CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 giugno 2023
Cassazione n. 25362/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 529/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliat a ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a come da procura speciale in calce al ricorso dall'avvocatessa [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , in persona del curatore fallimentare, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 197, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e Oggetto:Responsabilità patrimoniale – Revocatoria ordinaria– C.C. 19.06.2023 n. r.g. 529/2020 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi difende, giusta procura speciale in calce al controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza n. 1469/19 della Corte di Appello di Catanzaro pubblicata in data 4 luglio2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 giugno 2023 dal la ConsiglieraIrene Ambrosi. fatti di causa 1. La C uratela del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. convenne davanti al Tribunale di Catanzaro la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. chiedendo la declaratoria d i inefficacia ex art. 2901 c.c. di un atto del 6 marzo 2007 con cui [OSCURATO:SOCIETA]. aveva ceduto in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. due rami di azienda aventi ad oggetto punti vendita siti in Cosenza, piazza Europa e in [OSCURATO:PERSONA], contrada Maiolungo; si costituì la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale di Cosenza con sentenza del 17 marzo 201 5 accolse la domanda della Curatela e dichiarò inefficace nei suoi confronti l’atto di cessione dei rami di azienda, con condanna della convenuta alla refusione delle spesein suo favore. 2. Avverso la decisione di prime cure, la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.ha proposto appello dinanzi alla Corte d’a ppello di Catanzaro; si è costituitoil Fallimento chiedendo il rigetto del gravame. Il giudice d’appello ha rigettato il gravame, con condanna alle spese dell’appellante. 3. Avverso la decisione della Corte d’ appello ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,fondato su cinque motivi . Ha resistitocon controricorso la Curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. r.g. 529/2020 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. La parte ricorrenteha depositato memoria. ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c . con riferimento al disposto degli artt. 2901 e 1967 c.c. ; in particolare, contesta la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d’appello non ha rilevato la insussistenza dei presupposti per l’azione revocatoria, tenuto conto che non sarebbe stata offerta la prova dell’anteriorità delcredito ammesso al passivo. 2.Con il secondo e terzo motivo, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per omesso esame di specifici motivi di appello in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c; violazione dell’art. 112 c.p.c. sia in relazione alla mancata prova fornita dall’attore circa la preesistenza dei crediti della massa rispetto all’atto dispositivo dell’azione revocatoria sia in relazione all’eventus damni non valutato dalla Corte d’appello. 3. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia l’ omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. perché avrebbe omesso di esaminare l ’ insussistenza dell’eventus damni sia non considerando che l’atto ritenuto pregiudizievole era intervenuto nei primi mesi dell’anno 2007 mentre la sentenza di fallimento era stata pronunciata nel maggio 2009 sia non valutando l’istruttoria compiuta per ritenere effettivamente corrisposto il prezzo pattuito per lacessione de qua. 4. Con il quinto motivo, la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione delle norme sulla competenzain relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. C.C. 19.06.2023 n. r.g. 529/2020 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi e del disposto dell’art. 24 del r.d. n. 267/1942 e dell’art. 66 L.F., nonché la nullità della sentenza impugnata e del procedimento. 5. I primi quattro motivi di ricorso - che possono essere congiuntamente esaminati stanti le evidenti ragioni di connessione - sono inammissibili sia con riferimento ai vizi di violazione di legge evocati sia con riferimento al vizio di nullità della sentenza per omesso esame di specifici motivi di appello sia , infine, con riferimento all’omesso esame del fatto decisivo, sotto unduplice profilo. 5.1. In primo luogo non risultano rispettos i del requisito di cui all'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.. Secondo costante orientamento di questa Corte, il requisito di cui alla richiamata norma consiste in un'esposizione che deve garantire a questa Corte di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia ma anche del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U., 28 novembre 2018, n. 30754, che richiama Cass.n. 21396 del 2018; Cass. Sez. 3 14/03/2022, n. 8117). Ebbene, le norme violate vengono solo genericamente evocate ma non specificate, la società ricorrente insiste nel ritenere non provata sia la anteriorità del credito sia l’eventus damni, ma senza fornire elementi idonei a sovvertire tale accertamento e, soprattutto, sen za confrontarsi - se non per piccoli stralci – con la motivazione resa sul punto dalla Corte di merito che, nella fattispecie in esame, ha invece accertato che dal bilancio societario approvato nell’aprile del 2006 emergevano debiti verso le banche, versoi fornitori e debiti tributari e che, quindi , alla data della stipula dell’atto dispositivo del marzo 2007 la società [OSCURATO:SOCIETA]. era gravata da un rilevante passivo come risultante dal bilancio del 31 dicembre 2006 (pag. 5 della sentenza impugnata, inmotivazione). C.C. 19.06.2023 n. r.g. 529/2020 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 5.2. In secondo luogo, la censure prospettat e attengono a profili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito (sulla sussistenza dei presupposti dell’azione p auliana ) in contrapposizione a quello formulato dal giudice di appello che, viceversa, ha deciso dando ampiamente conto sulla base degli atti e dell’istruzione compiuta; viene censurato ancora l’apprezzamento delle risultanze istruttorie contenute nella impugnata sentenza, apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità perché riservato al giudice di merito cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta di quelle più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 4 luglio 2017, n. 16467; Cass. 23 maggio 2014, n. 11511; Cass. 13 giugno 2014, 13485; Cass. 15 luglio 2009, n.16499). 6. L a doglianza propost a con il quinto motivo di ricorso in ordine alla incompetenza del Tribunale di Cosenza non è fondata. La Corte d’appello ha osservato in proposito che l’azione revocatoria è stata correttamente proposta dalla Curatela dinanzi al T ribunale di Cosenza quale Tribunale fallimentare,a nulla rilevando la mancata assegnazione delle causa alla sezione fallim e nta re , trattandosi di mera articolazione interna dell’ufficio giudiziario che non incide sulla competenza del giudice adito né sulla procedibilità dell’azione (pag. 3 della sentenza impugnata , in motivazione); in proposito,la Corte territoriale ha richiamato debitamente il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui il giudizio di revocatoria fallimentare appartiene alla competenza funzionale, ai sensi dell'art. 24 legge fall., del tribunale che ha dichiarato il fallimento, senza che la decisione sia inficiata da nullità, ove emessa da giudice monocratico non componente altresì la sezione fallimentare, essendo invero, quest'ultima, mera espressione dell'organizzazione interna del tribunale e non già essa stessa autonomo ufficio, munito di propria competenza (Cass. Sez. 1, C.C. 19.06.2023 n. r.g. 529/2020 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 7579; in senso conforme Cass. Sez. 6 - 1, 09/10/2018 n. 24790). 7.In conclusione, il ricorso va rigettato e parte ricorrente , in ossequio al principio di soccombenza, va condanna ta al pagamento delle spese processuali in favore della Curatela controricorrente, liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 8.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1-bis del cit