CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11526/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oberto Altieri;– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale delloStato;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania, Sezione Staccata di Salerno, n. 680/05/2017, depositatain data 26 gennaio 2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. La contribuente impugnava l’avviso di accertamento n.TF9011207207, con il quale le veniva imputato, nella sua veste disocia al 33% delle quote della società [OSCURATO:SOCIETA]., e, quindi,Numero registro generale 3269/2018Numero sezionale 3493/2026Numero di raccolta generale 11526/2026recuperato a tassazione, ai fini IRPEF per l’anno 2007, maggioreData pubblicazione 28/04/2026reddito di capitale.L’avviso traeva origine da altro atto impositivo, con il qualel’Ufficio aveva rideterminato il reddito imponibile della società,ritenuta a ristretta base (atto impugnato dall’ente); il reddito nondichiarato andava considerato quale utile extracontabile oggetto didistribuzione a favore della socia.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Salerno accoglieva ilricorso poiché la ricorrente aveva fornito la prova della propriaestraneità alla gestione sociale.2. L’Ufficio proponeva appello innanzi alla Commissionetributaria regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, cheriformava la decisione di primo grado: dopo aver ribadito lalegittimità della presunzione, nelle società di capitali a ristretta base,di distribuzione degli utili extracontabili ai soci, ed il contenuto dellaprova contraria incombente sul contribuente, riteneva nella specienon fornita detta prova dalla socia.3. Contro la sentenza della CTR propone ricorso per cassazionela contribuente, affidato a tre motivi. L’Ufficio resiste concontroricorso, eccependone preliminarmente l’inammissibilità.È stata fissata l’adunanza camerale per il 23 aprile 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la contribuente lamenta la «illegittimitàdella sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degliartt. 115 e 116 c.p.c., nella parte in cui i giudici di seconde cure nonhanno riconosciuto l’estraneità della ricorrente all’amministrazionedella società (art. 360, c. 1, n. 4 c.p.c.)». Precisamente, la CTRavrebbe del tutto ignorato la documentazione prodotta dallaricorrente a sostegno dell’assunto della propria estraneità allagestione sociale per non aver mai ricevuto dividendi e avercomunicato, già nel 2007, la volontà di recedere dalla società. Lacontribuente, dopo aver affermato di aver ricevuto le quotesocietarie dal fratello del marito, riporta il ricorso per separazioneNumero registro generale 3269/2018Numero sezionale 3493/2026Numero di raccolta generale 11526/2026giudiziale proposto innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], dal qualeData pubblicazione 28/04/2026emergerebbe il rapporto di grande conflittualità con il coniuge, giàdal 2007 e, quindi, la prova della marginale partecipazionesocietaria. Di qui, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per averela CTR ignorato del tutto il materiale probatorio introdotto dallacontribuente.1.1. Il motivo, come correttamente eccepito dal patronoerariale, è inammissibile.1.2. Secondo il costante orientamento di questa Corte (exmultis Cass. 20/10/2023, n. 29232) una violazione dell'art. 116c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materialeistruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo allorché si alleghiche quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove nondedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limitilegali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudenteapprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato comefacenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico,elementi di prova soggetti, invece, a valutazione. Nessuna delledette ipotesi ricorre nella specie, dolendosi la ricorrente solo diun’errata valutazione delle prove prodotte (in particolare, del ricorsoper separazione giudiziale); a ben vedere, pur veicolando partericorrente la censura per il tramite della violazione di legge, essa, inrealtà mira ad ottenere una rivisitazione del fatto, inammissibile insede di legittimità.2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la «illegittimitàdella sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione delcombinato disposto degli artt. 44, comma 1, lett. e), 45, comma 1 e73 del t.u.i.r. e per violazione degli artt. 24 e 53 Cost., nella parte incui i giudici di seconde cure hanno confermato l’operato dell’Ufficioche ha attribuito alla ricorrente gli utili extra-contabili presunti incapo alla società, in base alla quota di partecipazione al capitalesociale (art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.)». Afferma che, trattandosi disocietà di capitali, non sarebbe possibile l’automatismo accertativo -Numero registro generale 3269/2018Numero sezionale 3493/2026Numero di raccolta generale 11526/2026previsto ex lege solo per i soci delle società di persone - secondo cuiData pubblicazione 28/04/2026gli utili extrabilancio della società vengono distribuiti ai soci. Nellaspecie, inoltre, l’accertamento nei confronti della società nonsarebbe ancora definitivo, essendo pendente in cassazione il giudiziodi impugnazione dell’avviso di accertamento relativo all’ente. Alriguardo sostiene che il ricorso per cassazione proposto dalla società‘sarà verosimilmente accolto per “manifesta fondatezza” sulla basedella proposta del relatore (cfr. proposta dal relatore nella causa R.G.23889/2016, […], ove si legge quanto segue: “MANIFESTA3. Con il terzo motivo la contribuente deduce la «illegittimitàdella sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art.2729 c.c., nella parte in cui i giudici di seconde cure non hannocensurato l’operato dell’ente impositore, il cui originario avviso diaccertamento è basato su una illegittima doppia presunzione (art.360, c. 1, n. 3 c.p.c.)». Precisamente, l’operato dell’Ufficio sarebbeillegittimo perché fondato su una duplice, anzi triplice, presunzionein quanto: a) il maggior reddito accertato induttivamente in capo allasocietà sarebbe stato distribuito tra i soci, b) in manieraproporzionale alle quote dagli stessi posseduti e c) nel corso di undeterminato esercizio (l’anno 2007).4. I due motivi possono trattarsi congiuntamente in quantogiuridicamente e logicamente connessi; essi sono infondati.Premesso che l’accertamento nei confronti della societàS.[OSCURATO:SOCIETA]. è divenuto nelle more definitivo in sensofavorevole all’Ufficio (essendo stato rigettato il ricorso per cassazioneproposto dalla società, con sentenza n. 16635/2018), e nelle morerisulta divenuto definitivo anche l’avviso di accertamento propostodall’altra socia (v. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 28337), la decisione dellaCTR è in parte qua conforme alla granitica giurisprudenza dilegittimità.In tema di accertamento delle imposte sui redditi nel caso disocietà di capitali che presenti una ristretta base partecipativa, èNumero registro generale 3269/2018Numero sezionale 3493/2026Numero di raccolta generale 11526/2026legittima la presunzione (semplice) di attribuzione ai sociData pubblicazione 28/04/2026partecipanti alla società degli eventuali utili extracontabili accertati,rimanendo salva la facoltà per il contribuente di offrire la prova delfatto che i maggiori ricavi non siano stati oggetto di distribuzione,ma siano stati, invece, accantonati dalla società, ovvero da essareinvestiti, non essendo comunque a tal fine sufficiente la meradeduzione che l’esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perditecontabili (ex multis, Cass. 22/11/2017, n. 27778; v. Cass.06/06/2024, n. 15895). Ciò vale anche nelle ipotesi di assenza dirapporti di parentela, in quanto la ristrettezza della base socialeimplica di per sé un elevato grado di compartecipazione dei soci, edunque la conoscenza degli affari sociali e la consapevolezzadell’esistenza di utile extrabilancio, consentendo di riconosceresussistenti, ai fini della prova presuntiva, i requisiti richiesti dall’art.2729 c.c.Tale meccanismo probatorio non si pone in contrasto con ildivieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto nonè dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamentenei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell’assettosocietario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciprococontrollo dei soci nella gestione sociale, con la conseguenza che, unavolta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuentefornire la prova contraria (Cass. 24/01/2019, n. 1947).La detta presunzione, in altri termini, non va corroborata daaltri elementi indiziari; in particolare non occorre che l’accertamentoemesso nei confronti dei soci risulti fondato anche su elementi diriscontro tesi a verificare, attraverso l’analisi delle loromovimentazioni bancarie, l’intervenuto acquisto di beni di particolarevalore, non giustificabili sulla base dei redditi dichiarati (Cass.11/08/2020, n. 16913).5. Il ricorso va, in definitiva, rigettato.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano comeda dispositivo.Numero registro generale 3269/2018Numero sezionale 3493/2026Numero di raccolta generale 11526/2026Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13Data pubblicazione 28/04/2026comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citatoart. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, infavore dell’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore protempore, delle spese processuali del giudizio di legittimità, cheliquida in Euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito.Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citatoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 aprile 2026.Il PresidenteMarcello [OSCURATO:PERSONA]