CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17425/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la ordinanza impugnata. Considerato che il Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile la domanda di affidamento in prova proposta dall'odierno ricorrente per l'omessa dichiarazione o elezione del domicilio a norma dell'art.677, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Ritenuto che la richiesta di misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 656, comma sesto, cod. proc. pen., deve essere corredata, a pena di inammissibilità, anche se presentata dal difensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal condannato non detenuto (Sez. U, Sentenza n. 18775 del 17/12/2009, dep. 2010 Rv. 246720 - 01); Considerato che il condannato, pur non negando l'ornessa elezione di domicilio, suggerisce una non consentita lettura alternativa degli elementi processuali coerentemente esaminati dal giudice a quo per dichiarare inammissibile la richiesta di misure alternative e richiama principi giurisprudenziali relativi ad ipotesi differenti da quella in esame; Ritenuto, infine, che la memoria difensiva essendo stata depositata tardivamente non può essere oggetto di valutazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inannmissibilità, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso, in Roma il 4 aprile 2