CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 09232/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],nato in (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2025 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] MARZAGALLI, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibil e i l ricorso; udito il difensore diLAMAJ [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 5 luglio 2018 , confermava la sentenza del Tribunale di Firenze del 27 settembre 2013, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni sette di reclusione ed euro 30.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 14926 del 28 marzo 2019, annullava con rinvio la sentenza della Corte di appello “limitatamente al trattamento sanzionatorio”, in quanto la Corte costituzionale, con la sentenza n. 40 del 2019, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990nella parte in cui prevedeva il minimo edittale di anni otto di reclusione invece di anni seidi reclusione. Rigettava il ricorso nel resto e dichiarava irrevocabile l’affermazione di penale responsabilità. 3. La Corte di appello di Firenze, pronunciando in sede di rinvio, con sentenza del 7 ottobre 2024, confermava integralmente l a sentenza del Tribunale di Firenze del 27 settembre 2013, applicando la pena di anni sette di reclusione. 4. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 26978 del 10 giugno 2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 7 ottobre 2024 emessa in sede di giudizio di rinvio. 5. Avverso la sentenza della Corte di cassazione ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] , a mezzo del suo difensore di fiducia, sostenendo che la sentenza della Corte di cassazione contiene plurimi errori materiali e di fatto, tra loro collegati, che avevano condotto ad una declaratoria di inammissibilità del ricorso in contrasto con i principi stabiliti dalla sentenza rescindentee che emergevano anche dal fatto che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione aveva concluso per l’annullamento con rinvio.Precisamente, secondo il ricorrente la sentenza della Corte di cassazione contiene iseguenti errori materiali e di fatto , corrispondenti ad altrettanti motivi di ricorso. 5.1.Errore percettivo sulla pena base effettivamente applicata. Con il primo motivo il ricorrente lamenta che la Corte di cassazione , nell’esaminare il secondo motivo di ricorso,ha ritenuto che la pena fosse stata correttamente rideterminata sulla base di un errore percettivo, in quanto ha affermato che la Corte territoriale avevaapplicato una pena in misura prossima al minimo edittale, mentre invece la pena era stata determinata in anni sette di reclusione, applicando come pena base quella di anni sei e mesi sei di reclusione ed arrivando alla pena finale di anni sette con l’aumento per l’aggravante di cui all’art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990.Sostiene il ricorrente che sette anni di reclusione non erano prossimi al minimo edittale di anni sei in quanto rappresentano un aumento di quasi un quinto rispetto al minimo edittale. 5.2. Errore materiale nella ricostruzione del percorso logico –giuridico. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che la Corte di cassazione , nell’esaminare il quarto motivo di ricorso, ha ritenuto che la Corte di appello avesse effettivamente proceduto ad una nuova determinazione della pena, mentre invece si era limitata a rinviare per relationem alla motivazione del primo giudice senza operare alcuna autonoma valutazione. Pertanto, secondo il ricorrente, la Corte di cassazione non aveva rilevato il difetto di carenza motivazionale. 5.3. Errore di fatto sulla portata dell’annullamento disposto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 14926 del 28 marzo 2019. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta che la Corte di cassazione ha ritenuto, per un errore percettivo del disposto della sentenza n. 14926 del 28 marzo 2019 che aveva annullato la sentenza della Corte di appello “limitatamente al trattamento sanzionatorio”, che le censure relative alla circostanza aggravante di cui al comma 6 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e alla pena accessoria dell’espulsione, sollevate con il terzo e il quinto motivo di ricorso, erano precluse perché non dedotte nel primo ricorso per cassazione e che su tali punti si era formato il giudicato.Sostiene il ricorrente che la Corte di cassazioneera incorsa in un errore di fatto laddove non aveva tenuto conto, per un errore di percezione, della portata dell’annullamento relativo al trattamento sanzionatorio. 5.4. Errore di fatto nell’omessa considerazione della violazione del principio del contraddittorio e deldiritto di difesa. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta che la Corte di cassazione , nell’esaminare il primo motivo di ricorso, era incorsa in errore di fatto in relazione alla mancata concessione del rinvio dell’udienza del 7 ottobre 2024 per legittimo impedimento del difensore, avendo la Corte territoriale ritenuto che l’udienza di rinvio dopo l’annullamento fosse di ordinaria amministrazione ; mentre invece era un’udienza di rinvio dopo l’annullamento da parte della Cassazione, il difensore aveva un duplice impegno professionaleconcomitante in procedimenti entrambi rilevanti e il difensore aveva tempestivamente comunicato l’impedimento tre giorni prima. 