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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02520/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione alla revoca della misura dell'affidamento in prova, nonché della violazione dell'art. 51-ter

I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) - sono manifestamente infondate, oltre che reiterative di profili già affrontati dall'ordinanza in esame.

Invero, il Tribunale di sorveglianza di Milano, confrontandosi con tutti i rilievi difensivi svolti in quella sede, osserva che: - il condannato non ha dato prova di una fattiva partecipazione all'opera di rieducazione, considerate le plurime condotte minacciose tenute nei confronti dei vicini di casa, i quali, per paura che dette minacce potessero concretizzarsi, sono stati costretti ad allontanarsi dal domicilio, come da nota delle forze dell'ordine e allegata denuncia della persona offesa; - la condotta posta in essere ripercorre le stesse modalità di attuazione dei gravi delitti per i quali il ricorrente sta scontando la pena (tentati omicidi nei confronti di vicini); - la tesi difensiva secondo cui tra il condannato e i vicini di casa vi sarebbero stati solo conversazioni pacifiche non appare supportata da alcun elemento, mentre non sussiste dubbio sull'attendibilità del racconto dei vicini, persone del tutto estranee ai delitti in odierna esecuzione il cui allontanamento dal domicilio non risulta altrimenti giustificabile, considerato, tra l'altro, che il trasloco ha comportato non poche difficoltà per la coppia, avendo la stessa due figli piccolissimi; - a prescindere dalla positività dell'espletamento di attività lavorativa e di volontariato, il comportamento tenuto è indice del fallimento del percorso rieducativo del ricorrente.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione alla revoca della misura dell'affidamento in prova, nonché della violazione dell'art. 51-ter I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) - sono manifestamente infondate, oltre che reiterative di profili già affrontati dall'ordinanza in esame. Invero, il Tribunale di sorveglianza di Milano, confrontandosi con tutti i rilievi difensivi svolti in quella sede, osserva che: - il condannato non ha dato prova di una fattiva partecipazione all'opera di rieducazione, considerate le plurime condotte minacciose tenute nei confronti dei vicini di casa, i quali, per paura che dette minacce potessero concretizzarsi, sono stati costretti ad allontanarsi dal domicilio, come da nota delle forze dell'ordine e allegata denuncia della persona offesa; - la condotta posta in essere ripercorre le stesse modalità di attuazione dei gravi delitti per i quali il ricorrente sta scontando la pena (tentati omicidi nei confronti di vicini); - la tesi difensiva secondo cui tra il condannato e i vicini di casa vi sarebbero stati solo conversazioni pacifiche non appare supportata da alcun elemento, mentre non sussiste dubbio sull'attendibilità del racconto dei vicini, persone del tutto estranee ai delitti in odierna esecuzione il cui allontanamento dal domicilio non risulta altrimenti giustificabile, considerato, tra l'altro, che il trasloco ha comportato non poche difficoltà per la coppia, avendo la stessa due figli piccolissimi; - a prescindere dalla positività dell'espletamento di attività lavorativa e di volontariato, il comportamento tenuto è indice del fallimento del percorso rieducativo del ricorrente. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre
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