CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 13982/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, ai sensi dell'art. 23, comma 8„ d.l. 137/2020, dal Procuratore generale militare e dal difensore della parte civile,, che hanno chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi, e dal difensore dei ricorrenti, che ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'i dicembre 2022, la Corte militare di appello, in riforma di quella emessa dal Tribunale militare di Roma il 17 febbraio 2022, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di diffamazione pluriaggravata in concorso e, il solo Vernarelli, anche di una distinta ipotesi di diffamazione pluriaggravata e continuata ed ha condannato Pantaloni alla pena di sette mesi di reclusione militare e Vernarelli a quella di nove mesi di reclusione militare, oltre che, entrambi, al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] — appartenenti alla Guardia di Finanza con il grado, rispettivamente, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] — sono stati tratti a giudizio per avere, tra l'altro, redatto e trasmesso, nel febbraio del 2019, due relazioni di servizio, di tenore identico, contenenti plurime espressioni diffamatorie nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], loro superiore gerarchico, nonché, il solo Vernarelli, una ulteriore relazione, formata nell'ottobre del 2019, analogamente offensiva della reputazione dell'ufficiale. In proposito, la Corte militare di appello, muovendosi in linea con quanto dedotto dal pubblico ministero con l'impugnazione avverso la sentenza, assolutoria, pronunciata in esito al giudizio di primo grado, ha, gradatamente, rilevato: rA - che le prime relazioni sono state portate a conoscenza, oltre che del destinatario, il [OSCURATO:PERSONA] della Guardia di Finanza, di due altri appartenenti all'unità guidata dal [OSCURATO:PERSONA], i quali non avrebbero avuto tiolo per riceverle, ciò che dimostra l'intenzione degli imputati di diffondere nella più ampia misura possibile il contenuto dei documenti, volto a screditare la professionalità e la dignità della persona offesa; - che tale iniziativa è stata adottata dagli imputati pochi giorni che gli stessi erano venuti a conoscenza del fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva informato l'autorità giudiziaria delle condotte illecite da loro commesse (i due, in orario di servizio, di erano intrattenuti presso una sala giochi), che sono loro valse, all'esito di autonomo procedimento penale, la condanna irrevocabile per i reati di abbandono di posto e violata consegna pluriaggravata; - che gli imputati, quindi, hanno inteso, piuttosto che difendersi nel processo, evidenziare, nell'ambiente militare, l'intento ingiustificatamente punitivo sotteso all'avvio del procedimento penale scaturito dalla comunicazione di [OSCURATO:PERSONA], rivolta sia all'autorità giudiziaria ordinaria ed a quella militare;- che le relazioni de quibus agitur attengono a comportamenti, ascritti alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], mai accaduti o rappresentati, comunque, in modo da attribuire all'ufficiale condotte vessatorie e\o illecite che egli, in realtà, non risulta avere mai tenuto; - che non dissimile giudizio deve essere espresso con riferimento alla più recente relazione di Vernarelli, pregna di infondate accuse a carico di [OSCURATO:PERSONA], rivolte, anche in questo caso, all'indomani della condanna patita dall'autore all'esito di autonomo procedimento penale nel quale il superiore gerarchico aveva reso dichiarazioni relative all'allontanamento, da parte di Vernarelli, dal posto di servizio, finalizzato a recarsi presso un'agenzia di scommesse; episodio, questo, distinto e precedente rispetto a quello che spinse lo stesso Vernarelli e Pantaloni a confezionare e diffondere le relazioni oggetto di separato addebito; - che la condotta degli imputati non risulta scriminata dal diritto di critica, che postula l'apprezzamento — nel caso di specie impossibile — dell'adozione di una formula espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione, che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione della altrui reputazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono, con unico atto e l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorsi per cassazione affidati a tre motivi, con il primo dei quali lamentano violazione di legge per avere la Corte di appello accolto un'impugnazione che, invece, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per difetto di specificità dei motivi. Rilevano, al riguardo, che, a fronte di argomentazioni puntuali e coerenti, quali quelle sottese alla decisione di primo grado, il pubblico ministero appellante si è limitato sollecitare la rivisitazione, in fatto, della vicenda. Tanto, con specifico riferimento, tra l'altro, alla sussistenza della scriminante prevista dall'art. 735 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, ed all'esercizio del diritto di critica, avvenuto nell'esclusivo ambito della caserma di assegnazione e concernente la conflittualità tra comandante e sottoposti, ovvero accadimenti tutt'altro che inconsueti in siffatti contesti. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono, ancora, violazione di legge per avere la Corte di appello omesso di considerare, nella ricostruzione degli episodi di interesse processuale, le dichiarazioni da loro rese in entrambi i gradi di giudizio e, da ultimo, la memoria depositata all'udienza dell'i dicembre 2022. Con il terzo motivo, eccepiscono, nell'ottica del vizio di motivazione, che la Corte di appello si è illegittimamente determinata in difformità da quanto rilevato dal Tribunale militare in ordine alla continenza ed alla pertinenza delle relazioni di servizio asseritamente diffamatorie, presentate, in ossequio a quanto previsto dalla normativa di settore, al solo fine di perorare la richiesta di trasferimento ad altro reparto. 4. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale militare ha chiesto, il 6 novembre 2023, dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi — conclusione condivisa dalla parte civile — mentre i ricorrenti, con atto del 10 novembre 2023, hanno insistito per il loro accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 5-3J-13 1. Il ricorso ,è inammissibile perché vertento su censura manifestamente infondata. 2. La Corte militare di appello, invero, ha debitamente sceverato tutti i profili controversi della vicenda in esame, prendendo le mosse dalle argomentazioni sottese alla decisione di primo grado, che ha sottoposto a profonda ed articolata revisione critica, e pervenendo a conclusioni di segno opposto supportate da un apparato motivatorio che deve essere senz'altro qualificato come «rafforzato» perché, lungi dal risolversi nella mera esposizione di un percorso alternativo rispetto a quello seguito dal Tribunale militare, contiene la compiuta indicazione delle ragioni per cui le prove acquisite assumono una valenza dimostrativa diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado e, dando conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, conferisce alla decisione una forza persuasiva superiore, onde devono ritenersi senz'altro soddisfatte le condizioni indicate, al riguardo, dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056 - 01). Ciò vale con riferimento, innanzitutto alla previsione dell'art. 735, comma 1, d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, secondo cui «Ogni militare può chiedere, per via gerarchica, di conferire con il Ministro della difesa o con un superiore, precisando il motivo della richiesta per le questioni di servizio, oppure dichiarandone il carattere privato, nel caso di questioni non riguardanti il servizio e la disciplina». La Corte militare di appello ha, invero, reputato impropria l'evocazione di tale disposto normativo in considerazione dell'invio delle relazioni del 7 febbraio 2019 — via posta elettronica, in allegato a messaggio privo di testo e di oggetto — al Cap. Rocco ed al Lgt. [OSCURATO:PERSONA] i quali, sebbene addetti al protocollo e, in quanto tali, recettori del plico che venne recapitato, in busta chiusa ed accompagnato da una mera richiesta di conferimento, che venne recapitato al 4 [OSCURATO:PERSONA] della Guardia di Finanza, non avevano veste alcuna per essere informati di quanto esposto per iscritto dagli imputati. Risulta, pertanto, dimostrato, nella valutazione della Corte militare, che Pantaloni e Vernarelli redassero e distribuirono le relazioni di servizio al precipuo scopo di diffondere notizie obiettivamente ed altamente lesive della reputazione del [OSCURATO:PERSONA], la cui falsità gli imputati, in questa sede, si astengono dal contestare. I motivi di ricorso si palesano, per il resto, tangibilmente generici, in quanto vedenti su emergenze istruttorie — le deposizioni del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA]; l'ordinanza di archiviazione emessa nel procedimento penale scaturito dalle relazioni degli imputati; le dichiarazioni da loro rese in giudizio; la memoria depositata all'udienza dell'i dicembre 2022 — che non sono state allegate né trascritte, onde pertinente si palesa, sul punto, il richiamo all'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione» (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601). Non meno inconsistente è la conclusiva invocazione del diritto di critica, che i ricorrenti sostengono — in termini di sostanziale assertività e senza, però, confrontarsi con l'ampia ed esaustiva motivazione della sentenza impugnata, specificamente nella parte dedicata alla falsità dei gravi addebiti mossi al [OSCURATO:PERSONA] — affermando che le relazioni indicate nelle imputazioni non hanno determinato alcuna lesione della reputazione della persona offesa. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'ad. 6:L6 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. Dall'esito dei ricorsi discende, infine, la condanna dei ricorrenti alla rifusione in favore della parte civile, secondo la liquidazione operata in dispositivo, delle spese di lite relative alla presente fase ed all'azione civile. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudiz