CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 settembre 2024
Cassazione n. 26609/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11283 R.G.anno 2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); ricorrente contro 2WORDS S.R.L., elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA] E DELLA [OSCURATO:SOCIETA]. intimata avverso la SENTENZA n. 1999/2020 emessa da CORTE D'APPELLO Sez. I–RG 11283/2021 camera di consiglio11.9.2024 FIRENZE. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 settembre 2024dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ─ [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato appello avverso la sentenza del Tribunale di Lucca, pronunciata il 10 giugno 2017 , che aveva respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dallo stesso appellante.In forza del provvedimento monitorio al predetto [OSCURATO:PERSONA] era stato intimato il pagamento della complessiva somma di 24.357,70, importo, questo, che ricomprendeva il saldo passivo di un conto corrente e il debito per il rimborso di un mutuo chirografario : tali esposizioni face vano capo a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , che aveva intrattenuto i rapporti bancaricon B anco di Desio e della Brianza ; per le obbligazioni contrattedalla società aveva prestato fideiussione [OSCURATO:PERSONA]. 2. ─ Il gravame è stato respinto e avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze,pubblicata il 26 ottobre 2020, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA]. L'impugnazione costa di un unico motivo ed è resistita, con controricorso, da 2Worlds s.r.l., cessionaria del credito, per la quale è presente in giudizio Cerved L egal [OSCURATO:SOCIETA].. E’ stata formulata proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bisc.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Il motivo di ricorso , privo di rubrica, è così riassunto dal ricorrente: «[OSCURATO:PERSONA] di appello ha confermato la sentenza di primo grado, rigettando l'impugnazione anche in ordine alla circostanza allegata, per cui il contratto di conto corrente non prevedeva l'apertura di credito in conto, né richieste di affidamento, ritenendo, dunque, Sez. I–RG 11283/2021 camera di consiglio11.9.2024 inammissibile il secondo motivo di appello in applicazionedell’art. 112 c.p.c., per non aver rinvenuto da parte dell'appellante alcuna deduzione sul piano giuridico né formulazione di alcuna specifica domanda». 2. ― Rileva il Collegio c h e il ricorrente non risulta aver formulato l’istanza di decisione di cui all’art. 380-bis, comma 2, c.p.c.: il ricorso per cassazione è stato quindi erroneamente avviato all’adunanza camerale odierna. 3. ― Va conseguentemente dichiarata l’estinzione del giudizio. 4. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; Così deciso in Roma, ne