CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 febbraio 2021
Cassazione n. 39782/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della [OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] MOLINO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge; lette le conclusioni della parte civile costituita Lloyd's assicurazioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 18/02/2021 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Gip di Milano del 04/09/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con la quale lo stesso veniva condannato alla pena di giustizia ad esito di rito abbreviato per il delitto allo stesso ascritto (artt. 99, 81, 642 cod. pen.). 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, proponendo tre motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 delle disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione agli art. 141-bis d.a. cod. proc. pen. e art. 16-quater, comma 3, del d.l. n. 9 del 1991 convertito nella I. 82 del 1991; la Corte di appello ha semplicemente confermato la decisione del G.i.p. di Milano quanto alla richiesta di acquisizione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione ed ha del tutto omesso di valutare la richiesta di riapertura della istruttoria dibattimentale; il verbale illustrativo è un documento che non costituisce oggetto di prova, ma è fisiologica appendice dell'interrogatorio reso in dibattimento; l'omessa redazione del verbale illustrativo secondo le modalità previste dalla legge determina l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 416-bis.1, comma 3-bis cod. pen.; la Corte di appello ha ingiustificatamente negato l'ingresso del verbale di collaborazione del Caianiello, così rendendo impossibile la dimostrazione che il fatto giudicato in abbreviato potesse rientrare tra quelli previsti dalla legge per poter collaborare con la giustizia e dunque accedere ai relativi effetti premiali; nel caso oggetto di ricorso risultavano accertati fatti commessi all'evidenza per agevolare la consorteria malavitosa della quale faceva parte il Caianiello 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché apparente; ricorre solo ed esclusivamente una laconica motivazione per relatíonem che non svolge il ruolo di rendere adeguata giustificazione quanto agli elementi che hanno condotto all'affermazione di responsabilità in capo al ricorrente per i reati allo stesso ascritti. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati. 2. I primi due motivi possono essere considerati congiuntamente trattando secondo diverse prospettive aspetti di criticità nell'ambito della medesima questione, ovvero la mancata acquisizione del verbale di collaborazione reso dal ricorrente sia in sede di giudizio abbreviato che successivamente in sede di appello. Il ricorso sul punto si presenta del tutto generico ed aspecifico. Si deve, infatti, osservare come il ricorrente non abbia fornito alcuna specificazione in ordine al verbale in questione, senza neanche indicare in quale contesto e nell'ambito di quale procedimento sia stato reso, né ha evidenziato la diretta riferibilità della dichiarazioni rese rispetto al reato oggetto di contestazione. Ricorre, dunque, un'oggettiva aspecificità e genericità dei motivi posti sul punto. I motivi proposti poi, meramente reiterativi del motivo di appello, omettono del tutto di confrontarsi con la motivazione della sentenza, che ha chiarito come pur avendo il ricorrente prescelto la via del giudizio abbreviato, tuttavia in tale sede non ha posto la questione relativa all'acquisizione di tale verbale, condizionando l'accesso al rito all'acquisizione del verbale di collaborazione. Nessuna richiesta in tal senso è stata proposta al fine di condizionare all'accesso al rito abbreviato. Con tale motivazione chiara, esplicita, persuasiva, il ricorrente non si confronta. In tal senso, va ricordato che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849- 01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01). Nel riproporre pedissequamente il tema introdotto in appello, il ricorrente non si confronta compiutamente con la motivazione della decisione di appello. Deve essere in tal senso ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, è inammissibile quando non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01). 3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. Anche in questo caso occorre rilevare l'assoluta genericità del motivo proposto. Va in tal senso osservato come la difesa non si sia confrontata con la motivazione della sentenza, che si caratterizza per aver confermato il giudizio di responsabilità del ricorrente, con motivazione pienamente conforme a quella del giudice di primo grado. Deve poi essere richiamata la presenza, nel caso in esame, di una c.d. "doppia conforme" quanto alla piena responsabilità per la condotta ascritta, avendo la sentenza di appello condiviso pienamente le argomentazioni logico-argomentative della sentenza di primo grado, in tal senso richiamata nel corpo della motivazione. Va in proposito ricordato che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01, Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica). 6. Ciò premesso, occorre considerare come la Corte di appello abbia ed motivato, quanto alla piena riferibilità della condotta contestata all'odierno ricorrente, richiamando integralmente la sentenza impugnata e condividendola nella sua valutazione e rispondendo esplicitamente quanto all'unico motivo di appello proposto, nonché in ordine alla produzione documentale effettuata dalla difesa. È stato dunque confermato il ragionamento probatorio ed argomentativo del giudice di primo grado, che ha ricostruito l'ampia e strutturata attività truffaldina posta in essere dal Cianniello in danno della compagnia Lloyd's assicurazioni sulla base delle numerose emergenze acquisite in fase di indagini, riscontrate documentalmente e mediante l'amplissima attività di indagine, con assunzione a sommarie informazione delle persone che, in occasione dei falsi incidenti automobilistici, venivano a contatto con il ricorrente. 7. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. Il ricorrente deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 1600,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che