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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 marzo 2026

Cassazione n. 07729/2026

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ORDINANZAsul ricorso per regolamento di competenza R.G.N. 16698-2025proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatoMASSIMO BIANCOLILLO;- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in2025 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato5306 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA];- resistente –avverso l'ordinanza n. cronologico 15588/2025 del TRIBUNALEdi NAPOLI, del 02/07/2025 R.G.N. 357/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 16698/2025il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale DottN. umero sezionale 5306/2025Numero di raccolta generale 7729/2026MARIO FRESA ha depositato conclusioni scritte.

Data pubblicazione 30/03/2026RILEVATO CHE1. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratrice della Gra.Mar.s.r.l., impugnava davanti al Tribunale di Napoli un avviso diaddebito emesso da INPS per contributi gestione previdenzialedei commercianti deducendo di non svolgere attivitàcommerciale in quanto impegnata in altre attività, familiari edomestiche.2.

Il tribunale di Napoli, originariamente adito, ha rilevato, inaccoglimento della eccezione di INPS, la propria incompetenzaper territorio, individuando quale autorità giudiziariacompetente il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che,trattandosi di controversia inerente agli obblighi contributivi diun lavoratore autonomo – commerciante, si debba applicare laregola determinativa della competenza ai sensi del primocomma dell’art. 444 c.p.c., in ragione della residenza dellaricorrente, in Melito di Napoli, rientrante nel circondario delTribunale di [OSCURATO:PERSONA].3.

Ricorre per regolamento di competenza la parte privatadeducendo come unico motivo la circostanza di essere residentenel territorio comunale di Napoli, come risulta da un certificatodi residenza prodotto in atti, ed invoca quindi l’accertamento ela dichiarazione di competenza territoriale del Tribunale diNapoli, concludendo per la richiesta di prosecuzione del giudiziodinanzi al giudice originariamente adito.4.

L’INPS si costituisce in giudizio e, nel controricorso, segnalache la ricorrente, nel suo atto introduttivo, aveva indicato dirisiedere in Melito di Napoli, Comune rientrante nel circondarioNumero registro generale 16698/2025del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], e che in prima udienza nel giudizioN umero sezionale 5306/2025Numero di raccolta generale 7729/2026di merito, a fronte della eccezione di incompetenza sollevata dDaat a pubblicazione 30/03/2026INPS, il difensore della ricorrente non aveva emendato l’erroneaindicazione del Comune di residenza, ma aveva affermato laricorrenza di un altro, erroneo, criterio determinativo dicompetenza, quello afferente al luogo dove ha sede l’ufficio diINPS.

Ciò posto, avendo la ricorrente, alfine, correttamenteindicato nel presente ricorso l’Autorità giudiziariaterritorialmente competente, l’Istituto esplicitamente rinuncia acoltivare l’eccezione di incompetenza ed aderisce alla domandaconclusiva di rimessione del giudizio dinanzi al Tribunale diNapoli.5.

Il Procuratore Generale, ritenendo di seguire il criteriodeterminativo del primo comma dell’art. 444 c.p.c., concludeper la declaratoria di competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].6.

La causa è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale del18 dicembre 2025.CONSIDERATO CHE1.

Va accolto il proposto regolamento di competenza.2.

La controversia riguarda un'opposizione ad avviso di addebitocontenente una pretesa contributiva a carico di un lavoratoreautonomo; sul punto, si rammenti quanto affermato da questaCorte con ord. n. 14417/2020: il criterio generale di competenzaterritoriale previsto, per le controversie previdenziali, dall'art.444, comma 1, c.p.c. (secondo cui la competenza spetta algiudice del lavoro nella cui circoscrizione risiede l'attore) èapplicabile anche alle controversie inerenti agli obblighicontributivi dei lavoratori autonomi.

Trattasi di un criterio dicollegamento che riveste carattere generale, secondo laNumero registro generale 16698/2025giurisprudenza consolidata, e si applica anche alla controversiaN umero sezionale 5306/2025Numero di raccolta generale 7729/2026inerente agli obblighi contributivi facenti capo ad un lavoratorDeat a pubblicazione 30/03/2026autonomo (ord. 20578/2016), la quale rientra nella competenzadel tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cuicircoscrizione risiede l'attore, ai sensi dell'art. 444, comma 1,c.p.c. (Cass. 23141/2011, e nello stesso senso, Cass. ord.2733/2025, in cui si precisa che il diverso criterio di cui al terzocomma dell’art. 444 c.p.c., relativo alla competenza deltribunale del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’ente, si riferisceagli obblighi del datore di lavoro ed alle sanzioni civili perl’inadempimento di tali obblighi, e non è suscettibile diapplicazione all’infuori dei casi espressamente contemplati inconsiderazione).3.

Nel caso in esame, il criterio determinativo della competenzanon è stato violato dal Tribunale di Napoli, ma il suo risvoltoapplicativo non è coerente con il presupposto di fatto: invero,dal certificato di residenza risulta che [OSCURATO:PERSONA] risiedein Napoli, alla Via

V. Janfolla n.445, e tuttavia non è corretta ladiversa indicazione riportata nella intestazione dell’attointroduttivo del ricorso di merito circa l’ubicazione dellamedesima arteria stradale nel territorio del Comune di Melito diNapoli, circostanza che plausibilmente ha indotto in errore ilgiudice di primo grado nel declinare la propria competenza infavore del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Nelle memorie depositate inprossimità di udienza dalla ricorrente si segnala che analogaanomalia si rinviene nelle conclusioni formulate dal ProcuratoreGenerale (che, pur richiamando il principio di diritto sullaindividuazione del criterio determinativo della competenza exart. 444 co.1 c.p.c., ha concluso per l’accoglimento delNumero registro generale 16698/2025regolamento individuando la competenza territoriale deNl umero sezionale 5306/2025Numero di raccolta generale 7729/2026Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]).

Data pubblicazione 30/03/20264.

Si aggiunga che sul punto della individuazione della sedegiudiziaria competente nel Tribunale di Napoli v’è concordeaffermazione anche da parte di INPS che ha aderito alladomanda di rimessione del giudizio dinanzi al giudiceoriginariamente adito.5.

Per le ragioni esposte il ricorso deve essere accolto e le partivanno rimesse davanti al Tribunale di Napoli, in funzione digiudice del lavoro, il quale provvederà alla regolazione dellespese del giudizio di Cassazione.

P.Q.MLa Corte dichiara la competenza territoriale del Tribunale diNapoli in funzione di giudice del lavoro.Termini di legge per la riassunzione.Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2025.La PresidenteLucia Esposito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso per regolamento di competenza R.G.N. 16698-2025proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatoMASSIMO BIANCOLILLO;- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in2025 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato5306 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA];- resistente –avverso l'ordinanza n. cronologico 15588/2025 del TRIBUNALEdi NAPOLI, del 02/07/2025 R.G.N. 357/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 16698/2025il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale DottN. umero sezionale 5306/2025Numero di raccolta generale 7729/2026MARIO FRESA ha depositato conclusioni scritte. Data pubblicazione 30/03/2026RILEVATO CHE1. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratrice della Gra.Mar.s.r.l., impugnava davanti al Tribunale di Napoli un avviso diaddebito emesso da INPS per contributi gestione previdenzialedei commercianti deducendo di non svolgere attivitàcommerciale in quanto impegnata in altre attività, familiari edomestiche.2. Il tribunale di Napoli, originariamente adito, ha rilevato, inaccoglimento della eccezione di INPS, la propria incompetenzaper territorio, individuando quale autorità giudiziariacompetente il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che,trattandosi di controversia inerente agli obblighi contributivi diun lavoratore autonomo – commerciante, si debba applicare laregola determinativa della competenza ai sensi del primocomma dell’art. 444 c.p.c., in ragione della residenza dellaricorrente, in Melito di Napoli, rientrante nel circondario delTribunale di [OSCURATO:PERSONA].3. Ricorre per regolamento di competenza la parte privatadeducendo come unico motivo la circostanza di essere residentenel territorio comunale di Napoli, come risulta da un certificatodi residenza prodotto in atti, ed invoca quindi l’accertamento ela dichiarazione di competenza territoriale del Tribunale diNapoli, concludendo per la richiesta di prosecuzione del giudiziodinanzi al giudice originariamente adito.4. L’INPS si costituisce in giudizio e, nel controricorso, segnalache la ricorrente, nel suo atto introduttivo, aveva indicato dirisiedere in Melito di Napoli, Comune rientrante nel circondarioNumero registro generale 16698/2025del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], e che in prima udienza nel giudizioN umero sezionale 5306/2025Numero di raccolta generale 7729/2026di merito, a fronte della eccezione di incompetenza sollevata dDaat a pubblicazione 30/03/2026INPS, il difensore della ricorrente non aveva emendato l’erroneaindicazione del Comune di residenza, ma aveva affermato laricorrenza di un altro, erroneo, criterio determinativo dicompetenza, quello afferente al luogo dove ha sede l’ufficio diINPS. Ciò posto, avendo la ricorrente, alfine, correttamenteindicato nel presente ricorso l’Autorità giudiziariaterritorialmente competente, l’Istituto esplicitamente rinuncia acoltivare l’eccezione di incompetenza ed aderisce alla domandaconclusiva di rimessione del giudizio dinanzi al Tribunale diNapoli.5. Il Procuratore Generale, ritenendo di seguire il criteriodeterminativo del primo comma dell’art. 444 c.p.c., concludeper la declaratoria di competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].6. La causa è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale del18 dicembre 2025.CONSIDERATO CHE1. Va accolto il proposto regolamento di competenza.2. La controversia riguarda un'opposizione ad avviso di addebitocontenente una pretesa contributiva a carico di un lavoratoreautonomo; sul punto, si rammenti quanto affermato da questaCorte con ord. n. 14417/2020: il criterio generale di competenzaterritoriale previsto, per le controversie previdenziali, dall'art.444, comma 1, c.p.c. (secondo cui la competenza spetta algiudice del lavoro nella cui circoscrizione risiede l'attore) èapplicabile anche alle controversie inerenti agli obblighicontributivi dei lavoratori autonomi. Trattasi di un criterio dicollegamento che riveste carattere generale, secondo laNumero registro generale 16698/2025giurisprudenza consolidata, e si applica anche alla controversiaN umero sezionale 5306/2025Numero di raccolta generale 7729/2026inerente agli obblighi contributivi facenti capo ad un lavoratorDeat a pubblicazione 30/03/2026autonomo (ord. 20578/2016), la quale rientra nella competenzadel tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cuicircoscrizione risiede l'attore, ai sensi dell'art. 444, comma 1,c.p.c. (Cass. 23141/2011, e nello stesso senso, Cass. ord.2733/2025, in cui si precisa che il diverso criterio di cui al terzocomma dell’art. 444 c.p.c., relativo alla competenza deltribunale del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’ente, si riferisceagli obblighi del datore di lavoro ed alle sanzioni civili perl’inadempimento di tali obblighi, e non è suscettibile diapplicazione all’infuori dei casi espressamente contemplati inconsiderazione).3. Nel caso in esame, il criterio determinativo della competenzanon è stato violato dal Tribunale di Napoli, ma il suo risvoltoapplicativo non è coerente con il presupposto di fatto: invero,dal certificato di residenza risulta che [OSCURATO:PERSONA] risiedein Napoli, alla Via V. Janfolla n.445, e tuttavia non è corretta ladiversa indicazione riportata nella intestazione dell’attointroduttivo del ricorso di merito circa l’ubicazione dellamedesima arteria stradale nel territorio del Comune di Melito diNapoli, circostanza che plausibilmente ha indotto in errore ilgiudice di primo grado nel declinare la propria competenza infavore del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Nelle memorie depositate inprossimità di udienza dalla ricorrente si segnala che analogaanomalia si rinviene nelle conclusioni formulate dal ProcuratoreGenerale (che, pur richiamando il principio di diritto sullaindividuazione del criterio determinativo della competenza exart. 444 co.1 c.p.c., ha concluso per l’accoglimento delNumero registro generale 16698/2025regolamento individuando la competenza territoriale deNl umero sezionale 5306/2025Numero di raccolta generale 7729/2026Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]). Data pubblicazione 30/03/20264. Si aggiunga che sul punto della individuazione della sedegiudiziaria competente nel Tribunale di Napoli v’è concordeaffermazione anche da parte di INPS che ha aderito alladomanda di rimessione del giudizio dinanzi al giudiceoriginariamente adito.5. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere accolto e le partivanno rimesse davanti al Tribunale di Napoli, in funzione digiudice del lavoro, il quale provvederà alla regolazione dellespese del giudizio di Cassazione. P.Q.MLa Corte dichiara la competenza territoriale del Tribunale diNapoli in funzione di giudice del lavoro.Termini di legge per la riassunzione.Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2025.La PresidenteLucia Esposito
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