CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 giugno 2026
Cassazione n. 22066/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA]-intimato-avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 577/2025depositata il 28/1/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/5/2026 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]:Numero registro generale 11083/2025Numero sezionale 1871/2026Numero di raccolta generale 22066/2026Data pubblicazione 27/06/20261. Per quanto ancora rileva nella presente sede di giudizio, valgaricordare quanto segue.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., azienda che opera nel settore delle protesitricologiche (protesi per capelli) e lavora in franchising in tutta Italia, nel2015 collaborava con [OSCURATO:PERSONA], parrucchiere presso un salone diRoma, per la applicazione di una protesi tricologica ad un cliente,A seguito del trattamento, il cliente lamentava dei problemi (quali laposa di capelli di colore più scuro e “non europei ma indiani”,l’inadeguatezza del collante della posa e la conseguente scarsa aderenzadella protesi) e conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la quale a suavolta chiamava in causa [OSCURATO:PERSONA] a scopo di manleva, per chiedere ilrisarcimento del danno.2. Con sentenza n. 994/2021 il Tribunale di Roma condannavaCapelli [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al risarcimento del danno e, ravvisata unaconcorrente responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], dichiarava quest’ultimotenuto a manlevare la società nella misura della metà del quantumdebeatur, condannandolo al relativo rimborso.3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cui resisteva la società Capelli ForYou.4. Con sentenza n. 577/2025 la Corte d’Appello di Roma accoglieva ilgravame, escludendo qualsivoglia responsabilità dell’appellante.5. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ora ricorso per cassazione, affidato atre motivi, illustrati anche con memoria. Non si difende [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione di normedi diritto. nullità della sentenza. Violazione art. 360 c.p.c. n. 3, n. 4 e n.5 in relazione agli artt. 2104, 2043, 2049, 1298, 1299 e 2055 c.c.(erronea esclusione del rapporto giuridico fonte di responsabilitàNumero registro generale 11083/2025Numero sezionale 1871/2026Numero di raccolta generale 22066/2026Data pubblicazione 27/06/2026contrattuale ed extracontrattuale tra la ricorrente e l’[OSCURATO:PERSONA]. Erroneaesclusione della responsabilità diretta verso la società. Erroneaesclusione del diritto di rivalsa pro quota verso l’[OSCURATO:PERSONA] da parte dellaparimenti corresponsabile Capelli for You)”.Si sostiene che la corte territoriale ha erroneamente trascurato diconsiderare che, nella fattispecie, [OSCURATO:PERSONA] era responsabile diquanto occorso al cliente sottoposto al trattamento tricologico sia a titolodi responsabilità contrattuale (per non aver rispettato gli obblighi didiligenza, in particolare per aver trattato il cliente senza aver completatola frequenza dell’apposito corso di formazione organizzato da Capelli forYou) sia a titolo extracontrattuale (per aver causato un danno ingiusto).2. Il secondo motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione dinorme di diritto. Violazione art. 360 c.p.c. n. 3 e n. 5 in relazione all’art.12 disp. prel. c.c. e art. 3 l. 174/05 (erronea esclusione del requisito dilegge della preparazione professionale quale fonte di responsabilità)”.Si deduce, sul preliminare rilievo della previsione ex lege di unaspecifica abilitazione per svolgere il mestiere di acconciatore, che ilmancato completamento del corso di formazione da parte di AndreaIsita integrava una omissione colposa tale da fondare la responsabilitàdel medesimo, e di tale evenienza la corte territoriale avrebbe dovutotener conto.3. Il terzo motivo “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto.Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio discusso tra le parti.Violazione art. 360 c.p.c. n. 3 e n. 5 in relazione agli artt. 2104 e 2043c.c., nonché artt. 115 e 116 c.p.c.”.La corte territoriale non avrebbe correttamente considerato leevidenze probatorie acquisite in giudizio che dimostravano la negligenzadi [OSCURATO:PERSONA] nell’occorso.4. I tre motivi, che per la stretta connessione possono esserescrutinati congiuntamente, sono infondati.Numero registro generale 11083/2025Numero sezionale 1871/2026Numero di raccolta generale 22066/2026Data pubblicazione 27/06/20264.1. Dalla lettura dell’impugnata sentenza risulta che, nel riformarela decisione di prime cure, la corte territoriale ha svolto un motivatoapprezzamento in fatto della vicenda e delle risultanze istruttorie, neiseguenti espressi termini: “L’[OSCURATO:PERSONA], in realtà, per quanto emerge dallasentenza stessa, ha applicato le protesi che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hafornito presso il salone di parrucchiere [OSCURATO:SOCIETA]. ove, è pacifico chelavorasse. Null’altro viene accertato a suo carico. Nessun errorenell’eseguire la prestazione. Piuttosto, con la sentenza viene accertatoche le protesi fornite non sono quelle prescelte dal cliente Quaranta e lacolla fornita per l’applicazione non è idonea all’uso ed ancora chel’istruttoria ha confermato che la convenuta [OSCURATO:PERSONA] abbiaammesso l’errore nella tipologia delle protesi inviate”.4.2. Orbene, tutti e tre i motivi, dedotti sotto la formale invocazionedel vizio di violazione o falsa applicazione di legge oppure di omessoesame di fatto decisivo, non colgono la ratio decidendi su cui fondal’impugnata sentenza e sostanzialmente si risolvono nel sollecitare aquesta Suprema Corte un riesame del fatto e della prova, estraneo algiudizio di legittimità.Come questa Suprema Corte ha già avuto ripetutamente modo diaffermare, solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti delproprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne laritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenzaall'uno o all'altro mezzo di prova, non potendosi in sede di legittimitàriesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, dato il fermoprincipio che il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzogrado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della CorteSuprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici delmerito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi(cfr., tra le tante, Cass., n. 32916/2022; Cass., n. 5443/2006).Numero registro generale 11083/2025Numero sezionale 1871/2026Numero di raccolta generale 22066/2026Data pubblicazione 27/06/20265. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.6. Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità,non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115/2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 22 maggio 2026Il PresidenteCHIARA GRAZIOSI