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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2023

Cassazione n. 42835/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I OSSERVA

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la condanna riportata in primo grado dal predetto in ordine al reato di cui agli artt. 624, 625 nn. 2 e 7) cod. pen.;

2. Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si denuncia l'erronea qualificazione giuridica del fatto, invocando la derubricazione nella fattispecie tentata di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen., è manifestamente infondato nella misura in cui, in materia di furto nel supermercato, è pacifico che si sia già perfezionato il requisito dell'impossessamento qualora il soggetto agente, dopo essere uscito dai locali dell'esercizio commerciale, abbia riposto la refurtiva nel portabagagli della sua auto, non essendo sottoposto a monitoraggio costante da parte del personale o comunque ad una vigilanza che consenta un intervento tempestivo in continenti (cfr. con Sez.

U, Sentenza n. 52117 del 17/07/2014, Rv. 261186 - 01)

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 settembre 2023 Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la condanna riportata in primo grado dal predetto in ordine al reato di cui agli artt. 624, 625 nn. 2 e 7) cod. pen.; 2. Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si denuncia l'erronea qualificazione giuridica del fatto, invocando la derubricazione nella fattispecie tentata di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen., è manifestamente infondato nella misura in cui, in materia di furto nel supermercato, è pacifico che si sia già perfezionato il requisito dell'impossessamento qualora il soggetto agente, dopo essere uscito dai locali dell'esercizio commerciale, abbia riposto la refurtiva nel portabagagli della sua auto, non essendo sottoposto a monitoraggio costante da parte del personale o comunque ad una vigilanza che consenta un intervento tempestivo in continenti (cfr. con Sez. U, Sentenza n. 52117 del 17/07/2014, Rv. 261186 - 01) 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2023 Il consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 42835/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris