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in ordine a reati in materia di stupefacenti, escludeva l'aggravante della transnazionalità e la recidiva, riducendo la pena ad anni 17 di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 7101/2026 Roma, lì, 23/02/2026

2. Avverso la sentenza sopra indicata, propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, deducendo un unico motivo di impugnazione.

3. Con il primo deduce vizi di violazione di legge in ordine all'art. 548 comma 3 cod. proc. pen. nel testo anteriore alla legge n. 67/2014 e agli artt. 24 e 111 Cost.

Si contesta la ritenuta regolare notifica dell’estratto contumaciale intervenuta prima della L. n. 67/2014 operata al difensore di ufficio dell’imputato contumace siccome non significativa per la conoscenza certa della pendenza del processo in capo all’imputato.

Si contesta anche la circostanza per cui la Corte ha ritenuto corretta la notifica del decreto di fissazione del giudizio di appello al difensore di ufficio avvenuta senza prima verificare la effettiva instaurazione del rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’appellante.

Si richiamano quindi taluni stralci della ordinanza questa Corte di Cassazione con cui si era restituito in termini l’imputato per impugnare la sentenza di appello e si conclude evidenziando che non sarebbe stata provata la conoscenza effettiva delle sentenze di primo e secondo grado e non sarebbe provata la conoscenza effettiva della vocatio in iudicium.

In contrasto con quanto al riguardo invece ritenuto dalla Corte di appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Esso in sostanza si fonda sul rilievo per cui l’imputato, ottenuta la restituzione in termini ai sensi dell’art. 175 comma 2 cod. proc. pen. nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67/2014, per l’impugnazione della sentenza contumaciale di appello, ne richiede l’annullamento in ragione della circostanza per cui la notifica dell'estratto contumaciale di primo grado e il decreto di citazione per l'appello sarebbero intervenuti nei confronti di chi non aveva conoscenza del procedimento.

E non dunque per vizi di merito o altri vizi processuali riguardanti il giudizio di appello.

2. Occorrono talune premesse.

3. Va ricordato che l'applicazione dell'art. 175 cod. proc. pen. assume, quale presupposto, la formazione di un titolo esecutivo e la mancata conoscenza da parte dell'interessato, mentre l'incidente di esecuzione ex art. 670 cod. proc. pen. comporta a valutazione della sussistenza e corretta formazione del titolo esecutivo.

La giurisprudenza di legittimità si è ormai costantemente espressa in tal senso (cfr. tra le altre, sez. 4 n. 39766 del 26/10/2011 rv. 251927).

4. Alla luce della stessa ordinanza di questa Corte di Cassazione, n. 682 del 2025, di intervenuta rimessione in termini dell'imputato per impugnare la sentenza di appello di conferma della condanna del medesimo (con contestuale rideterminazione della pena), del 27.1.2021, si deve rilevare altresì che (cfr. pag. 4 della sentenza della Corte di Cassazione, di rimessione in termini) l'attuale ricorrente, nell'avanzare la sua istanza, da una parte, non aveva sollevato alcuna questione ex art. 670 cod. proc. pen. in ordine al titolo esecutivo inerente la sentenza di appello interessata, non avendo dedotto " la nullità della notifica degli estratti contumaciali e neppure la nullità della notifica dei decreti di citazione a giudizio", dall'altra, citava anche la sentenza di primo grado (cfr. pag. 3), di cui quindi deve ritenersi avesse ormai cognizione al momento della domanda di restituzione in termini avverso la sentenza di secondo grado.

5. Ciò precisato, occorre considerare sia la natura dell'istituto di restituzione in termini in questione, sia quindi la tipologia di deduzioni esperibili una volta ottenuta la restituzione in termini.

In proposito, questa Corte (Sez. 5, n. 10996 del 08/01/2025, Rv. 287764 - 01) ha già chiarito che i rimedi ripristinatori previsti dall’ordinamento per assicurare, in un nuovo giudizio, il diritto di difesa che non era stato possibile esercitare in un processo celebratosi senza la partecipazione dell’imputato e senza che questi avesse avuto conoscenza del processo sono stati oggetto di ripetute riforme negli ultimi anni.

Nel 2005 il legislatore, in un sistema processuale ancora basato sull’istituto della contumacia, offrendo una prima risposta ai moniti provenienti dalla Corte EDU, che rappresentava la necessità del rispetto del diritto dell’imputato di avere effettiva conoscenza dell’accusa a suo carico, aveva riformato il tradizionale strumento della rimessione in termini, previsto dall’art. 175 cod. proc. pen.

In particolare, per il caso in cui era stata pronunciata sentenza contumaciale (o era stato emesso decreto penale di condanna), aveva previsto che l’imputato contumace venisse restituito nel termine, salvo che lo stesso avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento (art. 175, comma 2, cod. proc. pen.).

Il contumace, quindi, poteva limitarsi ad addurre la mancata conoscenza del processo, spettando poi al giudice accertare se vi fosse invece stata l’effettiva conoscenza del processo.

In particolare, Il nuovo testo del comma 2 dell’articolo 175 del CPP, modificato dalla legge n° 60/2005, così disponeva: «Se è stata pronunciata sentenza contumaciale (…), l’imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione.

A tale fine l’autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica.».

La legge n. 60/2005 introduceva inoltre all’articolo 175 CPP un comma 2bis, così disponendo: «La richiesta indicata al comma 2 è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l’imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento.

In caso di estradizione dall’estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato [alle autorità italiane] (...).» Intervenuta poi, nel 2014, un'ampia riforma con la quale si era abrogato l’istituto della contumacia e si era introdotto, per la prima volta, il processo in “assenza”, basato sulla verifica della conoscenza del procedimento (seppur mediante il ricorso a indici sintomatici), era stato completamente rivisto il sistema dei rimedi ripristinatori, introducendo, da un lato, il nuovo istituto della rescissione del giudicato e, dall’altro, eliminando dall’art. 175 cod. proc. pen. ogni riferimento alla restituzione nel termine per impugnare la sentenza, perimetrando il rimedio della restituzione al solo caso del condannato con decreto penale.

Nel 2014 il legislatore, avendo attribuito all’imputato le maggiori garanzie dell’assenza e avendo introdotto a favore dell’assente il mezzo di impugnazione straordinaria della rescissione del giudicato, aveva ritenuto non più necessario mantenere il rimedio ripristinatorio della restituzione del termine per impugnare, nell’ampio ambito applicativo delineato con la riforma del 2005.

La giurisprudenza di legittimità aveva allora affermato che, in relazione alle sentenze contumaciali, rispetto alle quali le maggiori garanzie offerte con la riforma del 2014 non erano applicabili, dovesse continuare a trovare applicazione l’istituto della restituzione nel termine, come previsto dall'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., introdotto dal decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 27, conv. con modificazioni dalla legge n. 60 del 2005 (cfr. Sez. 2, n. 12630 del 4/3/2015, Rv. 262929; Sez. 2, n. 23882 del 27/5/2014, Rv. 259634).

In particolare, le Sezioni Unite di questa Corte avevano delineato l’ambito applicativo dei due rimedi ripristinatori, precisando che «l'istituto della rescissione del giudicato, di cui all'art. 625-ter cod. proc. pen., si applica solo ai procedimenti nei quali è stata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, mentre, invece, ai procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della legge indicata, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione dettata dall'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. nel testo previgente» (Sez.

U, n. 36848 del 17/07/2014, Rv. 259992).

Con la riforma Cartabia, il legislatore ha nuovamente ripensato il sistema dei rimedi ripristinatori, tornando a dare alla restituzione del termine per impugnare un rilevante ambito applicativo, nonostante le ulteriori maggiori garanzie offerte con il rinnovato processo in assenza, basato ormai sul principio di effettiva conoscenza del processo, da intendersi come conoscenza dell’accusa contenuta in un provvedimento formale di citazione a giudizio, e il mantenimento dell’istituto della rescissione del giudicato.

Con la riforma, invero, il legislatore ha introdotto nell’art. 175 cod. proc. pen. il comma 2.1., che prevede che «l'imputato giudicato in assenza è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, se, nei casi previsti dall'articolo 420-bis, commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa».

Nel vigente ordinamento processuale, dunque, gli istituti della rescissione del giudicato e della restituzione nel termine per impugnare concorrono, anche se rimangono distinti per natura, petitum, operatività ed effetti conseguibili.

Di particolare interesse è poi il rilievo per cui la rescissione del giudicato ha una più ampia portata rispetto alla restituzione nel termine per impugnare, anche come delineato nella disciplina antecedente alla riforma del 2014, potendo portare, diversamente dall'istituto della restituzione in parola, alla regressione del processo fino alla fase e al grado in cui si è verificata la nullità.

A tale ultimo riguardo, nell'analizzare la riforma del 2005 inerente il citato art. 175 comma 2 questa Corte (cfr. in motivazione, Sez.

U, n. 52274 del 29/09/2016, Rv. 268107 - 01) ha evidenziato che la Corte di Strasburgo non ha affermato che la scelta del legislatore italiano di optare per la soluzione restitutoria (invece che per quella caducatoria con conseguente regressione del processo) fosse in contrasto con le norme CEDU ed ha, anzi, ritenuto che la riformulazione dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. potesse essere idonea a sanare l'illegittima pronuncia contumaciale (v. la sent. della Corte di Giustizia di Strasburgo del 25/11/2008, [OSCURATO:PERSONA] c.

Italia).

La scelta di non far regredire il procedimento attraverso l'istituto della restituzione in termini (per non travolgere tutta l'attività processuale posta in essere) non è del resto assoluta, così da non potersi risolvere in danno di chi non abbia avuto conoscenza del procedimento; tanto che si garantiscono spazi di difesa e di prova rispetto alla fase cui si riferisce la sentenza per la quale si riammettono i termini di impugnazione, sia ai sensi dell'art. 176 cod. proc. pen., quanto alla possibilità di procedere, a richiesta di parte, alla rinnovazione di atti cui la parte aveva diritto di assistere, sia attraverso l'elaborazione giurisprudenziale, a partire dalla decisione per cui la restituzione nel termine per appellare la sentenza contumaciale, ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della l. 28 aprile 2014, n. 67, applicabile ai procedimenti in corso a norma dell'art. 15-bis della legge citata, comporta la facoltà per l'imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento, di chiedere al giudice di appello di essere ammesso a un rito alternativo al dibattimento. (Sez.

U, n. 52274 del 29/09/2016, , Rv. 268107 - 01).

4. Tale ultima notazione, nella sua portata inerente il principio per cui, lo si ribadisce, la restituzione in termini non può determinare la regressione del processo, pur salvandosi la piena tutela del diritto di difesa nei termini sopra accennati, appare determinante nel caso in esame, assieme ai rilievi già sviluppati in premessa.

5. Si deve quindi osservare, quanto al tema qui proposto dalla difesa, che : a) con il presente ricorso, lamentandosi la mancata conoscenza anche del primo giudizio oltre che del decreto di citazione in appello, in sostanza si vorrebbero far valere gli stessi principi per i quali è stata già statuita la restituzione in termini per impugnare la sentenza di secondo grado, senza che si configuri né si potesse proporre in sede di impugnazione della sentenza di appello, una nuova domanda di restituzione in termini avverso, questa volta, la prima sentenza; ciò sia per il divieto di regressione prima citato, riguardante l'istituto della rimessione in termini, sia, peraltro, perché ormai risulta scaduto, rispetto a quest'ultima sentenza di primo grado, il tempo massimo e perentorio concesso per la domanda di restituzione in termini ai sensi del citato art. 175, trattandosi di sentenza - quella appunto di primo grado -, da tempo ormai ben nota, alla luce dei contenuti (sopra prima citati) della istanza di restituzione ex art. 175 comma 2 cod. proc. pen. per l'impugnazione della sentenza di appello, poi accolta da questa Suprema Corte.

Pena, altrimenti, la introduzione surrettizia e sostanziale di una efficacia regressiva dell'istituto della restituzione in termini, mediante una progressiva valorizzazione, per gradi e a ritroso, della mancata conoscenza del procedimento in tutte le sue fasi; b) trattandosi di sentenza, con particolare riferimento a quella di primo grado, sottoposta alla vecchia disciplina della contumacia, deve guardarsi, quanto alla notifica dell'estratto contumaciale di cui al previgente art. 548 coma 3 cod. proc. pen., citato in ricorso quale norma violata, solo alla regolarità delle notifiche, che, invero mai è stata messa in discussione nella sua formale esplicazione sia alla luce del ricorso ( con cui piuttosto si oppone una mancata conoscenza reale, inammissibile, per quanto sopra già osservato), sia in assenza anche di ogni questione ex art. 670 cod. proc. pen., come già evidenziato con la citata ordinanza di rimessione in termini di questa Corte; c) infine, la dedotta mancata conoscenza della citazione per il giudizio di secondo grado, notificata al difensore e rappresentata come non conosciuta dal ricorrente, non solo osta al citato principio di non regressione, ma risulta assorbita nella già appurata mancata conoscenza della seconda sentenza e nella corrispondente avvenuta statuizione di restituzione in termini.

6. Deve in sintesi concludersi che l'istituto ripristinatorio della restituzione in termini, in ogni sua giuridica configurazione e applicazione, diversamente da quello della rescissione del giudicato non ha effetto regressivo del processo bensì restitutorio del diritto di impugnazione, senza che sia consentito un procedimento progressivo e a ritroso di annullamento dell'intero procedimento penale.

7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1732/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - UP – [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 30239/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la sentenza del 27/01/2021 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio con restituzione degli atti alla Corte di appello di Roma per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Roma, riformando parzialmente la sentenza del tribunale di Roma del 2.2.2012, con la quale, tra gli altri, [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in ordine a reati in materia di stupefacenti, escludeva l'aggravante della transnazionalità e la recidiva, riducendo la pena ad anni 17 di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 7101/2026 Roma, lì, 23/02/2026 2. Avverso la sentenza sopra indicata, propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, deducendo un unico motivo di impugnazione. 3. Con il primo deduce vizi di violazione di legge in ordine all'art. 548 comma 3 cod. proc. pen. nel testo anteriore alla legge n. 67/2014 e agli artt. 24 e 111 Cost. Si contesta la ritenuta regolare notifica dell’estratto contumaciale intervenuta prima della L. n. 67/2014 operata al difensore di ufficio dell’imputato contumace siccome non significativa per la conoscenza certa della pendenza del processo in capo all’imputato. Si contesta anche la circostanza per cui la Corte ha ritenuto corretta la notifica del decreto di fissazione del giudizio di appello al difensore di ufficio avvenuta senza prima verificare la effettiva instaurazione del rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’appellante. Si richiamano quindi taluni stralci della ordinanza questa Corte di Cassazione con cui si era restituito in termini l’imputato per impugnare la sentenza di appello e si conclude evidenziando che non sarebbe stata provata la conoscenza effettiva delle sentenze di primo e secondo grado e non sarebbe provata la conoscenza effettiva della vocatio in iudicium. In contrasto con quanto al riguardo invece ritenuto dalla Corte di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Esso in sostanza si fonda sul rilievo per cui l’imputato, ottenuta la restituzione in termini ai sensi dell’art. 175 comma 2 cod. proc. pen. nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67/2014, per l’impugnazione della sentenza contumaciale di appello, ne richiede l’annullamento in ragione della circostanza per cui la notifica dell'estratto contumaciale di primo grado e il decreto di citazione per l'appello sarebbero intervenuti nei confronti di chi non aveva conoscenza del procedimento. E non dunque per vizi di merito o altri vizi processuali riguardanti il giudizio di appello. 2. Occorrono talune premesse. 3. Va ricordato che l'applicazione dell'art. 175 cod. proc. pen. assume, quale presupposto, la formazione di un titolo esecutivo e la mancata conoscenza da parte dell'interessato, mentre l'incidente di esecuzione ex art. 670 cod. proc. pen. comporta a valutazione della sussistenza e corretta formazione del titolo esecutivo. La giurisprudenza di legittimità si è ormai costantemente espressa in tal senso (cfr. tra le altre, sez. 4 n. 39766 del 26/10/2011 rv. 251927). 4. Alla luce della stessa ordinanza di questa Corte di Cassazione, n. 682 del 2025, di intervenuta rimessione in termini dell'imputato per impugnare la sentenza di appello di conferma della condanna del medesimo (con contestuale rideterminazione della pena), del 27.1.2021, si deve rilevare altresì che (cfr. pag. 4 della sentenza della Corte di Cassazione, di rimessione in termini) l'attuale ricorrente, nell'avanzare la sua istanza, da una parte, non aveva sollevato alcuna questione ex art. 670 cod. proc. pen. in ordine al titolo esecutivo inerente la sentenza di appello interessata, non avendo dedotto " la nullità della notifica degli estratti contumaciali e neppure la nullità della notifica dei decreti di citazione a giudizio", dall'altra, citava anche la sentenza di primo grado (cfr. pag. 3), di cui quindi deve ritenersi avesse ormai cognizione al momento della domanda di restituzione in termini avverso la sentenza di secondo grado. 5. Ciò precisato, occorre considerare sia la natura dell'istituto di restituzione in termini in questione, sia quindi la tipologia di deduzioni esperibili una volta ottenuta la restituzione in termini. In proposito, questa Corte (Sez. 5, n. 10996 del 08/01/2025, Rv. 287764 - 01) ha già chiarito che i rimedi ripristinatori previsti dall’ordinamento per assicurare, in un nuovo giudizio, il diritto di difesa che non era stato possibile esercitare in un processo celebratosi senza la partecipazione dell’imputato e senza che questi avesse avuto conoscenza del processo sono stati oggetto di ripetute riforme negli ultimi anni. Nel 2005 il legislatore, in un sistema processuale ancora basato sull’istituto della contumacia, offrendo una prima risposta ai moniti provenienti dalla Corte EDU, che rappresentava la necessità del rispetto del diritto dell’imputato di avere effettiva conoscenza dell’accusa a suo carico, aveva riformato il tradizionale strumento della rimessione in termini, previsto dall’art. 175 cod. proc. pen. In particolare, per il caso in cui era stata pronunciata sentenza contumaciale (o era stato emesso decreto penale di condanna), aveva previsto che l’imputato contumace venisse restituito nel termine, salvo che lo stesso avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento (art. 175, comma 2, cod. proc. pen.). Il contumace, quindi, poteva limitarsi ad addurre la mancata conoscenza del processo, spettando poi al giudice accertare se vi fosse invece stata l’effettiva conoscenza del processo. In particolare, Il nuovo testo del comma 2 dell’articolo 175 del CPP, modificato dalla legge n° 60/2005, così disponeva: «Se è stata pronunciata sentenza contumaciale (…), l’imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tale fine l’autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica.». La legge n. 60/2005 introduceva inoltre all’articolo 175 CPP un comma 2bis, così disponendo: «La richiesta indicata al comma 2 è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l’imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione dall’estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato [alle autorità italiane] (...).» Intervenuta poi, nel 2014, un'ampia riforma con la quale si era abrogato l’istituto della contumacia e si era introdotto, per la prima volta, il processo in “assenza”, basato sulla verifica della conoscenza del procedimento (seppur mediante il ricorso a indici sintomatici), era stato completamente rivisto il sistema dei rimedi ripristinatori, introducendo, da un lato, il nuovo istituto della rescissione del giudicato e, dall’altro, eliminando dall’art. 175 cod. proc. pen. ogni riferimento alla restituzione nel termine per impugnare la sentenza, perimetrando il rimedio della restituzione al solo caso del condannato con decreto penale. Nel 2014 il legislatore, avendo attribuito all’imputato le maggiori garanzie dell’assenza e avendo introdotto a favore dell’assente il mezzo di impugnazione straordinaria della rescissione del giudicato, aveva ritenuto non più necessario mantenere il rimedio ripristinatorio della restituzione del termine per impugnare, nell’ampio ambito applicativo delineato con la riforma del 2005. La giurisprudenza di legittimità aveva allora affermato che, in relazione alle sentenze contumaciali, rispetto alle quali le maggiori garanzie offerte con la riforma del 2014 non erano applicabili, dovesse continuare a trovare applicazione l’istituto della restituzione nel termine, come previsto dall'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., introdotto dal decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 27, conv. con modificazioni dalla legge n. 60 del 2005 (cfr. Sez. 2, n. 12630 del 4/3/2015, Rv. 262929; Sez. 2, n. 23882 del 27/5/2014, Rv. 259634). In particolare, le Sezioni Unite di questa Corte avevano delineato l’ambito applicativo dei due rimedi ripristinatori, precisando che «l'istituto della rescissione del giudicato, di cui all'art. 625-ter cod. proc. pen., si applica solo ai procedimenti nei quali è stata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, mentre, invece, ai procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della legge indicata, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione dettata dall'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. nel testo previgente» (Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Rv. 259992). Con la riforma Cartabia, il legislatore ha nuovamente ripensato il sistema dei rimedi ripristinatori, tornando a dare alla restituzione del termine per impugnare un rilevante ambito applicativo, nonostante le ulteriori maggiori garanzie offerte con il rinnovato processo in assenza, basato ormai sul principio di effettiva conoscenza del processo, da intendersi come conoscenza dell’accusa contenuta in un provvedimento formale di citazione a giudizio, e il mantenimento dell’istituto della rescissione del giudicato. Con la riforma, invero, il legislatore ha introdotto nell’art. 175 cod. proc. pen. il comma 2.1., che prevede che «l'imputato giudicato in assenza è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, se, nei casi previsti dall'articolo 420-bis, commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa». Nel vigente ordinamento processuale, dunque, gli istituti della rescissione del giudicato e della restituzione nel termine per impugnare concorrono, anche se rimangono distinti per natura, petitum, operatività ed effetti conseguibili. Di particolare interesse è poi il rilievo per cui la rescissione del giudicato ha una più ampia portata rispetto alla restituzione nel termine per impugnare, anche come delineato nella disciplina antecedente alla riforma del 2014, potendo portare, diversamente dall'istituto della restituzione in parola, alla regressione del processo fino alla fase e al grado in cui si è verificata la nullità. A tale ultimo riguardo, nell'analizzare la riforma del 2005 inerente il citato art. 175 comma 2 questa Corte (cfr. in motivazione, Sez. U, n. 52274 del 29/09/2016, Rv. 268107 - 01) ha evidenziato che la Corte di Strasburgo non ha affermato che la scelta del legislatore italiano di optare per la soluzione restitutoria (invece che per quella caducatoria con conseguente regressione del processo) fosse in contrasto con le norme CEDU ed ha, anzi, ritenuto che la riformulazione dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. potesse essere idonea a sanare l'illegittima pronuncia contumaciale (v. la sent. della Corte di Giustizia di Strasburgo del 25/11/2008, [OSCURATO:PERSONA] c. Italia). La scelta di non far regredire il procedimento attraverso l'istituto della restituzione in termini (per non travolgere tutta l'attività processuale posta in essere) non è del resto assoluta, così da non potersi risolvere in danno di chi non abbia avuto conoscenza del procedimento; tanto che si garantiscono spazi di difesa e di prova rispetto alla fase cui si riferisce la sentenza per la quale si riammettono i termini di impugnazione, sia ai sensi dell'art. 176 cod. proc. pen., quanto alla possibilità di procedere, a richiesta di parte, alla rinnovazione di atti cui la parte aveva diritto di assistere, sia attraverso l'elaborazione giurisprudenziale, a partire dalla decisione per cui la restituzione nel termine per appellare la sentenza contumaciale, ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della l. 28 aprile 2014, n. 67, applicabile ai procedimenti in corso a norma dell'art. 15-bis della legge citata, comporta la facoltà per l'imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento, di chiedere al giudice di appello di essere ammesso a un rito alternativo al dibattimento. (Sez. U, n. 52274 del 29/09/2016, , Rv. 268107 - 01). 4. Tale ultima notazione, nella sua portata inerente il principio per cui, lo si ribadisce, la restituzione in termini non può determinare la regressione del processo, pur salvandosi la piena tutela del diritto di difesa nei termini sopra accennati, appare determinante nel caso in esame, assieme ai rilievi già sviluppati in premessa. 5. Si deve quindi osservare, quanto al tema qui proposto dalla difesa, che : a) con il presente ricorso, lamentandosi la mancata conoscenza anche del primo giudizio oltre che del decreto di citazione in appello, in sostanza si vorrebbero far valere gli stessi principi per i quali è stata già statuita la restituzione in termini per impugnare la sentenza di secondo grado, senza che si configuri né si potesse proporre in sede di impugnazione della sentenza di appello, una nuova domanda di restituzione in termini avverso, questa volta, la prima sentenza; ciò sia per il divieto di regressione prima citato, riguardante l'istituto della rimessione in termini, sia, peraltro, perché ormai risulta scaduto, rispetto a quest'ultima sentenza di primo grado, il tempo massimo e perentorio concesso per la domanda di restituzione in termini ai sensi del citato art. 175, trattandosi di sentenza - quella appunto di primo grado -, da tempo ormai ben nota, alla luce dei contenuti (sopra prima citati) della istanza di restituzione ex art. 175 comma 2 cod. proc. pen. per l'impugnazione della sentenza di appello, poi accolta da questa Suprema Corte. Pena, altrimenti, la introduzione surrettizia e sostanziale di una efficacia regressiva dell'istituto della restituzione in termini, mediante una progressiva valorizzazione, per gradi e a ritroso, della mancata conoscenza del procedimento in tutte le sue fasi; b) trattandosi di sentenza, con particolare riferimento a quella di primo grado, sottoposta alla vecchia disciplina della contumacia, deve guardarsi, quanto alla notifica dell'estratto contumaciale di cui al previgente art. 548 coma 3 cod. proc. pen., citato in ricorso quale norma violata, solo alla regolarità delle notifiche, che, invero mai è stata messa in discussione nella sua formale esplicazione sia alla luce del ricorso ( con cui piuttosto si oppone una mancata conoscenza reale, inammissibile, per quanto sopra già osservato), sia in assenza anche di ogni questione ex art. 670 cod. proc. pen., come già evidenziato con la citata ordinanza di rimessione in termini di questa Corte; c) infine, la dedotta mancata conoscenza della citazione per il giudizio di secondo grado, notificata al difensore e rappresentata come non conosciuta dal ricorrente, non solo osta al citato principio di non regressione, ma risulta assorbita nella già appurata mancata conoscenza della seconda sentenza e nella corrispondente avvenuta statuizione di restituzione in termini. 6. Deve in sintesi concludersi che l'istituto ripristinatorio della restituzione in termini, in ogni sua giuridica configurazione e applicazione, diversamente da quello della rescissione del giudicato non ha effetto regressivo del processo bensì restitutorio del diritto di impugnazione, senza che sia consentito un procedimento progressivo e a ritroso di annullamento dell'intero procedimento penale. 7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07101/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris