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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 41836/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNA; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha formulato istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione, tra i fatti giudicati con le seguenti sentenze: a) sentenza della Corte di appello di Bologna del 13/06/2019 (passata in giudicato il 11/02/2020), che ha riconosciuto il ricorrente colpevole del reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, commesso in Ravenna dal 21/08/2011 al 30/12/2012 e - per l'effetto - lo ha condannato alla pena di anni uno di reclusione; b) sentenza della Corte di appello di Bologna del 24/09/2020 (passata in giudicato il 18/03/2022), che ha riconosciuto il ricorrente colpevole del reato di cui all'art. 5 del d.lgs n. 74 del 2000, commesso in Ravenna il 30/09/2011 e - per l'effetto - lo ha condannato alla pena di anni uno di reclusione; c) sentenza della Corte di appello di Bologna del 30/06/2020 (passata in giudicato il 31/05/2022), che ha riconosciuto il ricorrente colpevole del reato di cui all'art. 216, primo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, commesso in Faenza il 17/01/2011 e - per l'effetto - lo ha condannato alla pena di anni tre di reclusione.

La Corte di appello di Bologna, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha ritenuto sussistente la preventiva ideazione unitaria, fra i fatti di cui alle sentenze sopra enumerate sub a) e b) e - ritenuti più gravi i fatti sussunti nella sentenza indicata sub a) - ha determinato la pena, a titolo di aumento per continuazione, nella misura di mesi sei di reclusione, così rideterminando la pena complessivamente inflitta al condannato in anni due e mesi sei di reclusione; la Corte distrettuale ha rigettato, quanto al resto, l'istanza avanzata dal [OSCURATO:PERSONA].

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, viene denunciata violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e connesso vizio di motivazione.

Erra la Corte di appello, laddove ritiene insussistente l'unitarietà del disegno criminoso, sulla base della mera disomogeneità dei beni giuridici tutelati dalle varie fattispecie incriminatrici; parimenti fallace risulta il convincimento dei Giudici di merito, nella parte in cui sottolineano come le condotte illecite in campo fiscale risalgano ad epoca antecedente, rispetto alla dichiarazione di fallimento, mentre le attività di bancarotta riguardano attività di distrazione e di tenuta delle scritture contabili che sono state poste in essere precedentemente, rispetto alla stessa dichiarazione di fallimento.Dalla motivazione della sentenza che ha condannato il [OSCURATO:PERSONA] alla pena di tre anni di reclusione per il reato di bancarotta, infatti, si evince come questi abbia fatto ingresso sin dal 2010 nella società fallita, la quale era restata inattiva sin dal 2009.

Tale circostanza è evocativa di come il [OSCURATO:PERSONA], evidentemente, possa non solo essersi rappresentato la possibilità di un fallimento della società, ma addirittura di come egli possa aver acquistato la società stessa, proprio allo specifico fine di appropriarsi dei beni strumentali della stessa.

L'ordinanza impugnata trascura poi il fatto che, con la sentenza sopra indicata sub c), il richiedente è stato condannato anche per il reato di bancarotta semplice, ex art.217 Legge fall., sostanziatasi nell'omessa tenuta delle scritture contabili; tale condotta non può che esser stata antecedente, rispetto alla dichiarazione di fallimento e non può, pertanto, che collocarsi esattamente nell'arco temporale nel quale si situano le condotte illecite di natura fiscale.

La Corte di appello di Bologna commette un ulteriore errore, comunque, nel datare gli illeciti fiscali all'epoca - antecedente al fallimento - nella quale il [OSCURATO:PERSONA] si trovava a gestire l'impresa poi fallita.

L'emissione di fatture per operazioni inesistenti, infatti, risale agli anni 2011 e 2012, mentre l'omessa presentazione annuale della dichiarazione dei redditi è da collocare al 30/09/2011; tali condotte sono tutte successive, rispetto alla dichiarazione di fallimento, risalente al 12/01/2011.

Sussiste quindi l'invocato vincolo della continuazione, anche fra il reato di bancarotta, di cui alla sentenza sopra indicata alla lettera c) e le violazioni fiscali, sopra riportate sub a) e b).

2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., nonché dell'art. 81 cod. pen, e dell'art. 671 cod. proc. pen. e connesso vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione - in sede di determinazione della pena finale, nonché in presenza del riconoscimento del vincolo della continuazione - deve individuare la pena base, in primo luogo, attenendosi alla quantificazione operata in sede di cognizione; deve poi determinare ex novo l'aumento a titolo di continuazione, in relazione a ciascuno dei reati satellite.

Nella concreta fattispecie, la Corte di appello ha invece individuato in anni due di reclusione la pena base, così conformandosi alla scelta operata, in sede di cognizione, dalla medesima Corte distrettuale.

Non ha tenuto conto, però, del fatto che si trattava di pena base afferente a distinte incolpazioni, fra loro già riunite in continuazione; consequenzialmente, non ha proceduto al preventivo scioglimento del cumulo derivante dalla continuazione interna, onde distinguere le pene riferibili ad ognuno dei reati unificati.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

La Corte di appello di Bologna ha correttamente disatteso la richiesta di unificazione sotto il vincolo della continuazione, tra i reati fiscali e il reato di bancarotta fraudolenta, evidenziando la peculiarità della condotta che connota quest'ultimo, oltre che valorizzando la mancata coincidenza temporale tra i fatti.

Non sussiste alcuna carenza o manifesta illogicità, nell'ordinanza impugnata.

Il ricorso, ad ogni modo, si rivela assertivo, limitandosi esso a censurare il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, nonché il mancato recepimento delle tesi difensive.

Quanto alla seconda doglianza, emerge l'inammissibilità della stessa per carenza di interesse.

Vero che il Giudice dell'esecuzione non ha effettuato lo scorporo, relativamente ai reati già unificati per continuazione interna; vero però anche che è stato ben individuato il reato più grave, in ordine al quale operare poi l'aumento, a titolo di continuazione per il reato satellite.

Non si è concretizzato, quindi, alcun errore di valutazione, né si è prodotta la pur minima conseguenza pregiudizievole, in capo al ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. I diversi profili di doglianza sussunti nel primo motivo di ricorso presentano una matrice comune e ben si prestano, dunque, ad una trattazione congiunta; trattasi di censure accomunate da un marcato profilo di illegittimità.

2.1. Giova preliminarmente richiamare il consolidato insegnamento di questa Corte, a mente della quale: «Anche in tema di incidente di esecuzione, il ricorso per cassazione non può devolvere questioni diverse da quelle proposte con la richiesta e sulle quali il giudice di merito non è stato chiamato a decidere.

Peraltro, dalla dichiarata inammissibilità in sede di legittimità non deriva, in concreto, lesione alcuna per la parte, che ben potrà far valere la diversa questione con altra richiesta, dal momento che il divieto del "ne bis in idem" non opera per le nuove istanze, fondate su presupposti di fatto e motivi di diritto prima non prospettati» (Sez. 5, n. 9 del 04/01/2000, Rotondi, Rv. 215976; nello stesso senso, più di recente, si è espressa Sez. 1, n. 9780 del 11/01/2017, Badalannenti, Rv. 269421).

2.2. Tale essendo il principio di diritto da applicare alla concreta vicenda, non vi è chi non rilevi la connotazione di inammissibilità del ricorso.

Le questioni dedotte in sede di legittimità, infatti, non sono state sottoposte al vaglio della Corte di appello quale Giudice dell'esecuzione, mediante specifica menzione nel relativo atto introduttivo dell'incidente di esecuzione; consequenziale a tale mancata deduzione è la preclusione, al riguardo, rispetto alla prospettazione di vizi della motivazione e di violazioni di legge.Più in particolare, come si ricava dalla non contestata narrativa dell'ordinanza impugnata - oltre che dalla visione degli atti versati nell'incarto processuale a disposizione di questo Collegio - attraverso l'istanza di unificazione in continuazione de qua non erano stati sollevati rilievi di sorta, riguardo ai temi specifici attinenti all'allineamento delle date dei commessi reati (con riferimento sia alla bancarotta, sia ai reati fiscali); né erano state formulate deduzioni, circa la corretta collocazione nel tempo dei fatti criminosi.

Attraverso il ricorso in esame, quindi, il ricorrente ha introdotto - per la prima volta all'interno del giudizio di legittimità, non avendo sollevato le medesime questioni nella fase introduttiva dell'incidente di esecuzione - una nuova tipologia di postulazione.

