CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 00186/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 31419-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] f [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 01908640152, [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] A. GUATTANI, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 2015/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 31/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 31419 sez. M3 - ud. 11-10-2022 -2- Considerato che la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:SOCIETA]., proponevano opposizione ai diversi atti di precetto notificati dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per il recupero delle spese legali liquidate in suo favore in molteplici decreti ingiuntivi emessi su istanza dello "[OSCURATO:PERSONA] & Associati", deducendo l'abusiva parcellizzazione del credito per come azionato "in executivis"; il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'opposizione osservando che si trattava di distinti titoli esecutivi; la Corte d'appello di Napoli rigettava il gravame della [OSCURATO:PERSONA], in quanto destinataria di un unico precetto, e accoglieva per quanto ritenuto di ragione quello della [OSCURATO:PERSONA], dichiarando legittimi i precetti opposti nei limiti della somma dovuta in base ai correlati titoli esecutivi, con riduzione, per c.onverso, delle spese ritenute superflue; la Corte altresì condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese d'appello, e dichiarava integralmente compensate le spese del doppio grado tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai profili di novità delle questioni trattate indicate come mancanti di precedenti di legittimità; avverso questa decisione ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando complessivamente due motivi; resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il primo motivo si prospetta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 615 cod. proc. civ. e 24, 111 Cost., per violazione dell'art. 474 cod. proc. civ., nonché per violazione o errata applicazione degli artt. 88, 479, 480, 483, cod. proc. civ., poiché la Corte d'appello avrebbe effettuato una valutazione del processo di formazione del titolo, superando i limiti imposti in sede esecutiva e violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, e avrebbe, al contempo, violato il principio di autonomia e sufficienza del titolo esecutivo, nonché avrebbe introdotto surrettiziamente in capo al creditore un dovere di accorpare più titoli esecutivi in un unico precetto; con il secondo motivo si prospetta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 96, 112, cod. proc. civ., laddove la Corte d'appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., per lite temeraria; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi ,dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Ritenuto che il ricorso è inammissibile per tardività; il giudice di merito ha qualificato espressamente e diffusamente la domanda in termini di opposizione all'esecuzione, contestandosi la misura del diritto a procedere coattivamente, a nulla rilevando la formulazione di una domanda, complessivamente accessoria, ex art. 96 cod. proc. civ. (Cass., 05/06/2020, n. 10661); ne deriva che la causa risulta esente, anche per la fase di legittimità, dalla c.d. sospensione feriale dei termini (Cass., 11/01/2012, n. 171); quanto sopra logicamente vale anche per le opposizioni preventive all'esecuzione quale quella a precetto (Cass., 22/10/2014, n. 22484 e succ. conf.); ne discende ulteriormente che il ricorso è tardivo, poiché la sentenza è stata pubblicata il 31 maggio 2021, e mai notificata, e il gravame è stato notificato il 22 dicembre 2021; spese secondo soccombenza limitatamente alla [OSCURATO:PERSONA], non avendo interesse alla resistenza la [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:SOCIETA]., il cui appello risulta essere stato respinto; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA] liquidate in euro 1.500,00 oltre a 200,00 euro per esborsi, spese forfettarie al 15% e accessori legali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso