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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 settembre 2026

Cassazione n. 25984/2026

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rsona delrappresentante in atti indicato, domiciliata ex lege presso l’AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta edifende-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]-intimato-con la costituzione in giudizio diMARROCCO GIOVANNI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), da sé stesso rapp.to edifeso, con domicilio digitale presso se stesso;-interventore-avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 6437/25, depositatail 05/11/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 11/08/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura dellacontroversia, non si applica la sospensione feriale dei termini) senza che laparte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 10964/2026Numero sezionale 564/2026Numero di raccolta generale 25984/2026Data pubblicazione 30/09/2026Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva e non potendo rilevare in tal senso, stante laradicale carenza di legittimazione a resistere al ricorso, l’atto redatto inproprio e depositato dall’avvocato che abbia difeso detta parte neiprecedenti gradi di merito; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 29/09/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rsona delrappresentante in atti indicato, domiciliata ex lege presso l’AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta edifende-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]-intimato-con la costituzione in giudizio diMARROCCO GIOVANNI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), da sé stesso rapp.to edifeso, con domicilio digitale presso se stesso;-interventore-avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 6437/25, depositatail 05/11/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 11/08/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura dellacontroversia, non si applica la sospensione feriale dei termini) senza che laparte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 10964/2026Numero sezionale 564/2026Numero di raccolta generale 25984/2026Data pubblicazione 30/09/2026Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva e non potendo rilevare in tal senso, stante laradicale carenza di legittimazione a resistere al ricorso, l’atto redatto inproprio e depositato dall’avvocato che abbia difeso detta parte neiprecedenti gradi di merito; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 29/09/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]
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