Ne consegue l'inammissibilità di tali motivi di ricorso, affidati a doglianze non consentite nel giudizio di legittimità, nel quale possono solamente essere denunciati vizi del provvedimento impugnato, purché rientranti tra quelli tassativamente indicati dall'art. 606 cod. proc. pen., che delinea il giudizio di cassazione come "impugnazione a critica vincolata", avverso il provvedimento censurato (cfr., ex plurimis, Sez. 4, n. 46486 del 20/11/2012, Cannone, Rv. 253952).

3. Quanto al secondo motivo, il principio di diritto invocato dalla difesa è stato ripetutamente enunciato dalla giurisprudenza di legittimità.

Esso è nel senso che il Giudice dell'esecuzione - allorquando debba procedere alla rideterminazione della pena a titolo di continuazione, relativamente a più reati separatamente giudicati con una pluralità di sentenze, ognuna delle quali inerisca a più violazioni già unificate ex art. 81 cod. pen. - è tenuto, in primo luogo, ad effettuare lo scorporo di tutti i reati già unificati sotto il vincolo della continuazione; dovrà, in un secondo momento, procedere alla individuazione del reato più grave e, infine, operare autonomi incrementi sanzionatori in ordine ai reati satellite, muovendo dalla pena come determinata, per il reato più grave, dal giudice della cognizione.

Tali singoli aumenti dovranno essere effettuati anche con riferimento ai reati che risultino già riuniti in continuazione, con il reato posto a base del nuovo computo complessivo (fra tante, si veda il dictum di Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845).

Coglie però nel segno il Procuratore generale, laddove evidenzia la inammissibilità della doglianza per carenza di interesse.

Pur non avendo effettuato lo scorporo delle pene, è infatti pacifico che la Corte distrettuale abbia individuato in modo corretto il reato più grave, la cui pena ha poi assunto a pena base, sulla quale ha operato l'aumento ex art. 81 cod. pen.

Alcun concreto effetto sfavorevole, pertanto, si è prodotto in capo al ricorrente.4.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto dell'impugnazione e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa, nella determinazione della causa d'inammissibilità (conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNA; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha formulato istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione, tra i fatti giudicati con le seguenti sentenze: a) sentenza della Corte di appello di Bologna del 13/06/2019 (passata in giudicato il 11/02/2020), che ha riconosciuto il ricorrente colpevole del reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, commesso in Ravenna dal 21/08/2011 al 30/12/2012 e - per l'effetto - lo ha condannato alla pena di anni uno di reclusione; b) sentenza della Corte di appello di Bologna del 24/09/2020 (passata in giudicato il 18/03/2022), che ha riconosciuto il ricorrente colpevole del reato di cui all'art. 5 del d.lgs n. 74 del 2000, commesso in Ravenna il 30/09/2011 e - per l'effetto - lo ha condannato alla pena di anni uno di reclusione; c) sentenza della Corte di appello di Bologna del 30/06/2020 (passata in giudicato il 31/05/2022), che ha riconosciuto il ricorrente colpevole del reato di cui all'art. 216, primo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, commesso in Faenza il 17/01/2011 e - per l'effetto - lo ha condannato alla pena di anni tre di reclusione. La Corte di appello di Bologna, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha ritenuto sussistente la preventiva ideazione unitaria, fra i fatti di cui alle sentenze sopra enumerate sub a) e b) e - ritenuti più gravi i fatti sussunti nella sentenza indicata sub a) - ha determinato la pena, a titolo di aumento per continuazione, nella misura di mesi sei di reclusione, così rideterminando la pena complessivamente inflitta al condannato in anni due e mesi sei di reclusione; la Corte distrettuale ha rigettato, quanto al resto, l'istanza avanzata dal [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e connesso vizio di motivazione. Erra la Corte di appello, laddove ritiene insussistente l'unitarietà del disegno criminoso, sulla base della mera disomogeneità dei beni giuridici tutelati dalle varie fattispecie incriminatrici; parimenti fallace risulta il convincimento dei Giudici di merito, nella parte in cui sottolineano come le condotte illecite in campo fiscale risalgano ad epoca antecedente, rispetto alla dichiarazione di fallimento, mentre le attività di bancarotta riguardano attività di distrazione e di tenuta delle scritture contabili che sono state poste in essere precedentemente, rispetto alla stessa dichiarazione di fallimento.Dalla motivazione della sentenza che ha condannato il [OSCURATO:PERSONA] alla pena di tre anni di reclusione per il reato di bancarotta, infatti, si evince come questi abbia fatto ingresso sin dal 2010 nella società fallita, la quale era restata inattiva sin dal 2009. Tale circostanza è evocativa di come il [OSCURATO:PERSONA], evidentemente, possa non solo essersi rappresentato la possibilità di un fallimento della società, ma addirittura di come egli possa aver acquistato la società stessa, proprio allo specifico fine di appropriarsi dei beni strumentali della stessa. L'ordinanza impugnata trascura poi il fatto che, con la sentenza sopra indicata sub c), il richiedente è stato condannato anche per il reato di bancarotta semplice, ex art.217 Legge fall., sostanziatasi nell'omessa tenuta delle scritture contabili; tale condotta non può che esser stata antecedente, rispetto alla dichiarazione di fallimento e non può, pertanto, che collocarsi esattamente nell'arco temporale nel quale si situano le condotte illecite di natura fiscale. La Corte di appello di Bologna commette un ulteriore errore, comunque, nel datare gli illeciti fiscali all'epoca - antecedente al fallimento - nella quale il [OSCURATO:PERSONA] si trovava a gestire l'impresa poi fallita. L'emissione di fatture per operazioni inesistenti, infatti, risale agli anni 2011 e 2012, mentre l'omessa presentazione annuale della dichiarazione dei redditi è da collocare al 30/09/2011; tali condotte sono tutte successive, rispetto alla dichiarazione di fallimento, risalente al 12/01/2011. Sussiste quindi l'invocato vincolo della continuazione, anche fra il reato di bancarotta, di cui alla sentenza sopra indicata alla lettera c) e le violazioni fiscali, sopra riportate sub a) e b). 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., nonché dell'art. 81 cod. pen, e dell'art. 671 cod. proc. pen. e connesso vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione - in sede di determinazione della pena finale, nonché in presenza del riconoscimento del vincolo della continuazione - deve individuare la pena base, in primo luogo, attenendosi alla quantificazione operata in sede di cognizione; deve poi determinare ex novo l'aumento a titolo di continuazione, in relazione a ciascuno dei reati satellite. Nella concreta fattispecie, la Corte di appello ha invece individuato in anni due di reclusione la pena base, così conformandosi alla scelta operata, in sede di cognizione, dalla medesima Corte distrettuale. Non ha tenuto conto, però, del fatto che si trattava di pena base afferente a distinte incolpazioni, fra loro già riunite in continuazione; consequenzialmente, non ha proceduto al preventivo scioglimento del cumulo derivante dalla continuazione interna, onde distinguere le pene riferibili ad ognuno dei reati unificati. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. La Corte di appello di Bologna ha correttamente disatteso la richiesta di unificazione sotto il vincolo della continuazione, tra i reati fiscali e il reato di bancarotta fraudolenta, evidenziando la peculiarità della condotta che connota quest'ultimo, oltre che valorizzando la mancata coincidenza temporale tra i fatti. Non sussiste alcuna carenza o manifesta illogicità, nell'ordinanza impugnata. Il ricorso, ad ogni modo, si rivela assertivo, limitandosi esso a censurare il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, nonché il mancato recepimento delle tesi difensive. Quanto alla seconda doglianza, emerge l'inammissibilità della stessa per carenza di interesse. Vero che il Giudice dell'esecuzione non ha effettuato lo scorporo, relativamente ai reati già unificati per continuazione interna; vero però anche che è stato ben individuato il reato più grave, in ordine al quale operare poi l'aumento, a titolo di continuazione per il reato satellite. Non si è concretizzato, quindi, alcun errore di valutazione, né si è prodotta la pur minima conseguenza pregiudizievole, in capo al ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. I diversi profili di doglianza sussunti nel primo motivo di ricorso presentano una matrice comune e ben si prestano, dunque, ad una trattazione congiunta; trattasi di censure accomunate da un marcato profilo di illegittimità. 2.1. Giova preliminarmente richiamare il consolidato insegnamento di questa Corte, a mente della quale: «Anche in tema di incidente di esecuzione, il ricorso per cassazione non può devolvere questioni diverse da quelle proposte con la richiesta e sulle quali il giudice di merito non è stato chiamato a decidere. Peraltro, dalla dichiarata inammissibilità in sede di legittimità non deriva, in concreto, lesione alcuna per la parte, che ben potrà far valere la diversa questione con altra richiesta, dal momento che il divieto del "ne bis in idem" non opera per le nuove istanze, fondate su presupposti di fatto e motivi di diritto prima non prospettati» (Sez. 5, n. 9 del 04/01/2000, Rotondi, Rv. 215976; nello stesso senso, più di recente, si è espressa Sez. 1, n. 9780 del 11/01/2017, Badalannenti, Rv. 269421). 2.2. Tale essendo il principio di diritto da applicare alla concreta vicenda, non vi è chi non rilevi la connotazione di inammissibilità del ricorso. Le questioni dedotte in sede di legittimità, infatti, non sono state sottoposte al vaglio della Corte di appello quale Giudice dell'esecuzione, mediante specifica menzione nel relativo atto introduttivo dell'incidente di esecuzione; consequenziale a tale mancata deduzione è la preclusione, al riguardo, rispetto alla prospettazione di vizi della motivazione e di violazioni di legge.Più in particolare, come si ricava dalla non contestata narrativa dell'ordinanza impugnata - oltre che dalla visione degli atti versati nell'incarto processuale a disposizione di questo Collegio - attraverso l'istanza di unificazione in continuazione de qua non erano stati sollevati rilievi di sorta, riguardo ai temi specifici attinenti all'allineamento delle date dei commessi reati (con riferimento sia alla bancarotta, sia ai reati fiscali); né erano state formulate deduzioni, circa la corretta collocazione nel tempo dei fatti criminosi. Attraverso il ricorso in esame, quindi, il ricorrente ha introdotto - per la prima volta all'interno del giudizio di legittimità, non avendo sollevato le medesime questioni nella fase introduttiva dell'incidente di esecuzione - una nuova tipologia di postulazione. Ne consegue l'inammissibilità di tali motivi di ricorso, affidati a doglianze non consentite nel giudizio di legittimità, nel quale possono solamente essere denunciati vizi del provvedimento impugnato, purché rientranti tra quelli tassativamente indicati dall'art. 606 cod. proc. pen., che delinea il giudizio di cassazione come "impugnazione a critica vincolata", avverso il provvedimento censurato (cfr., ex plurimis, Sez. 4, n. 46486 del 20/11/2012, Cannone, Rv. 253952). 3. Quanto al secondo motivo, il principio di diritto invocato dalla difesa è stato ripetutamente enunciato dalla giurisprudenza di legittimità. Esso è nel senso che il Giudice dell'esecuzione - allorquando debba procedere alla rideterminazione della pena a titolo di continuazione, relativamente a più reati separatamente giudicati con una pluralità di sentenze, ognuna delle quali inerisca a più violazioni già unificate ex art. 81 cod. pen. - è tenuto, in primo luogo, ad effettuare lo scorporo di tutti i reati già unificati sotto il vincolo della continuazione; dovrà, in un secondo momento, procedere alla individuazione del reato più grave e, infine, operare autonomi incrementi sanzionatori in ordine ai reati satellite, muovendo dalla pena come determinata, per il reato più grave, dal giudice della cognizione. Tali singoli aumenti dovranno essere effettuati anche con riferimento ai reati che risultino già riuniti in continuazione, con il reato posto a base del nuovo computo complessivo (fra tante, si veda il dictum di Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845). Coglie però nel segno il Procuratore generale, laddove evidenzia la inammissibilità della doglianza per carenza di interesse. Pur non avendo effettuato lo scorporo delle pene, è infatti pacifico che la Corte distrettuale abbia individuato in modo corretto il reato più grave, la cui pena ha poi assunto a pena base, sulla quale ha operato l'aumento ex art. 81 cod. pen. Alcun concreto effetto sfavorevole, pertanto, si è prodotto in capo al ricorrente.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto dell'impugnazione e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa, nella determinazione della causa d'inammissibilità (conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe
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