5.5. Errore materiale nella motivazione della sentenza relativa alla preclusione dei motivi. Con il quinto motivoil ricorrente lamenta che la Corte di cassazione era incorsa in erroremateriale per avere ritenuto non dedott i, con il primo ricorso per cassazione,il terzo e il quinto motivo di ricorso e quindi preclusi perché su tali punti era caduto il giudicato. Sostiene, in particolare, che il trattamento sanzionatorio comprende tutti gli elementi che concorrono alla determinazione della pena, ivi comprese le aggravanti contestate (art. 73, comma 6 , d.P.R. n. 309 del 1990), le pene accessorie e la continuazione. Richiama giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di giudizio di rinvio, la cognizione del giudice riguarda il nuovo esame non solo del profilo censurato, ma anche delle questioni discendenti dalla sua rivalutazione secondo un rapporto di interferenza progressiva e dichiarate assorbite nella pronuncia di annullamento (Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438 -01). 6. Il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] MARZAGALLI, ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. 7. Il difensoredi Agro n [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, ha esposto i motivi di ricorso e ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 2. Va premesso che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione consolidata a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite Basile, nella previsione del ricorso straordinario previsto dall ’ art. 625 - bis cod. proc. pen. « sono accomunate due situazioni processuali radicalmente diverse, alle quali corrispondono rimedi nettamente differenti per struttura e per finalità. La figura dell'errore materiale coincide, in tutto e per tutto, con quella che forma oggetto della disciplina dettata dall'art. 130 cod. proc. pen., da sempre ritenuta pacificamente applicabile anche ai provvedimenti della Corte di Cassazione penale. Tale tipo di errore, comprensivo sia degli errori in senso stretto che delle omissioni, consiste, nella sostanza, nel frutto di una svista, di un "lapsus" espressivo, da cui derivano il divario tra volontà del giudice e materiale rappresentazione grafica della stessa e la difformità tra il pensiero del decidente e l'estrinsecazione formale dello stesso, senza alcuna incidenza sul processo cognitivo e valutativo da cui scaturisce la decisione: questa, cioè, corrisponde perfettamente a quanto rappresenta il contenuto della deliberazione, dato che il vizio si risolve nella inadeguatezza della forma espressiva rispetto alla volontà effettiva. Il che spiega la ragione per cui la correzione dell'errore materiale ha una funzione meramente riparatoria, consistendo in una rettifica volta ad «armonizzare l’estrinsecazione formale della decisione con il suo reale contenuto» (Cass., Sez. Un., 18 maggio 1994, Armati, Rv. 198543.). La correzione dell'errore materiale riguarda, quindi, la sola documentazione grafica quale mezzo di manifestazione della volontà giudiziale, regolarmente formatasi senza l'influenza perturbatrice di quell'errore, tant'è che l'applicazione dell'art.130 cod. proc. pen. è stata considerata del tutto compatibile col principio dell'inoppugnabilità delle decisioni della Corte di Cassazione, proprio perché rigorosamente circoscritta alla categoria degli errori materiali che non determinano nullità e sono eliminabili senza una modificazione essenziale del provvedimento.» (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 -01). «Del tutto differente è la natura dell'errore di fatto. Questo consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco, nel quale la Corte di Cassazione è incorsa nella lettura degli atti del giudizio di legittimità, ed è connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dalla inesatta percezione delle risultanze processuali, il cui svisamento conduce ad una decisione diversa da quella che sarebbe adottata senza l'errore di flutto. In mancanza di una definizione nell'art. 625-bis cod. proc. pen., nelle prime pronunce della Corte di cassazione, al fine di delimitare la categoria dell'errore di fatto previsto in tale disposizione, si è ritenuto di potere fare utile riferimento alla nozione dell'errore di fatto revocatorio delineata dall'art. 395 n. 4 cod. proc. civ. ed espressamente richiamata dall'art. 391-bis cod. proc. civ., con cui, dopo le sentenze della Corte Costituzionale n. 17 del 1986 e n. 36 del 1991, è stato regolato il ricorso per la correzione degli errori materiali e per la revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione civile. Alla luce del modello dell'errore revocatorio, è stato, pertanto, precisato che si ha errore di fatto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 625-bis cod. proc. pen., quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita (Cass., Sez. fer., 7 settembre 2001, Schiavone, rv. 220181; Cass., Sez. VI, 30 ottobre 2001, Botteselle, rv. 220292; Cass., Sez. I, 13 novembre 2001, Salerno, rv. 220372). In una siffatta ottica, in tutte le sentenze è stato sottolineato che l'errore di fatto postula inderogabilmente che lo sviamento della volontà del giudice sia non solo decisivo, per essere stato determinante nella scelta della soluzione adottata, ma anche di oggettiva ed immediata rilevabilità, nel senso che il controllo degli atti processuali deve fare trasparire, in modo diretto ed evidente (vale a dire, "ictu oculi"), che la decisione è stata condizionata dall'inesatta percezione e non dall'errata valutazione o dal non corretto apprezzamento di quegli atti. Pertanto, l'errore di fatto deve essere inteso in senso stretto, nella sua dimensione meramente percettiva, essendo i suoi confini rigidamente segnati dalla circostanza che in esso fa assoluto difetto qualsiasi implicazione valutativa dei fatti sui quali la Corte di Cassazione è chiamata a pronunciare.Deve trarsene la conseguenza che, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e presenti un qualsiasi contenuto valutativo, la qualificazione appropriata è quella corrispondente all'errore di giudizio, non all'errore di fatto, onde deve senz'altro escludersi la proponibilità del ricorso straordinario.» ( Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 -01). Le argomentazioni sin qui sviluppate rivelano, in modo non equivoco, che «l'art. 625-bis cod. proc. pen. regola due distinti istituti: l'uno è costituito dal ricorso per la correzione degli errori materiali presenti nel testo dei provvedimenti della Corte di Cassazione; l'altro corrisponde al ricorso per l'eliminazione degli errori di fatto che hanno influito sul processo formativo della volontà ed ha la finalità di rimuovere la decisione e di sostituirla con quella che sarebbe stata deliberata senza quegli errori.[…] soltanto il ricorso straordinario per errore di fatto ha natura di vero e proprio mezzo di impugnazione, mentre il ricorso relativo all'errore materiale rappresenta null'altro che uno strumento di correzione, speciale rispetto a quella prevista dall'art. 130 c.p.p., senza alcuna incidenza sul contenuto della decisione e con funzione di mera rettifica della forma espressiva della volontà del giudice. La riprova più convincente può trarsi dalla stessa disciplina dell'art. 625-bis c.p.p., che, pur prevedendo l'identico termine di centottanta giorni per il ricorso nei riguardi dell'una e dell'altra specie di errore, specifica, al terzo comma, che l'errore materiale può essere rilevato, d'ufficio, in ogni momento e, al quarto comma, che è inammissibile il ricorso per errore di fatto proposto dopo la scadenza del termine di centottanta giorni, confermando così che soltanto quest'ultimo costituisce mezzo di impugnazione straordinaria dei provvedimenti della Corte di Cassazione, nonostante la loro definitività ed esecutività.» ( Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 -01). I princìpi stabiliti dalla sentenza delle Sezioni Unite Basile sono stati in più occasioni ribaditi dalla Suprema Corte, che ha costantemente delineato la nozione di errore di fatto che legittima la proposizione del ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen., affermando che tale vizio consiste «in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso» (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 –01; Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 – 01; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527 – 01; Sez. 4, n. 13544 del 04/02/2025, Scarpa, non mass.; Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193 – 01). E ha ribadito che , in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 -01). 3. Alla luce dei princìpisopra illustrati , i motivi di ricorso sono inammissibili in quanto fondati su motivi non consentiti. 4. Il primo e il secondo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente perché entrambi sostanzialmente riferiti a lla ri determinazione della pena da parte della Corte di appello in sede di rinvio e sono inammissibiliin quanto non descrivono un errore di fatto. Deveescludersi, in particolare , che la Corte di cassazione, nella sentenza impugnata, sia incorsa in un errore di fatto,percettivo nella lettura del secondo motivo di ricorso, in quanto dalla motivazione della sentenza risulta invece chiaramente che la Corte di cassazione ha preso in esame il secondo motivo (pag. 5 della sentenza impugnata), osservando che la pena era stata contenuta in misura prossima al minimo edittaleprevisto dopo la sentenza del G iudice delle leggi (anni sei di reclusione), in tal modo operando una valutazione assolutamente in favor rei. Il ricorrente non ha dimostrato che nella trama motivazionale della sentenza impugnata vi sia un’affermazione nascente da errore di fatto. Il concetto di prossimità, cui ha fatto ricorso la Corte di cassazione, è, invero,elastico e consente di ricomprendervi la pena di anni sette di reclusione applicata dal Tribunale di Firenze, e confermatadalla Corte di appello di Firenze, considerata l’ampia forbice tra il mimino (anni sei di reclusione, siccome modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019) ed il massimo (anni venti di reclusione) previsti dall’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990,n. 309. Deve parimenti escludersi che la Corte di cassazione, nella sentenza impugnata, sia incorsa in un errore di fatto, percettivo nella lettura del quarto motivo di ricorso, in quanto dalla motivazione della sentenza risulta invece chiaramente che la Corte di cassazione ha preso in esame ilquarto motivo (pag. 6della sentenza impugnata) , evidenzi ando « che , se è pur vero che “ quando la Corte di cassazione abbia annullato una sentenza di appello, il giudice di rinvio non adempie all'obbligo della motivazione se si limiti a richiamareper relationem la sentenza di primo grado in quanto questa non può aver tenuto conto dei motivi di appello che il giudice di rinvio deve valutare sia pur nei limiti enunciati dalla sentenza di annullamento” (Sez. 4, n. 950 del 21/04/1971, Floresta, Rv. 119324 - 01), tuttavia, nel caso concreto, non può sfuggire che la conferma dell'irrogazione di una pena contenuta in misura prossima al minimo edittale non possa costituire alcuna violazione dei motivi di censura dedotti nel precedente ricorso che, come visto, non concernevano se non la valutazione di responsabilità, in relazione alla quale la sentenza rescindente ha chiarito essere caduto il giudicato». Il ricorrente, anche qui, non ha dimostrato che nella trama motivazionale della sentenza impugnata vi sia un’affermazione nascente da errore di fatto. La Corte di cassazione ha, invero, ritenuto , con valutazione insindacabile in questa sede, che la Corte territoriale, in sede di r in vio, non si sia limitata a rinviare per relationem alla sentenza di primo grado, ma abbia confermato l’applicazione di una pena contenuta in misura prossima al minimo edittale di anni seiprevisto dopo la sentenza del Giudice delle leggi, pur nella vigenza della cornice edittale precedente alla sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019. Le critiche del ricorrente si collocano, quindi, fuori del perimetro segnato dall'art. 625-bis cod. proc. pen. pen. 5. Il terzo e il quinto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente perché entrambi sostanzialmente riferiti alla portata dell’annullamento relativo al trattamento sanzionatorio e sono inammissibili in quanto non descrivono un errore di fatto. Deve, invero, escludersi che la Corte di cassazione, nella sentenza impugnata, sia incorsa in un errore di fatto, percettivo nella lettura del terzo e del quintomotivo di ricorso, in quanto dalla motivazione della sentenza risulta , invece, chiaramente che la Corte di cassazione ha preso in esame i l terzo motivo, relativo all’applicazione della circostanza aggravante di cui all ’ art. 73, comma6, d.P.R. n. 309 del 1990 (pag g . 5 e 6 della sentenza impugnata) , e il quinto motivo, relativo all ’ applicazione della pena acc essoria dell ’ espulsione (pag. 6 della sentenza impugnata), osservando che i motivi non erano stati dedotti con il primo ricorso per cassazione e che su di essi era, quindi, caduto il giudicato. Il ricorrente, anche in questo caso,non lamenta un errore di fatto perché non assume che la Corte di cassazione non abbia trattato il terzo e il quinto motivo di ricorso , ma sostiene che non abbia ben interpretato la sentenza di annullamento e, quindi, lamenta che la Corte di cassazione sia incorsa in un errore valutativoo di diritto, insindacabile in questa sede. Le critiche del ricorrente si collocano, quindi, fuori del perimetro segnato dall'art. 625-bis cod. proc. pen. pen. 6. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile in quanto fondat o su motiv o non consentito, in quanto non descriveun errore di fatto. Deve, invero, escludersi che la Corte di cassazione, nella sentenza impugnata, sia incorsa in un errore di fatto, percettivo nella lettura del primo motivo di ricorso, in quanto dalla motivazione della sentenza risulta, invece , chiaramente che la Corte di cassazione ha preso in esame il primomotivo (pagg. 3-5 della sentenza impugnata), osservando che la Corte di appello, con motivazione non illogica e che faceva buon governo dei principi stabiliti in materia dalla giurisprudenza di legittimità, aveva affermato che « Entrambi i presupposti (pronta comunicazione dell’impedimento a comparire per contemporaneo impegno professionale e impossibilità di avvalersi di un sostituto processuale ex art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui si intende partecipare sia in quello in cui si chiede il rinvio, ndr.), secondo la sentenza gravata, difettavano nel caso di specie, essendo l'impedimento stato comunicato dal difensore solamente 3 giorni prima dell'udienza (ossia il 4 ottobre per l'udienza del 7 ottobre, a differenza del caso contemplato dalla sentenza citata dal ricorrente, in cui l'impedimento era stato comunicato con ampio margine) e in ogni caso tempo dopo la conoscenza del duplice impegno professionale; inoltre lo stesso difensore aveva omesso di indicare i motivi della mancata sostituzione ex art. 102 cod. proc. pen.». Il ricorrente, anche qui, nonlamenta un errore di fatto, ma si duole di un errore valutativo, ossia un errore cadente sulla natura dell’attività da compiersi (la concessione del rinvio dell’udienza per legittimo impedimento del difensore ) , non certo sulla lettura di un verbaledi udienza. Le critiche del ricorrente si collocano, quindi, fuori del perimetro segnato dall'art. 625-bis cod. proc. pen. pen. 7. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, inoltre, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento della somma che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricor